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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21646/2026

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nammissibileRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 16 ottobre 2025 harespinto il reclamo proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimentocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocadella misura di sicurezza della casa di cura e custodia per anni uno, cui è stata unita lamisura del ricovero in OPG/REMS per anni due.XXXXXXX, pur avendo espiato la pena, non ha mai iniziato a scontare la misura disicurezza detentiva, essendosi reso irreperibile.Il difensore aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza una prima richiesta di revocadella misura, respinta con provvedimento confermato dal Tribunale di sorveglianza.Una successiva istanza di analogo tenore veniva dichiarata, per ciò stesso,inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, con decisione confermata dal Tribunale e daquesta Corte.Ancora una volta la difesa ha avanzato una richiesta di revoca della misura, mentre,parallelamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva chiestol’accertamento della pericolosità al fine di verificare l’applicabilità al condannato dellaulteriore misura del ricovero in OPG/REMS disposto con sentenza della Corte di Appello diBologna.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha respinto la domanda di revoca e ha unificato le misure;tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale e poi dalla Corte di cassazione.Con nuova istanza in data 30 gennaio 2024 il difensore del condannato ha reiterato larichiesta di revoca della misura affermando come non vi siano segnalazioni negative a caricodell’istante dal 2012; che il medesimo non è irreperibile, avendolo il difensore visitatoall’estero, ove egli sarebbe disponibile a sottoporsi a perizia, volta ad accertare il permaneredella pericolosità.Con provvedimento del 14 aprile 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile l’istanza ritenendola meramente reiterativa di argomentazioni già disatteseanche in sede di legittimità.Il Tribunale ha confermato tale decisione richiamando, a fronte delle argomentazionidifensive, quanto già statuito anche nelle precedenti due decisioni della Corte di legittimità.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 207 cod. pen e vizio di motivazione.Secondo il ricorrente la motivazione dell’impugnato provvedimento è insanabilmentecontraddittoria laddove afferma che per i soggetti irreperibili da oltre dieci anni non solo èsospesa l’esecuzione della misura di sicurezza fino al rintraccio, ma anche l’accertamentoperiodico d’ufficio circa il permanere della pericolosità; quella del riesame periodico dellapericolosità è la sede per verificare se sussistano o meno elementi nuovi.Sotto tale profilo l’operato della magistratura di sorveglianza è carente poiché non havalutato il positivo inserimento del ricorrente in un ambiente estero con una condottairreprensibile.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. 81/2014.Lamenta il ricorrente come la valutazione della pericolosità risalga alla sentenza dicondanna del 2011 e come sia scorretta la decisione della magistratura di sorveglianza dilasciare sospesa la misura poiché L. 81/2014 prevede chela misura di sicurezza delricovero inREMSabbia una durata massima che non può essere superiore al massimoedittale della pena prevista per il reato più grave che, nel caso in esame, è il furto aggravato.Pertanto, la misura del ricovero inREMS, anche in caso di non esecuzione, nonpotrebbe essere superiore a dieci anni, tempo ad oggi interamente decorso.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 5 e 8 CEDU.Secondo il ricorrente lasciare una misura di sicurezza detentiva in attesa di esecuzioneper quindici anni, perché l’esecuzione non è possibile, è contrario al principio diproporzionalità, di certezza del diritto e di effettività dell’esecuzione della pena.Impedire ad una persona di rientrare nel proprio paese per un periodo indefinito acausa di una misura che non può essere eseguita all’estero costituisce una violazione allalibertà di movimento e di residenza.La sospensione della misura per quindicianni porrebbe grossi problemi di bilanciamentofra l’interesse statale e quello dell’individuo a rientrare nel proprio paese.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo della insussistenzadella pericolosità sociale e incostituzionalità del mantenimento a tempo indeterminato dellamisura.La mancata verifica della attualità della pericolosità implica, a parere del ricorrente, lainsussistenza della medesima e la declaratoria di inammissibilità dell’istanza costituisce unmero escamotage giuridico per evitare di affermare la cessazione della pericolosità.In particolare, il ricorrente ritiene violato il principio di uguaglianza poiché la penadetentiva non eseguita si estingue col decorso di dieci anni, ciò che viene negato a chi siasottoposto a misura di sicurezza ineseguita.L’assenza di un termine massimo per l’esecuzione della misura collide con la finalitàrieducativa della pena.Inoltre, l’omessa periodica verifica del permanere della pericolosità ha fatto veniremeno i presupposti per il mantenimento della misura.2.5 Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione per mancato esperimento di unaCTU.Secondo la Corte EDUsenza una valutazione peritale la persona inferma di mente nonpuò essere privata della libertà personale e tali accertamenti debbono essere attuali epossono essere svoltianche attraversol’esame di documentazione ove manchi ogni indicerecente di pericolosità sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria con motivi aggiunti, insistendo per l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Sulla eccepita erroneità della sospensione del riesame periodico della pericolosità,stante la volontaria sottrazione del condannato alla misura e, conseguentemente, allenecessarieverifiche, Sez. 1 n. 34203del 12/04/2016 n.m. (punto 1.3 pag. 6) con rifermentoalla vicenda del ricorrente ha giàcondivisibilmente osservato che « il sottoposto alla misuradi sicurezza è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte, proprio perché serventi estrutturalmente necessarie al controllo del profilo di pericolosità sociale manifestato e cui si èritenuto di far fronte con la specifica misura.

La reperibilità del singolo, dunque, nel caso dispecie - in ragione del tipo di misura imposta e del contenuto e della finalità terapeutica delleprescrizioni che ad essa accedono - integra l'in sé della medesima misura.

Si intende, allora,come non rilevi una discussione protesa a verificare se esista un obbligo o meno di rendersireperibile da parte del XXXXXXX, per l'accertamento di pericolosità, poiché quellacondizione è il postulato logico dell'esecuzione del controllo di pericolosità attraverso lamisura di sicurezza meno gravosa.

La sottrazione rivela l'inidoneità di essa allo scopo cuiprotende ed è indice valido di assenza d'autocontrollo in capo al soggetto stesso, chiamato acollaborare nella fase di trattamento».

Tali rilievi conservano inalterata validità anche ai finidella decisione sul ricorso all’odierno esame, posto che, per quanto risulta dalprovvedimento impugnato, permane lo stato di volontaria sottrazione all’esecuzione dellamisura di sicurezza.2.

La questione della mancata rivalutazione attualizzata delle pericolosità e dellamancata estinzione della misura ai sensi della L. 81/2014 è già stata più volte affrontata inoccasione dei gravamiproposti avverso le precedenti decisioni.Questa Corte, con la pronuncia n. 34203/2016 sopra richiamata aveva già affermatoche non vi è mai stata applicazione automatica della misura, poiché i comportamentisegnalati e la mancata comparizione dell’interessato - pur non permettendo una verifica sullapatologia già diagnosticata - ne documentavano la riacutizzazione.In questo senso è stato letto l’allontanamento dalla struttura, quale manifestazione dellariacutizzazione deldisturbo che aveva reso evidente come la misura meno gravosa fosseinadeguata.Il Tribunale nell’impugnato provvedimento ha ribadito che, in presenza di una condottadi volontaria sottrazione alla misura, l’esecuzione della medesima non può che esseresospesa, salvo essere rispristinata al momento del rintraccio del soggetto che vi èsottoposto; dunque, di fatto, non vi è automatica esecuzione della misura.XXXXXXX, poi, ha reso di fatto impossibile procedere al riesame della pericolosità cherimane cristallizzato sugli unici elementi disponibili, costituiti dai dati emergenti del casellariogiudizialee dalle vicende verificatesi in fase esecutiva.3.

L’art. 1 quater L. 81/2014 recita «Le misure di sicurezza detentive provvisorie odefinitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza,non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reatocommesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.

Per la determinazione dellapena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale.

Per i delitti puniticon la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo»Questa Corte con la sentenzaSez. 1 n. 26233 del 14/03/2023 n.m. aveva già esaminatola questione, rilevando come tale norma non si possa applicare al caso di XXXXXXX, nonavendo mai la misura di sicurezza avuto esecuzione, posto che la ratio sottesa all’art. 1quater l. 81/2014 è quella di evitare che la misura di sicurezza superi in durata quelladetentiva.4.

Il terzo motivo di ricorso è fondato su un totale ribaltamento di prospettiva.Il condannato lamenta di non poter rientrare nel paese perché su di lui pende unamisura di sicurezza mai eseguita; come affermato dal Tribunale, la sospensione dellavicenda esecutiva della misura è conseguenza ineluttabile del fatto che la stessa non sia maiiniziata per volontaria sottrazione del condannato.Dunque, la protrazione della misura di sicurezza dipende da una scelta del condannatoche sia deliberatamente sfuggitoall’esecuzione della medesima, impedendo anche unaverifica circa la attualità e persistenza della pericolosità.Se il ricorrente si renderà reperibile, sarà possibile il controllo circa la persistenza dellapericolosità e solo allora la difesa potrà invocare una modifica della misura in senso piùfavorevole.5.

Circa la lamentata disparità di trattamento fra pena detentiva, per la qualeoperaquale causa di estinzione la prescrizione e misura di sicurezza non estinguibile per ildecorso del tempo la già citata sez. 1 n. 26233/2023 aveva rilevato come non sia previstoun termine di prescrizione per la misura di sicurezza il cui presupposto è il permanere dellapericolosità, a differenza di quanto accade per le pene detentive e pecuniarie, che hannouna durata commisurata alla gravità del fatto e a tutti i fattori indicati dall’art. 133 cod. pen.Le pene e le misure di sicurezza, come condivisibilmente osservato dal Tribunale disorveglianza, hanno finalità differenti e le seconde mirano alcontenimento della pericolositàsociale, ma lo snodo centrale della questione che il ricorrente pare obliterare è che ilcondannato si è sottratto e continua a sottrarsi all’esecuzione della misura: per tale ragionela vicenda esecutiva è sospesa.6.

Circa la ribadita necessità di un accertamento peritale aggiornato per privare ilcondannato della libertà si deve osservare che la condizione di irreperibilità per sottrazionevolontaria del condannato ad ogni accertamento impedisce qualunque verifica circa ilpermanere della pericolosità che, al contrario, come già più sopra rilevato, dalle condottetenute dal condannato appare essere riaffermata; in ogni caso una condotta quale quellatenuta dal ricorrente di mancata collaborazione non è idonea a inficiare ed a rendereillegittima la misura stessa.7.

Per tutte le ragioni di cui sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto basato su motivi manifestamente infondati, reiterativi di questioni già ampiamentesondate e respinte in precedenti pronunce anche di legittimità in assenza di profili innovativi,sicchè ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma -ritenuta congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nammissibileRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 16 ottobre 2025 harespinto il reclamo proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimentocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocadella misura di sicurezza della casa di cura e custodia per anni uno, cui è stata unita lamisura del ricovero in OPG/REMS per anni due.XXXXXXX, pur avendo espiato la pena, non ha mai iniziato a scontare la misura disicurezza detentiva, essendosi reso irreperibile.Il difensore aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza una prima richiesta di revocadella misura, respinta con provvedimento confermato dal Tribunale di sorveglianza.Una successiva istanza di analogo tenore veniva dichiarata, per ciò stesso,inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, con decisione confermata dal Tribunale e daquesta Corte.Ancora una volta la difesa ha avanzato una richiesta di revoca della misura, mentre,parallelamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva chiestol’accertamento della pericolosità al fine di verificare l’applicabilità al condannato dellaulteriore misura del ricovero in OPG/REMS disposto con sentenza della Corte di Appello diBologna.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha respinto la domanda di revoca e ha unificato le misure;tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale e poi dalla Corte di cassazione.Con nuova istanza in data 30 gennaio 2024 il difensore del condannato ha reiterato larichiesta di revoca della misura affermando come non vi siano segnalazioni negative a caricodell’istante dal 2012; che il medesimo non è irreperibile, avendolo il difensore visitatoall’estero, ove egli sarebbe disponibile a sottoporsi a perizia, volta ad accertare il permaneredella pericolosità.Con provvedimento del 14 aprile 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile l’istanza ritenendola meramente reiterativa di argomentazioni già disatteseanche in sede di legittimità.Il Tribunale ha confermato tale decisione richiamando, a fronte delle argomentazionidifensive, quanto già statuito anche nelle precedenti due decisioni della Corte di legittimità.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 207 cod. pen e vizio di motivazione.Secondo il ricorrente la motivazione dell’impugnato provvedimento è insanabilmentecontraddittoria laddove afferma che per i soggetti irreperibili da oltre dieci anni non solo èsospesa l’esecuzione della misura di sicurezza fino al rintraccio, ma anche l’accertamentoperiodico d’ufficio circa il permanere della pericolosità; quella del riesame periodico dellapericolosità è la sede per verificare se sussistano o meno elementi nuovi.Sotto tale profilo l’operato della magistratura di sorveglianza è carente poiché non havalutato il positivo inserimento del ricorrente in un ambiente estero con una condottairreprensibile.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. 81/2014.Lamenta il ricorrente come la valutazione della pericolosità risalga alla sentenza dicondanna del 2011 e come sia scorretta la decisione della magistratura di sorveglianza dilasciare sospesa la misura poiché L. 81/2014 prevede chela misura di sicurezza delricovero inREMSabbia una durata massima che non può essere superiore al massimoedittale della pena prevista per il reato più grave che, nel caso in esame, è il furto aggravato.Pertanto, la misura del ricovero inREMS, anche in caso di non esecuzione, nonpotrebbe essere superiore a dieci anni, tempo ad oggi interamente decorso.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 5 e 8 CEDU.Secondo il ricorrente lasciare una misura di sicurezza detentiva in attesa di esecuzioneper quindici anni, perché l’esecuzione non è possibile, è contrario al principio diproporzionalità, di certezza del diritto e di effettività dell’esecuzione della pena.Impedire ad una persona di rientrare nel proprio paese per un periodo indefinito acausa di una misura che non può essere eseguita all’estero costituisce una violazione allalibertà di movimento e di residenza.La sospensione della misura per quindicianni porrebbe grossi problemi di bilanciamentofra l’interesse statale e quello dell’individuo a rientrare nel proprio paese.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo della insussistenzadella pericolosità sociale e incostituzionalità del mantenimento a tempo indeterminato dellamisura.La mancata verifica della attualità della pericolosità implica, a parere del ricorrente, lainsussistenza della medesima e la declaratoria di inammissibilità dell’istanza costituisce unmero escamotage giuridico per evitare di affermare la cessazione della pericolosità.In particolare, il ricorrente ritiene violato il principio di uguaglianza poiché la penadetentiva non eseguita si estingue col decorso di dieci anni, ciò che viene negato a chi siasottoposto a misura di sicurezza ineseguita.L’assenza di un termine massimo per l’esecuzione della misura collide con la finalitàrieducativa della pena.Inoltre, l’omessa periodica verifica del permanere della pericolosità ha fatto veniremeno i presupposti per il mantenimento della misura.2.5 Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione per mancato esperimento di unaCTU.Secondo la Corte EDUsenza una valutazione peritale la persona inferma di mente nonpuò essere privata della libertà personale e tali accertamenti debbono essere attuali epossono essere svoltianche attraversol’esame di documentazione ove manchi ogni indicerecente di pericolosità sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.4. Il difensore ha depositato memoria con motivi aggiunti, insistendo per l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Sulla eccepita erroneità della sospensione del riesame periodico della pericolosità,stante la volontaria sottrazione del condannato alla misura e, conseguentemente, allenecessarieverifiche, Sez. 1 n. 34203del 12/04/2016 n.m. (punto 1.3 pag. 6) con rifermentoalla vicenda del ricorrente ha giàcondivisibilmente osservato che « il sottoposto alla misuradi sicurezza è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte, proprio perché serventi estrutturalmente necessarie al controllo del profilo di pericolosità sociale manifestato e cui si èritenuto di far fronte con la specifica misura. La reperibilità del singolo, dunque, nel caso dispecie - in ragione del tipo di misura imposta e del contenuto e della finalità terapeutica delleprescrizioni che ad essa accedono - integra l'in sé della medesima misura. Si intende, allora,come non rilevi una discussione protesa a verificare se esista un obbligo o meno di rendersireperibile da parte del XXXXXXX, per l'accertamento di pericolosità, poiché quellacondizione è il postulato logico dell'esecuzione del controllo di pericolosità attraverso lamisura di sicurezza meno gravosa. La sottrazione rivela l'inidoneità di essa allo scopo cuiprotende ed è indice valido di assenza d'autocontrollo in capo al soggetto stesso, chiamato acollaborare nella fase di trattamento». Tali rilievi conservano inalterata validità anche ai finidella decisione sul ricorso all’odierno esame, posto che, per quanto risulta dalprovvedimento impugnato, permane lo stato di volontaria sottrazione all’esecuzione dellamisura di sicurezza.2. La questione della mancata rivalutazione attualizzata delle pericolosità e dellamancata estinzione della misura ai sensi della L. 81/2014 è già stata più volte affrontata inoccasione dei gravamiproposti avverso le precedenti decisioni.Questa Corte, con la pronuncia n. 34203/2016 sopra richiamata aveva già affermatoche non vi è mai stata applicazione automatica della misura, poiché i comportamentisegnalati e la mancata comparizione dell’interessato - pur non permettendo una verifica sullapatologia già diagnosticata - ne documentavano la riacutizzazione.In questo senso è stato letto l’allontanamento dalla struttura, quale manifestazione dellariacutizzazione deldisturbo che aveva reso evidente come la misura meno gravosa fosseinadeguata.Il Tribunale nell’impugnato provvedimento ha ribadito che, in presenza di una condottadi volontaria sottrazione alla misura, l’esecuzione della medesima non può che esseresospesa, salvo essere rispristinata al momento del rintraccio del soggetto che vi èsottoposto; dunque, di fatto, non vi è automatica esecuzione della misura.XXXXXXX, poi, ha reso di fatto impossibile procedere al riesame della pericolosità cherimane cristallizzato sugli unici elementi disponibili, costituiti dai dati emergenti del casellariogiudizialee dalle vicende verificatesi in fase esecutiva.3. L’art. 1 quater L. 81/2014 recita «Le misure di sicurezza detentive provvisorie odefinitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza,non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reatocommesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione dellapena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniticon la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo»Questa Corte con la sentenzaSez. 1 n. 26233 del 14/03/2023 n.m. aveva già esaminatola questione, rilevando come tale norma non si possa applicare al caso di XXXXXXX, nonavendo mai la misura di sicurezza avuto esecuzione, posto che la ratio sottesa all’art. 1quater l. 81/2014 è quella di evitare che la misura di sicurezza superi in durata quelladetentiva.4. Il terzo motivo di ricorso è fondato su un totale ribaltamento di prospettiva.Il condannato lamenta di non poter rientrare nel paese perché su di lui pende unamisura di sicurezza mai eseguita; come affermato dal Tribunale, la sospensione dellavicenda esecutiva della misura è conseguenza ineluttabile del fatto che la stessa non sia maiiniziata per volontaria sottrazione del condannato.Dunque, la protrazione della misura di sicurezza dipende da una scelta del condannatoche sia deliberatamente sfuggitoall’esecuzione della medesima, impedendo anche unaverifica circa la attualità e persistenza della pericolosità.Se il ricorrente si renderà reperibile, sarà possibile il controllo circa la persistenza dellapericolosità e solo allora la difesa potrà invocare una modifica della misura in senso piùfavorevole.5. Circa la lamentata disparità di trattamento fra pena detentiva, per la qualeoperaquale causa di estinzione la prescrizione e misura di sicurezza non estinguibile per ildecorso del tempo la già citata sez. 1 n. 26233/2023 aveva rilevato come non sia previstoun termine di prescrizione per la misura di sicurezza il cui presupposto è il permanere dellapericolosità, a differenza di quanto accade per le pene detentive e pecuniarie, che hannouna durata commisurata alla gravità del fatto e a tutti i fattori indicati dall’art. 133 cod. pen.Le pene e le misure di sicurezza, come condivisibilmente osservato dal Tribunale disorveglianza, hanno finalità differenti e le seconde mirano alcontenimento della pericolositàsociale, ma lo snodo centrale della questione che il ricorrente pare obliterare è che ilcondannato si è sottratto e continua a sottrarsi all’esecuzione della misura: per tale ragionela vicenda esecutiva è sospesa.6. Circa la ribadita necessità di un accertamento peritale aggiornato per privare ilcondannato della libertà si deve osservare che la condizione di irreperibilità per sottrazionevolontaria del condannato ad ogni accertamento impedisce qualunque verifica circa ilpermanere della pericolosità che, al contrario, come già più sopra rilevato, dalle condottetenute dal condannato appare essere riaffermata; in ogni caso una condotta quale quellatenuta dal ricorrente di mancata collaborazione non è idonea a inficiare ed a rendereillegittima la misura stessa.7. Per tutte le ragioni di cui sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto basato su motivi manifestamente infondati, reiterativi di questioni già ampiamentesondate e respinte in precedenti pronunce anche di legittimità in assenza di profili innovativi,sicchè ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma -ritenuta congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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