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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15993/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione (capi A e C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che eccepisce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché (a parte che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] si sia volontariamente sottratta, per libera scelta, all'esame da parte della difesa) l'affermazione di responsabilità si fonda anche sulle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto e su quelle di [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare e persone offesa del reato di cui al capo C (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione (capi A e C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che eccepisce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché (a parte che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] si sia volontariamente sottratta, per libera scelta, all'esame da parte della difesa) l'affermazione di responsabilità si fonda anche sulle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto e su quelle di [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare e persone offesa del reato di cui al capo C (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 15993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris