CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01397/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia ex art. 444 cod. proc. pen. il 24 novembre 2022, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2 e 7 l. 895 del 1967 e della pronuncia resa dalla corte di appello di Venezia il 16 ottobre 2023, irrevocabile il 1° marzo 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 416 e 640, comma secondo, cod. pen.; Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che i due reati si inserirebbero in una unica e originaria programmazione in quanto l’arma è stata rinvenuta nel corso della perquisizione per l’esecuzione della misura e risulterebbe che il ricorrente la deteneva per “fronteggiare” possibili danni o aggressioni conseguenti alla commissione dei reati; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, seppure sinteticamente, ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione non potendo sul punto assumere alcuno specifico rilievo il fatto che l’arma sia stata consegnata al ricorrente da un coimputato nei procedimenti per truffa né, considerata la natura del reato di truffa, la mera affermazione che la pistola sarebbe stata detenuta per “fronteggiare” un generico ed eventuale pericolo di aggressioni (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.