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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12607/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 aprile 2019, di applicazione della pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..

Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VittorStanislao [OSCURATO:PERSONA], Palla_ [OSCURATO:PERSONA] r LIERIA 0 5 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 aprile 2019, di applicazione della pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VittorStanislao [OSCURATO:PERSONA], Palla_ [OSCURATO:PERSONA] r LIERIA 0 5 2
Sentenza Cassazione n. 12607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris