CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1956 / 17 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-Sez. distaccata di Catania , depositata i l 12 maggio2015; Tributi-Appello- notificazione- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento portante IRPEF dell’anno di imposta 2002, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, perché non era stata depositata la ricevuta postale di spedizione, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositatomemoria con istanza di cessazione della materia del contendere. Considerato che: il controricorrente ha depositato in atti istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art.1, commi da 186 a 202 della legge 29 dicembre 2022 n.197 nonché quietanza di pagamento della prima rata in relazione alla cartella di pagamento oggetto di giudizio e ha, conseguentemente, chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio; l’atto impositivo per cui è causa è contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art.40, comma 3, del d. l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempiper la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo è estinto e che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Così deciso, in Rom