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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29237/2026

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a FOGGIA il 11/08/1988 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito alle dichiarazioni rese dal teste qualificato Brucoli un significato contrastante con il dato letterale, giungendo a ritenere che le espressioni criptiche utilizzate dal ricorrente nelle conversazioni intercettate potessero essere riferibili univocamente alla sostanza stupefacente.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Rileva, inoltre, sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239636).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la corrispondenza tra il codice linguistico utilizzato dal ricorrente e le tipologie di sostanze stupefacenti da una pluralità di elementi sintomatici e convergenti che hanno escluso la possibilità di attribuire agli stessi un significato letterale sulla base dei seguenti elementi: il riferimento a capi di abbigliamento intimo da donna tra i soggetti coinvolti, che appariva inverosimile per ciò solo, ricorreva in conversazioni nelle quale si discuteva anche di somme di denaro rilevanti (euro 10.000); la circostanza che durante gli incontri tra i medesimi soggetti coinvolti, lo scambio di messaggi cessava; il contenuto delle intercettazioni successive agli incontri, dove si faceva riferimento al pagamento di un debito contratto.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della2 )39'P sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FOGGIA il 11/08/1988 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito alle dichiarazioni rese dal teste qualificato Brucoli un significato contrastante con il dato letterale, giungendo a ritenere che le espressioni criptiche utilizzate dal ricorrente nelle conversazioni intercettate potessero essere riferibili univocamente alla sostanza stupefacente. Il ricorso è inammissibile. Il motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Rileva, inoltre, sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239636). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la corrispondenza tra il codice linguistico utilizzato dal ricorrente e le tipologie di sostanze stupefacenti da una pluralità di elementi sintomatici e convergenti che hanno escluso la possibilità di attribuire agli stessi un significato letterale sulla base dei seguenti elementi: il riferimento a capi di abbigliamento intimo da donna tra i soggetti coinvolti, che appariva inverosimile per ciò solo, ricorreva in conversazioni nelle quale si discuteva anche di somme di denaro rilevanti (euro 10.000); la circostanza che durante gli incontri tra i medesimi soggetti coinvolti, lo scambio di messaggi cessava; il contenuto delle intercettazioni successive agli incontri, dove si faceva riferimento al pagamento di un debito contratto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della2 )39'P sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris