CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 46848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 16 settembre 2024 con la quale è stata depositata la procura speciale prodotta nel giudizio di appello; considerato che, l'accesso agli atti consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la procura speciale a proporre appello è stata depositata in data 16 settembre 2024 e, quindi, in data successiva all'emissione dell'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dell'atto di appello da parte della Corte territoriale (10 giugno 2024); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si solleva una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondato; ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen. non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900 — 01; da ultimo Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensor