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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13225/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la sentenza di condanna per favoreggiamento personale degli imputati); esaminati i ricorsi e le memorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 378 cod. pen., il verbale di sommarie informazioni non potendo essere considerato corpo di reato ed essendo inutilizzabile, posto che il presunto favoreggiamento emergeva già dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e che la Corte d'appello non ha motivato sulla deduzione difensiva di nullità delle suddette sommarie informazioni, acquisite senza le garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen. (motivo 1); violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen., essendo stata disposta d'ufficio la rinnovazione dibattimentale senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, e quindi in violazione del principio di parità delle parti (motivo 2); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., le immagini acquisite dalle telecamere avendo un contenuto poco chiaro ed ambiguo (motivo 3); vizio di motivazione, i Giudici riconoscendo che la condotta di favoreggiamento deve essere idonea a sviare o rallentare le indagini e tuttavia non spiegano quale conseguenza avrebbe potuto avere, nel caso di specie, sul loro sviluppo (motivo 4); ritenuti i primi due motivi dei ricorsi manifestamente infondati, oltre che generici, e i secondi due riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dai Giudici di merito con motivazione completa e logica; ritenuti i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la sentenza di condanna per favoreggiamento personale degli imputati); esaminati i ricorsi e le memorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 378 cod. pen., il verbale di sommarie informazioni non potendo essere considerato corpo di reato ed essendo inutilizzabile, posto che il presunto favoreggiamento emergeva già dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e che la Corte d'appello non ha motivato sulla deduzione difensiva di nullità delle suddette sommarie informazioni, acquisite senza le garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen. (motivo 1); violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen., essendo stata disposta d'ufficio la rinnovazione dibattimentale senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, e quindi in violazione del principio di parità delle parti (motivo 2); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., le immagini acquisite dalle telecamere avendo un contenuto poco chiaro ed ambiguo (motivo 3); vizio di motivazione, i Giudici riconoscendo che la condotta di favoreggiamento deve essere idonea a sviare o rallentare le indagini e tuttavia non spiegano quale conseguenza avrebbe potuto avere, nel caso di specie, sul loro sviluppo (motivo 4); ritenuti i primi due motivi dei ricorsi manifestamente infondati, oltre che generici, e i secondi due riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dai Giudici di merito con motivazione completa e logica; ritenuti i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris