Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35166/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità; che, invero, in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici; che, nella specie, alla luce della ricostruzione del fatto operata, con "doppia conforme", in entrambi i gradi di giudizio, i giudici del merito hanno escluso la speciale tenuità del danno complessivamente valutato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 3), dovendosi, peraltro, osservare che la rapina è reato plurioffensivo e che, dunque, la rilevanza del danno deve tenere conto anche di quello morale patito dalla vittima per effetto della violenza o minaccia subita, circostanza che il ricorrente ha ignorato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità; che, invero, in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici; che, nella specie, alla luce della ricostruzione del fatto operata, con "doppia conforme", in entrambi i gradi di giudizio, i giudici del merito hanno escluso la speciale tenuità del danno complessivamente valutato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 3), dovendosi, peraltro, osservare che la rapina è reato plurioffensivo e che, dunque, la rilevanza del danno deve tenere conto anche di quello morale patito dalla vittima per effetto della violenza o minaccia subita, circostanza che il ricorrente ha ignorato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7
Sentenza Cassazione n. 35166/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris