CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 18852/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi motivazionali e violazione di legge, viene preposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2024, con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna. 2. Il ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va qualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché questo è il rimedio, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, per denunciare i casi di nullità tassativamente previsti dal legislatore. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso il