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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31626/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di semilibertà avanzata da Francesco LANDOLFO, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, inflittagli, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 6 febbraio 1998, per i reati di omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione.

Il Tribunale dava atto, in premessa, che il condannato dal settembre 2016 fruiva di permessi premio e nell'ottobre 2018 era stato ammesso al lavoro all'esterno; evidenziava, inoltre, di avere già respinto tre precedenti istanze di semilibertà e liberazione condizionale (avanzate dal LANDOLFO, rispettivamente, nel maggio 2019, nel febbraio e nel luglio 2020), a causa dell'inidoneità risocializzante dell'opportunità lavorativa prospettata, in quanto avrebbe dovuto svolgersi nel contesto territoriale di origine nel quale erano stati commessi i gravi reati in espiazione.

Tanto premesso, pur dando atto dei significativi progressi conseguiti dal condannato, sicuramente idonei a giustificare l'accesso alla misura richiesta, il giudice a quo riteneva, ancora una volta, di respingere la richiesta di semilibertà, finalizzata a svolgere attività lavorativa presso una carrozzeria sita in Teverola, in quanto detto Comune era ubicato a poca distanza dai Comuni di Casandrino e [OSCURATO:PERSONA], dove operava il sodalizio criminale di appartenenza del LANDOLFO; veniva, dunque, di nuovo giudicata inidonea la prospettiva risocializzante proposta dal detenuto, in quanto al rientro nel contesto sociale di origine egli avrebbe potuto verosimilmente essere oggetto di attenzione da parte della locale criminalità organizzata, anche tenuto conto del fatto che non risultava formalmente dissociato dal gruppo di appartenenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 50, legge 25 luglio 1975, n. 354.

Il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale adìto, dopo aver evidenziato i progressi compiuti nel periodo detentivo (quali la condotta regolare, la partecipazione al percorso rieducativo, la fruizione di permessi premio e l'ammissione al lavoro all'esterno), avrebbe fondato la decisione reiettiva sull'unico elemento negativo individuato, costituito dal rientro nel territorio di origine.

Il giudice di merito, inoltre, non aveva chiarito in modo adeguato le ragioni per cui, nonostante il positivo percorso intrapreso dal condannato nei ventisei anni di detenzione, il rientro nel contesto sociale di origine avrebbe dovuto costituire elemento decisivo ai fini del rigetto del beneficio richiesto, vieppiù se si considerava la mancata attuale operatività dell'associazione criminale, implicitamente ammessa dallo stesso Tribunale con l'utilizzo f dell'imperfetto "operava" e riscontrata dall'informativa della Questura di Napoli del 4 febbraio 2020.

Il Tribunale, ancora, aveva omesso di analizzare l'ultima relazione di sintesi (datata 12 novembre 2021), in cui erano state valorizzate l'attività di volontariato e l'attuale attività lavorativa svolte dal ricorrente presso l'UEPE di Viterbo.

D'altra parte, l'affermata mancata dissociazione del LANDOLFO dal sodalizio di appartenenza appariva contraddetta dall'ordinanza n. 543/2016, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva accertato l'impossibilità di una sua collaborazione con la giustizia a causa dell'avvenuta recisione dei collegamenti con l'organizzazione criminale d'origine.

Infine, si duole il ricorrente che il giudice a quo, fondando il rigetto dell'istanza sull'inidoneità risocializzante del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, abbia introdotto un quid pluris non previsto dalla normativa vigente; nel caso di specie, infatti, subordinare la concessione della misura alternativa alla condizione che si svolga in un contesto territoriale diverso da quello di provenienza (peraltro, esteso fino a ricomprendere non solo Casandrino e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il Comune di Teverola) equivarrebbe a rendere impossibile la fruizione del beneficio, configurandosi una "ostatività territoriale" di fatto perpetua, pur a fronte della sussistenza di tutti i parametri richiesti per legge.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Giova premettere che, ai fini dell'ammissione del condannato al regime di semilibertà sono necessarie due distinte indagini, l'una concernente i risultati del trattamento individualizzante, l'altra sulla esistenza delle condizioni che assicurino un suo graduale reinserimento nella società anche grazie a una rivisitazione critica del proprio passato e a un concreto impegno per un diverso stile di vita (Sez. 1, n. 32932 del 9/7/2008, Talame', Rv. 240685).

Agli stessi fini, il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata, o non, un'evoluzione di essa tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti (Sez. 1, n. 684 del 27/1/1999, D'Andrea, Rv. 212670).

3. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver dato atto delle indagini eseguite, è pervenuto, nel formulare le valutazioni conclusive, a una decisione che appare dissonante, sul piano logico, con le premesse, poiché, pur avendo ravvisato la positiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio della semilibertà, lo ha, poi, negato affermando che il condannato, nel rientro sul territorio di origine per ragioni di lavoro connesse alla misura richiesta, avrebbe potuto "essere verosimilmente oggetto di attenzione da parte della locale criminalità organizzata, anche tenuto conto del fatto che egli non risulta formalmente dissociato dal gruppo di appartenenza".

Così ragionando, il giudice di merito ha "neutralizzato" una valutazione integralmente positiva, correttamente ancorata ai dati istruttori esaminati, con un'affermazione formulata in termini dubitativi ("potrebbe...verosimilmente") e, nella sostanza, congetturale, perché del tutto sprovvista della indicazione degli elementi di fatto atti a giustificarla.

Ed invero, i giudici capitolini non hanno spiegato da quali emergenze probatorie abbiano tratto gli elementi per prevedere - peraltro, lo si ripete, in forma dubitativa - che, dopo ben ventisei anni di detenzione effettiva e, dunque, di lontananza dal territorio di origine, il LANDOLFO, al suo rientro, avrebbe potuto essere oggetto di attenzione da parte del crimine organizzato; riferimento, quest'ultimo, che pecca di genericità, poiché avrebbe dovuto essere accompagnato, sul piano motivazionale, quanto meno, da elementi, desumibili dalla informativa di P.S., comprovanti l'attuale operatività del vecchio sodalizio di appartenenza del ricorrente.

A tali carenze motivazionali refluenti anche sul piano della contraddittorietà, si aggiunge un ulteriore profilo di contraddizione del provvedimento impugnato, tra una parte iniziale, in cui si dà atto che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inesigibilità della condotta collaborativa del LANDOLFO prevista dall'art. 58-ter Ord. pen. (in tal modo consentendo il superamento della ostatività prevista dall'art. 4-bis per i condannati per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.), e una parte finale, in cui si stigmatizza la formale mancata dissociazione del condannato dal gruppo di riferimento, che, però, è solitamente correlata alla collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

4. Per le carenze e incongruenze motivazionali rilevate, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di semilibertà avanzata da Francesco LANDOLFO, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, inflittagli, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 6 febbraio 1998, per i reati di omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione. Il Tribunale dava atto, in premessa, che il condannato dal settembre 2016 fruiva di permessi premio e nell'ottobre 2018 era stato ammesso al lavoro all'esterno; evidenziava, inoltre, di avere già respinto tre precedenti istanze di semilibertà e liberazione condizionale (avanzate dal LANDOLFO, rispettivamente, nel maggio 2019, nel febbraio e nel luglio 2020), a causa dell'inidoneità risocializzante dell'opportunità lavorativa prospettata, in quanto avrebbe dovuto svolgersi nel contesto territoriale di origine nel quale erano stati commessi i gravi reati in espiazione. Tanto premesso, pur dando atto dei significativi progressi conseguiti dal condannato, sicuramente idonei a giustificare l'accesso alla misura richiesta, il giudice a quo riteneva, ancora una volta, di respingere la richiesta di semilibertà, finalizzata a svolgere attività lavorativa presso una carrozzeria sita in Teverola, in quanto detto Comune era ubicato a poca distanza dai Comuni di Casandrino e [OSCURATO:PERSONA], dove operava il sodalizio criminale di appartenenza del LANDOLFO; veniva, dunque, di nuovo giudicata inidonea la prospettiva risocializzante proposta dal detenuto, in quanto al rientro nel contesto sociale di origine egli avrebbe potuto verosimilmente essere oggetto di attenzione da parte della locale criminalità organizzata, anche tenuto conto del fatto che non risultava formalmente dissociato dal gruppo di appartenenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 50, legge 25 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale adìto, dopo aver evidenziato i progressi compiuti nel periodo detentivo (quali la condotta regolare, la partecipazione al percorso rieducativo, la fruizione di permessi premio e l'ammissione al lavoro all'esterno), avrebbe fondato la decisione reiettiva sull'unico elemento negativo individuato, costituito dal rientro nel territorio di origine. Il giudice di merito, inoltre, non aveva chiarito in modo adeguato le ragioni per cui, nonostante il positivo percorso intrapreso dal condannato nei ventisei anni di detenzione, il rientro nel contesto sociale di origine avrebbe dovuto costituire elemento decisivo ai fini del rigetto del beneficio richiesto, vieppiù se si considerava la mancata attuale operatività dell'associazione criminale, implicitamente ammessa dallo stesso Tribunale con l'utilizzo f dell'imperfetto "operava" e riscontrata dall'informativa della Questura di Napoli del 4 febbraio 2020. Il Tribunale, ancora, aveva omesso di analizzare l'ultima relazione di sintesi (datata 12 novembre 2021), in cui erano state valorizzate l'attività di volontariato e l'attuale attività lavorativa svolte dal ricorrente presso l'UEPE di Viterbo. D'altra parte, l'affermata mancata dissociazione del LANDOLFO dal sodalizio di appartenenza appariva contraddetta dall'ordinanza n. 543/2016, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva accertato l'impossibilità di una sua collaborazione con la giustizia a causa dell'avvenuta recisione dei collegamenti con l'organizzazione criminale d'origine. Infine, si duole il ricorrente che il giudice a quo, fondando il rigetto dell'istanza sull'inidoneità risocializzante del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, abbia introdotto un quid pluris non previsto dalla normativa vigente; nel caso di specie, infatti, subordinare la concessione della misura alternativa alla condizione che si svolga in un contesto territoriale diverso da quello di provenienza (peraltro, esteso fino a ricomprendere non solo Casandrino e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il Comune di Teverola) equivarrebbe a rendere impossibile la fruizione del beneficio, configurandosi una "ostatività territoriale" di fatto perpetua, pur a fronte della sussistenza di tutti i parametri richiesti per legge. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere che, ai fini dell'ammissione del condannato al regime di semilibertà sono necessarie due distinte indagini, l'una concernente i risultati del trattamento individualizzante, l'altra sulla esistenza delle condizioni che assicurino un suo graduale reinserimento nella società anche grazie a una rivisitazione critica del proprio passato e a un concreto impegno per un diverso stile di vita (Sez. 1, n. 32932 del 9/7/2008, Talame', Rv. 240685). Agli stessi fini, il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata, o non, un'evoluzione di essa tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti (Sez. 1, n. 684 del 27/1/1999, D'Andrea, Rv. 212670). 3. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver dato atto delle indagini eseguite, è pervenuto, nel formulare le valutazioni conclusive, a una decisione che appare dissonante, sul piano logico, con le premesse, poiché, pur avendo ravvisato la positiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio della semilibertà, lo ha, poi, negato affermando che il condannato, nel rientro sul territorio di origine per ragioni di lavoro connesse alla misura richiesta, avrebbe potuto "essere verosimilmente oggetto di attenzione da parte della locale criminalità organizzata, anche tenuto conto del fatto che egli non risulta formalmente dissociato dal gruppo di appartenenza". Così ragionando, il giudice di merito ha "neutralizzato" una valutazione integralmente positiva, correttamente ancorata ai dati istruttori esaminati, con un'affermazione formulata in termini dubitativi ("potrebbe...verosimilmente") e, nella sostanza, congetturale, perché del tutto sprovvista della indicazione degli elementi di fatto atti a giustificarla. Ed invero, i giudici capitolini non hanno spiegato da quali emergenze probatorie abbiano tratto gli elementi per prevedere - peraltro, lo si ripete, in forma dubitativa - che, dopo ben ventisei anni di detenzione effettiva e, dunque, di lontananza dal territorio di origine, il LANDOLFO, al suo rientro, avrebbe potuto essere oggetto di attenzione da parte del crimine organizzato; riferimento, quest'ultimo, che pecca di genericità, poiché avrebbe dovuto essere accompagnato, sul piano motivazionale, quanto meno, da elementi, desumibili dalla informativa di P.S., comprovanti l'attuale operatività del vecchio sodalizio di appartenenza del ricorrente. A tali carenze motivazionali refluenti anche sul piano della contraddittorietà, si aggiunge un ulteriore profilo di contraddizione del provvedimento impugnato, tra una parte iniziale, in cui si dà atto che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inesigibilità della condotta collaborativa del LANDOLFO prevista dall'art. 58-ter Ord. pen. (in tal modo consentendo il superamento della ostatività prevista dall'art. 4-bis per i condannati per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.), e una parte finale, in cui si stigmatizza la formale mancata dissociazione del condannato dal gruppo di riferimento, che, però, è solitamente correlata alla collaborazione con l'Autorità giudiziaria. 4. Per le carenze e incongruenze motivazionali rilevate, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuo
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