CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di BARI, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati loro rispettivamente contestati, così come qualificati dal giudice di primo grado. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi .1L difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Cosma, il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 1.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Minervini, il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento del citato accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti, al ricorso ad altri e diversi istituti e anche circa la quantificazione della pena finale diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così