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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 46442/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile per rinuncia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori Avv.ti Cianferoni e Schiava i quali rinunciano al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e depositano dispositivo di assoluzione per il capo b); insistono nell'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 12 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 ter cod.pen. di cui al capo b).

2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati; gli Avv.ti Schiava e Cianferoni, per [OSCURATO:PERSONA], deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - _violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli.artt. 416 bis cod. pen.e 273 cod.proc.pen. posto che il tribunale in sede di rinvio aveva reiterato la valutazione degli stessi elementi già ritenuti non idonei dalla pronuncia di annullamento a sostenere un giudizio di gravità indiziaria; si precisava che il semplice conferimento della c.d. dote non poteva ritenersi elemento sufficiente e che era incerta la partecipazione a riunioni effettuate per formalizzare altre affiliazioni; inoltre, la presunta progressione in carriera era affidata ad una forzatura interpretativa e le altre condotte ritenute significative erano prive di rilievo concreto; pertanto la motivazione doveva ritenersi mancante rispetto alla esigenza imposta dalla pronuncia di annullamento; - violazione dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari in relazione al contestato delitto; in particolare i fatti commessi risalivano al 2018 e doveva tenersi conto del tempo silente anche in relazione alle accuse di partecipazione alle c.d. mafie storiche; pertanto assumeva rilievo l'assenza di condotte sintomatiche attribuibili all'indagato in un significativo arco temporale. 2.1 Venivano poi depositati motivi aggiunti a firma dell'avv.to Cianferoni con i quali si esponeva la violazione degli obblighi del giudizio di rinvio e l'insussistenza di elementi per affermare la partecipazione punibile di [OSCURATO:PERSONA]; si lamentava la natura eterogenea delle intercettazioni valorizzate e la assenza di condotte significative nell'interesse dell'associazione; in ogni caso le sole frequentazioni non potevano ritenersi rilevanti ai fini della gravità indiziaria e si sottolineava come analoghe posizioni erano state definitivamente annullate.

3. Con ricorso dell'avv.to Cianferoni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) e 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 ter cod.pen. posto che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto del principio stabilito dalla sentenza di annullamento nella quale si era sottolineato come non fossero stati individuati tempo, luogo e modalità dell'accordo illecito tra l'associato mafioso Carzo ed il politico Gioffrè; l'ordinanza impugnata aveva utilizzato gli stessi argomenti del provvedimento oggetto di annullamento senza nulla specificare in ordine ai termini dell'accordo; peraltro, non sussistevano elementi per affermare che nella conclusione di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo di intermediazione, né si era tenuto conto della circostanza che pur a seguito della rielezione del Gioffrè non erano seguite le assunzioni oggetto di promessa; in ogni caso non sussisteva alcun elemento per affermare che il procacciamento dei voti promessi sarebbe avvenuto con metodo intimidatorio e mancava qualsiasi dimostrazione dell'accordo di scambio politico mafioso come risultante anche dal secondo annullamento disposto con la pronuncia 11-7-2023 ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo ricorso dell'avv.to Schiava si deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sotto il profilo della permanenza degli stessi vizi che avevano portato all'annullamento del precedente provvedimento. 3.1 All'udienza fissata per la discussione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositavano il dispositivo di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b) della rubrica e rinunciavano al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero a seguito dell'intervenuta assoluzione nella fase di merito di primo grado alcun interesse sussiste a coltivare l'impugnazione avente ad oggetto la gravità indiziaria.

Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso non va disposta né la condanna alle spese né il pagamento alla cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166 - 01).

2. Infondati sono i motivi avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; l'impugnata ordinanza appare avere colmato i dubbi espressi dalla pronuncia di annullamento che aveva sottolineato come la sola dimostrazione dell'inserimento organico all'interno della cosca tramite il conferimento della c.d. dote, potesse rimanere elemento non idoneo a supportare la necessaria gravità indiziaria ex art. 416 bis cod.pen.; in particolare, con le osservazioni svolte a pagina 8 della sentenza di annullamento, si era segnalato come "...è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la messa a disposizione a favore del sodalizio; l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto...".

A fronte di tali censure il tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, ha proprio sottolineato ed evidenziato quelle condotte plurime e reiterate dalle quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse non soltanto acquisito la "dote" ma, pure, operato in concreto e nel tempo all'interno del gruppo criminale dimostrando così la propria messa a disposizione a favore dello stesso.

Invero con le osservazioni svolte alle pagine 2-3 dell'ordinanza si è sottolineato come detto ricorrente avesse partecipato alla affiliazione di altri soggetti, avesse ricevuto incarichi relativi all'accertamento di comportamenti di altri affiliati ed, ancora, avesse egli stesso sollecitato altri membri di vertice a fargli assumere una posizione di maggior rilievo all'interno dell'organizzazione criminale.

Al proposito va pertanto richiamato il principio dettato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) e secondo cui:" sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità".

Condotte tra le quali devono essere ricomprese le iniziative e le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] in precedenza già riassunte ed analiticamente descritte nel provvedimento impugnato trattandosi di attività significative dello stabile inserimento nel gruppo criminale e dimostrative dell'apporto concreto fornito alla funzionalità ed operatività del gruppo medesimo..

In conclusione, l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi (nfondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse.

Roma, 8 novembre 2023 --‘ IL CONSIGLIERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile per rinuncia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori Avv.ti Cianferoni e Schiava i quali rinunciano al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e depositano dispositivo di assoluzione per il capo b); insistono nell'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 12 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 ter cod.pen. di cui al capo b). 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati; gli Avv.ti Schiava e Cianferoni, per [OSCURATO:PERSONA], deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - _violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli.artt. 416 bis cod. pen.e 273 cod.proc.pen. posto che il tribunale in sede di rinvio aveva reiterato la valutazione degli stessi elementi già ritenuti non idonei dalla pronuncia di annullamento a sostenere un giudizio di gravità indiziaria; si precisava che il semplice conferimento della c.d. dote non poteva ritenersi elemento sufficiente e che era incerta la partecipazione a riunioni effettuate per formalizzare altre affiliazioni; inoltre, la presunta progressione in carriera era affidata ad una forzatura interpretativa e le altre condotte ritenute significative erano prive di rilievo concreto; pertanto la motivazione doveva ritenersi mancante rispetto alla esigenza imposta dalla pronuncia di annullamento; - violazione dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari in relazione al contestato delitto; in particolare i fatti commessi risalivano al 2018 e doveva tenersi conto del tempo silente anche in relazione alle accuse di partecipazione alle c.d. mafie storiche; pertanto assumeva rilievo l'assenza di condotte sintomatiche attribuibili all'indagato in un significativo arco temporale. 2.1 Venivano poi depositati motivi aggiunti a firma dell'avv.to Cianferoni con i quali si esponeva la violazione degli obblighi del giudizio di rinvio e l'insussistenza di elementi per affermare la partecipazione punibile di [OSCURATO:PERSONA]; si lamentava la natura eterogenea delle intercettazioni valorizzate e la assenza di condotte significative nell'interesse dell'associazione; in ogni caso le sole frequentazioni non potevano ritenersi rilevanti ai fini della gravità indiziaria e si sottolineava come analoghe posizioni erano state definitivamente annullate. 3. Con ricorso dell'avv.to Cianferoni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) e 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 ter cod.pen. posto che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto del principio stabilito dalla sentenza di annullamento nella quale si era sottolineato come non fossero stati individuati tempo, luogo e modalità dell'accordo illecito tra l'associato mafioso Carzo ed il politico Gioffrè; l'ordinanza impugnata aveva utilizzato gli stessi argomenti del provvedimento oggetto di annullamento senza nulla specificare in ordine ai termini dell'accordo; peraltro, non sussistevano elementi per affermare che nella conclusione di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un ruolo di intermediazione, né si era tenuto conto della circostanza che pur a seguito della rielezione del Gioffrè non erano seguite le assunzioni oggetto di promessa; in ogni caso non sussisteva alcun elemento per affermare che il procacciamento dei voti promessi sarebbe avvenuto con metodo intimidatorio e mancava qualsiasi dimostrazione dell'accordo di scambio politico mafioso come risultante anche dal secondo annullamento disposto con la pronuncia 11-7-2023 ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo ricorso dell'avv.to Schiava si deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sotto il profilo della permanenza degli stessi vizi che avevano portato all'annullamento del precedente provvedimento. 3.1 All'udienza fissata per la discussione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositavano il dispositivo di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b) della rubrica e rinunciavano al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero a seguito dell'intervenuta assoluzione nella fase di merito di primo grado alcun interesse sussiste a coltivare l'impugnazione avente ad oggetto la gravità indiziaria. Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso non va disposta né la condanna alle spese né il pagamento alla cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166 - 01). 2. Infondati sono i motivi avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; l'impugnata ordinanza appare avere colmato i dubbi espressi dalla pronuncia di annullamento che aveva sottolineato come la sola dimostrazione dell'inserimento organico all'interno della cosca tramite il conferimento della c.d. dote, potesse rimanere elemento non idoneo a supportare la necessaria gravità indiziaria ex art. 416 bis cod.pen.; in particolare, con le osservazioni svolte a pagina 8 della sentenza di annullamento, si era segnalato come "...è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la messa a disposizione a favore del sodalizio; l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto...". A fronte di tali censure il tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, ha proprio sottolineato ed evidenziato quelle condotte plurime e reiterate dalle quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse non soltanto acquisito la "dote" ma, pure, operato in concreto e nel tempo all'interno del gruppo criminale dimostrando così la propria messa a disposizione a favore dello stesso. Invero con le osservazioni svolte alle pagine 2-3 dell'ordinanza si è sottolineato come detto ricorrente avesse partecipato alla affiliazione di altri soggetti, avesse ricevuto incarichi relativi all'accertamento di comportamenti di altri affiliati ed, ancora, avesse egli stesso sollecitato altri membri di vertice a fargli assumere una posizione di maggior rilievo all'interno dell'organizzazione criminale. Al proposito va pertanto richiamato il principio dettato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) e secondo cui:" sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità". Condotte tra le quali devono essere ricomprese le iniziative e le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] in precedenza già riassunte ed analiticamente descritte nel provvedimento impugnato trattandosi di attività significative dello stabile inserimento nel gruppo criminale e dimostrative dell'apporto concreto fornito alla funzionalità ed operatività del gruppo medesimo.. In conclusione, l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi (nfondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse. Roma, 8 novembre 2023 --‘ IL CONSIGLIERE
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