CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 34347/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della parte civile; lette le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 19/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa di cui agli all'art. 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 125 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.1.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 5 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per il grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità rilevando che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbero errate e le motivazioni delle sentenze sarebbero carenti e illogiche. Nelle sentenze, infatti, non si terrebbe nella dovuta considerazione l'esistenza di due diversi contratti e dell'importo complessivo che era stato convenuto per la compravendita delle quattro autovetture. Il contratto indicato dalla persona offesa, che prevedeva l'importo di soli 55.000,00 euro, infatti, sarebbe stato sottoscritto solo come contratto di favore a fini fiscali a vantaggio della stessa persona offesa, le cui dichiarazioni non sarebbero credibili. Sotto altro profilo, poi, in assenza dell'elemento psicologico, difetterebbero gli elementi costitutivi del reato in quanto non vi sarebbe un rapporto causale tra gli artifici e la prestazione del consenso viziato così che nel caso di specie, nel quale dopo il pagamento dell'acconto il venditore non ha dato esecuzione al rapporto contrattuale, sarebbe configurabile solo un semplice inadempimento contrattuale. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma afferenti la logicità della motivazione e la valutazione delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.# Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a bro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. :2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, in conclusione, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con il riferimento alla ricostruzione dei fatti e in specifico alla natura fraudolenta del contratto evidenziata dagli elementi espressamente indicati (l'inserimento quasi a caso della cifra di 230.000,00 euro e ai messaggi intercorsi, cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena per la quale si sarebbe tenuto conto degli elementi positivi, favorevoli all'imputato. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con il riferimento agli innumerevoli precedenti penali, per lo più reiterativi a fatti specifici e all'indubbia gravità del danno economico arrecato, fa infatti buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito così che le generiche censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella /./ determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Ritiene invece il collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile in quanto questa, considerata la palese inammissibilità del ricorso, limitandosi a far pervenire le conclusioni scritte e la nota spese, non ha fornito nella presenta fase alcun effettivo contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d