Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 36243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 16 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha - per quanto di rilievo in questa sede - rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di Paola del 25 maggio 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata alla predetta in ordine ai reati di falso ideologico, truffa ed abuso d'ufficio.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagata, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce vizio della motivazione in riferimento all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale tenuto conto della vetustà dei fatti, della durata della sofferta cautela e della cessazione del rapporto di pubblico impiego per quiescenza, con conseguente affermazione del perdurante pericolo di recidiva in via meramente apodittica.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria il 5 maggio 2022, il difensore ha documentato la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione di legittimità, in seguito alla revoca del provvedimento coercitivo genetico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

1. Con ordinanza del Tribunale di Paola del 22 febbraio 2022 - allegata in copia dal difensore alla sua memoria - la misura cautelare applicata alla Coccimiglio è stata revocata e la stessa è stata rimessa in libertà.

Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare alcun effetto favorevole alla ricorrente.1.1.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso).

Né la ricorrente ha manifestato il perdurante interesse a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

1.2. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 1997, cit.; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308), trattandosi di causa non imputabile al ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 16 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha - per quanto di rilievo in questa sede - rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di Paola del 25 maggio 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata alla predetta in ordine ai reati di falso ideologico, truffa ed abuso d'ufficio. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagata, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce vizio della motivazione in riferimento all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale tenuto conto della vetustà dei fatti, della durata della sofferta cautela e della cessazione del rapporto di pubblico impiego per quiescenza, con conseguente affermazione del perdurante pericolo di recidiva in via meramente apodittica. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria il 5 maggio 2022, il difensore ha documentato la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione di legittimità, in seguito alla revoca del provvedimento coercitivo genetico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 1. Con ordinanza del Tribunale di Paola del 22 febbraio 2022 - allegata in copia dal difensore alla sua memoria - la misura cautelare applicata alla Coccimiglio è stata revocata e la stessa è stata rimessa in libertà. Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare alcun effetto favorevole alla ricorrente.1.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso). Né la ricorrente ha manifestato il perdurante interesse a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. 1.2. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 1997, cit.; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308), trattandosi di causa non imputabile al ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso
Decreto Cassazione n. 36243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris