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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09133/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1'8 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 707 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente considerato il tronchese, in possesso dell'imputato, uno strumento "atto ad aprire o forzare serrature" - non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1'8 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 707 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente considerato il tronchese, in possesso dell'imputato, uno strumento "atto ad aprire o forzare serrature" - non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris