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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17618/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine alla trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta geneticamente inammissibile, tenuto conto che il motivo di gravame (che chiedeva la riduzione sul presupposto del rito abbreviato richiesto a fronte di adeguata motivazione sul punto che faceva riferimento alla condotta spregiudicata nei confronti dei pubblici ufficiali ed attuata mettendo in pericolo la incolumità degli utenti della strada, v. pag. 7 sentenza del Tribunale) era manifestamente infondato alla luce dell'espressa valutazione effettuata in ordine ai parametri ex art. 132 e 133 cod. pen. da parte del Tribunale; che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta per come ricostruita e alla luce della definita "allarmante" personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine alla trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta geneticamente inammissibile, tenuto conto che il motivo di gravame (che chiedeva la riduzione sul presupposto del rito abbreviato richiesto a fronte di adeguata motivazione sul punto che faceva riferimento alla condotta spregiudicata nei confronti dei pubblici ufficiali ed attuata mettendo in pericolo la incolumità degli utenti della strada, v. pag. 7 sentenza del Tribunale) era manifestamente infondato alla luce dell'espressa valutazione effettuata in ordine ai parametri ex art. 132 e 133 cod. pen. da parte del Tribunale; che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta per come ricostruita e alla luce della definita "allarmante" personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 17618/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris