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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 46518/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udito, per l'imputato ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che, in data 22/03/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.; la Corte di appello ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dallrribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, per carenza dell'elemento soggettivo: l'iter argomentativo dei giudici del merito sarebbe viziato dalla violazione del disposto dell'art. 1811 cod. civ. in tema di comodato) ed al mancato riconoscimento della desistenza, che avrebbe comportato la non punibilità dell'imputato; ha concluso chiedendo anche dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comrna 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni testimoniali e del coimputato nonché la documentazione acquisita: a prescindere da ogni altro elemento, la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'illiceità della propria condotta è ineludibilmente docunnentabrxdal fatto che egli "ha avuto bisogno di corredare la domanda di contributi con un contratto che, essendo stato disconosciuto dall'apparente contraente [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente falso"; - a fondamento del diniego di configurazione dell'evocata desistenza, l'idoneità ed univocità della condotta tenuta, ed il rilievo che l'atto di rettifica all'uopo valorizzato dal ricorrente, era intervenuto "quando l'attività esecutiva della condotta tipica (...) era già perfettamente compiuta ed era astrattamente tale da mettere in moto senz'altro il procedimento di erogazione dei contributi" (f. 6 della sentenza impugnata): di qui, la sua valorizzazione come mero recesso attivo.

2. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione del reato eventualmente maturata (per effetto dei 211 giorni di sospensione intervenuti) dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez..

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udito, per l'imputato ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che, in data 22/03/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.; la Corte di appello ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dallrribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, per carenza dell'elemento soggettivo: l'iter argomentativo dei giudici del merito sarebbe viziato dalla violazione del disposto dell'art. 1811 cod. civ. in tema di comodato) ed al mancato riconoscimento della desistenza, che avrebbe comportato la non punibilità dell'imputato; ha concluso chiedendo anche dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comrna 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni testimoniali e del coimputato nonché la documentazione acquisita: a prescindere da ogni altro elemento, la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'illiceità della propria condotta è ineludibilmente docunnentabrxdal fatto che egli "ha avuto bisogno di corredare la domanda di contributi con un contratto che, essendo stato disconosciuto dall'apparente contraente [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente falso"; - a fondamento del diniego di configurazione dell'evocata desistenza, l'idoneità ed univocità della condotta tenuta, ed il rilievo che l'atto di rettifica all'uopo valorizzato dal ricorrente, era intervenuto "quando l'attività esecutiva della condotta tipica (...) era già perfettamente compiuta ed era astrattamente tale da mettere in moto senz'altro il procedimento di erogazione dei contributi" (f. 6 della sentenza impugnata): di qui, la sua valorizzazione come mero recesso attivo. 2. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione del reato eventualmente maturata (per effetto dei 211 giorni di sospensione intervenuti) dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez.. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
Sentenza Cassazione n. 46518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris