CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37571/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che il ricorrente deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, investita delle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare minimamente che su detti punti non vi era alcuno spazio di valutazione per il giudice del rinvio, trattandosi di motivi valutati e dichiarati inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore Il Presidente