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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1987

Cassazione n. 25644/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1987 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, in data 11 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, è volto a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 25 e 29 della sentenza impugnata ha evidenziato come la colpevolezza della prevenuta emergesse dalle dichiarazioni testimoniali e dalle captazioni effettuate, nonché dalle modalità dell'azione e dal rinvenimento nella sua disponibilità del cellulare della vittima, così individuando solidi elementi convergenti verso la pronuncia di condanna; Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, risulta meramente riproduttiva di una questione sulla quale la corte di appello ha già fornito adeguata risposta, escludendo a pagina 24 l'invocata perizia fonica per comparare la voce delle conversazioni intercettate e quella della Serban, sia per ragioni di economia processuale, sia perché non necessaria alla luce degli indizi raccolti in tal senso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1987 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, in data 11 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, è volto a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 25 e 29 della sentenza impugnata ha evidenziato come la colpevolezza della prevenuta emergesse dalle dichiarazioni testimoniali e dalle captazioni effettuate, nonché dalle modalità dell'azione e dal rinvenimento nella sua disponibilità del cellulare della vittima, così individuando solidi elementi convergenti verso la pronuncia di condanna; Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, risulta meramente riproduttiva di una questione sulla quale la corte di appello ha già fornito adeguata risposta, escludendo a pagina 24 l'invocata perizia fonica per comparare la voce delle conversazioni intercettate e quella della Serban, sia per ragioni di economia processuale, sia perché non necessaria alla luce degli indizi raccolti in tal senso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris