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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38574/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata sospensione condizionale della pena non era stato specificamente dedotto in appello ed il secondo motivo, inerente il riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico, non tenendo conto della motivazione - per quanto sintetica - resa sul punto dai giudici di merito, in particolare per quanto concerne la rilevanza dei precedenti penali (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'èrite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata sospensione condizionale della pena non era stato specificamente dedotto in appello ed il secondo motivo, inerente il riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico, non tenendo conto della motivazione - per quanto sintetica - resa sul punto dai giudici di merito, in particolare per quanto concerne la rilevanza dei precedenti penali (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'èrite
Sentenza Cassazione n. 38574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris