Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33845/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13808-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13808/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/11/2016 R.G.N. 215/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le annualità 2012 e 2013 non corrisposte.

Riteneva la Corte che il diritto alla pensione fosse maturato nella vigenza della precedente disciplina statutaria di [OSCURATO:PERSONA] che non richiedeva la presentazione della domanda amministrativa, facendo decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Non poteva applicarsi invece la nuova disciplina, che faceva decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, sebbene Dagnino avesse presentato la domanda di pensione dopo la modifica statutaria; ciò in quanto si sarebbe altrimenti pervenuti ad un’applicazione retroattiva del nuovo regime.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.1 e 2, 2 l. n.6/81, 25, co.1 e 2 dello Statuto previgente di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt.17 e 20 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che la domanda amministrativa è presupposto indispensabile di maturazione del diritto alla pensione e quindi,avendo il Dagnino presentato la domanda nella vigenza delle nuove disposizioni statutarie che fanno decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, la Corte avrebbe dovuto attenersi a tali disposizioni sopravvenute, con conseguente spostamento in avanti del termine di decorrenza della pensione.

Premesso che il ricorso non è inammissibile, secondo quanto invece eccepito dal controricorrente, poiché le due sentenze conformi si basano sulle medesime ragioni di diritto e non di fatto, il motivo risulta infondato.

È pacifico che Dagnino maturò il requisito anagrafico e contributivo necessario alla pensione di vecchiaia nella vigenza dell’art.25, co.1 del previgente [OSCURATO:PERSONA].

Esso, come l’art.1, co.2 l. n.6/81, e come vale per la disciplina generale delle pensioni di vecchiaia in base all’art.6, co.1 l. n.155/81, prevedeva che la pensione di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto.

In tale regime la domanda amministrativa era richiesta al fine dell’erogazione del trattamento, ma non condizionava né il diritto alla pensione, né il momento di decorrenza del relativo trattamento.

È al tempo della maturazione del diritto – in base ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti – che si deve considerare la legge applicabile.

Il fatto che la domanda di pensione sia stata presentata con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari di [OSCURATO:PERSONA], che hanno invece introdotto la regola di decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non ha rilievo ai fini di far transitare la fattispecie al regime sopravvenuto.

Questo perché, come detto, la fattispecie non contemplava la necessità di domanda amministrativa, nemmeno ai fini della decorrenza del trattamento, e quindi essa era completamente esaurita nella vigenza dell’art.25 Statuto.

Nel senso per cui al fine di stabilire quale sia la legge applicabile in caso di successioni di normative disciplinanti la fattispecie, non deve aversi riguardo alla data di presentazione della domanda di pensione, ma a quella di maturazione del diritto, ha concluso la giurisprudenza di questa Corte in materia di integrazione delle pensioni al minimo.

A fronte del mutamento di normativa sul requisito contributivo (innalzato) necessario per l’accesso all’integrazione, èstato ritenuto che la distinzione fra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, al fine della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo dei detti momenti; sicché se il requisito anagrafico e contributivo è stato integrato sotto la vigenza della precedente normativa, la proposizione di domanda amministrativa dopo l’entrata in vigore della nuova – modificativa del requisito contributivo –non rileva e non fa venir meno il diritto già a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13808-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13808/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/11/2016 R.G.N. 215/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le annualità 2012 e 2013 non corrisposte. Riteneva la Corte che il diritto alla pensione fosse maturato nella vigenza della precedente disciplina statutaria di [OSCURATO:PERSONA] che non richiedeva la presentazione della domanda amministrativa, facendo decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto. Non poteva applicarsi invece la nuova disciplina, che faceva decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, sebbene Dagnino avesse presentato la domanda di pensione dopo la modifica statutaria; ciò in quanto si sarebbe altrimenti pervenuti ad un’applicazione retroattiva del nuovo regime. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.1 e 2, 2 l. n.6/81, 25, co.1 e 2 dello Statuto previgente di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt.17 e 20 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la domanda amministrativa è presupposto indispensabile di maturazione del diritto alla pensione e quindi,avendo il Dagnino presentato la domanda nella vigenza delle nuove disposizioni statutarie che fanno decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, la Corte avrebbe dovuto attenersi a tali disposizioni sopravvenute, con conseguente spostamento in avanti del termine di decorrenza della pensione. Premesso che il ricorso non è inammissibile, secondo quanto invece eccepito dal controricorrente, poiché le due sentenze conformi si basano sulle medesime ragioni di diritto e non di fatto, il motivo risulta infondato. È pacifico che Dagnino maturò il requisito anagrafico e contributivo necessario alla pensione di vecchiaia nella vigenza dell’art.25, co.1 del previgente [OSCURATO:PERSONA]. Esso, come l’art.1, co.2 l. n.6/81, e come vale per la disciplina generale delle pensioni di vecchiaia in base all’art.6, co.1 l. n.155/81, prevedeva che la pensione di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto. In tale regime la domanda amministrativa era richiesta al fine dell’erogazione del trattamento, ma non condizionava né il diritto alla pensione, né il momento di decorrenza del relativo trattamento. È al tempo della maturazione del diritto – in base ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti – che si deve considerare la legge applicabile. Il fatto che la domanda di pensione sia stata presentata con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari di [OSCURATO:PERSONA], che hanno invece introdotto la regola di decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non ha rilievo ai fini di far transitare la fattispecie al regime sopravvenuto. Questo perché, come detto, la fattispecie non contemplava la necessità di domanda amministrativa, nemmeno ai fini della decorrenza del trattamento, e quindi essa era completamente esaurita nella vigenza dell’art.25 Statuto. Nel senso per cui al fine di stabilire quale sia la legge applicabile in caso di successioni di normative disciplinanti la fattispecie, non deve aversi riguardo alla data di presentazione della domanda di pensione, ma a quella di maturazione del diritto, ha concluso la giurisprudenza di questa Corte in materia di integrazione delle pensioni al minimo. A fronte del mutamento di normativa sul requisito contributivo (innalzato) necessario per l’accesso all’integrazione, èstato ritenuto che la distinzione fra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, al fine della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo dei detti momenti; sicché se il requisito anagrafico e contributivo è stato integrato sotto la vigenza della precedente normativa, la proposizione di domanda amministrativa dopo l’entrata in vigore della nuova – modificativa del requisito contributivo –non rileva e non fa venir meno il diritto già a
Sentenza Cassazione n. 33845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris