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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0386_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑386/06, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Doncaster ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg.

R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg.

A. Nijenhuis e

V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti dai sigg.

S. Kinsella e K. Daly, solicitors, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici, cancelliere: sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti e decisione impugnata

1. Con la decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE.

L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare liste di prezzi, sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione di mercati nazionali e clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.

2. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e la sua società controllante all’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] plc, figurano tra i destinatari della decisione impugnata.

3. Tra il 17 giugno 1986 ed il 31 gennaio 2004 la ricorrente era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il 1° febbraio 2004 la ricorrente è stata venduta ai suoi dirigenti.

Il 26 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sono state cedute alla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’altra destinataria della decisione impugnata.

4. Il 9 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA]., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi, e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame, ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della decisione impugnata).

5. Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e i raccordi in rame, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, ai sensi del art. 14, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), delle verifiche a sorpresa nei locali di diverse imprese (punto 119 della decisione impugnata).

6. In seguito a queste prime verifiche, nell’aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).

7. Il 24 e il 25 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ulteriori verifiche a sorpresa nei locali della Delta plc, società a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi.

Tali verifiche vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).

8. A partire da febbraio/marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione impugnata).

9. Nel settembre 2003 la IMI plc ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della [OSCURATO:SOCIETA] (luglio 2004).

L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA] plc (punti 115‑118 della decisione impugnata).

10. Il 22 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata anche alla ricorrente (punti 123 e 124 della decisione impugnata).

11. Il 20 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione impugnata.

12. All’art. 1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE tra il 31 dicembre 1988 ed il 22 marzo 2001.

13. Per tale infrazione, all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda pari a 5,25 milioni di euro.

14. Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

15. Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione impugnata).

16. Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato.

Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese interessate in sei categorie (punto 758 della decisione impugnata).

17. La ricorrente e la sua società controllante sono state classificate nella sesta categoria, per la quale l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato in 2 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).

18. Tenendo conto del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], che nel 2005, anno precedente all’adozione della decisione impugnata, era pari a 4 635 milioni di euro, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a fini deterrenti un coefficiente moltiplicatore di 1,25, generando in tal modo un importo di partenza dell’ammenda a carico della ricorrente maggiorato di 2,5 milioni di euro (punti 771‑773 della decisione impugnata).

19. In considerazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione (dodici anni e due mesi), la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente maggiorato l’ammenda del 110%, ossia il 5% annuo per i primi due anni e il 10% per ciascun anno completo, a decorrere dal 31 gennaio 1991, per i dieci anni restanti (punto 775 della decisione impugnata), con la conseguenza che l’importo finale dell’ammenda ha raggiunto i 5,25 milioni di euro.

20. [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanze aggravante o attenuante a carico o a favore della ricorrente. Procedimento e conclusioni delle parti

21. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22. Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

23. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 gennaio 2010.

24. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1, l’art. 2, lett. h), e l’art. 3 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

25. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto

26. A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce sei motivi.

27. Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente contesta il fatto che, solo perché aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 20 gennaio 1989, le possa essere imputata la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989.

Infatti, prima del 20 gennaio 1989, all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] essa sarebbe stata una società controllata «dormiente», secondo il diritto societario inglese.

Nel secondo motivo essa contesta la responsabilità dell’infrazione addebitatale per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993.

Nel corso di questo periodo essa sarebbe rimasta una rappresentante «dormiente» della FHT [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «FHT»), un altro soggetto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], senza possedere né elementi patrimoniali né personale dipendente.

Il terzo motivo verte sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di designare chiaramente il destinatario della decisione impugnata.

Nell’ambito del quarto motivo la ricorrente adduce svariati argomenti volti a dimostrare che il fatto di imputare in solido la responsabilità dell’infrazione dell’art. 81 CE ad una ex società controllante e ad una ex società controllata è, per principio, illegale.

Col quinto motivo la ricorrente afferma che l’ammenda avrebbe dovuto essere inflitta unicamente alla sua ex società controllante.

Infine, il sesto motivo riguarda una violazione del principio della parità di trattamento nel calcolo dell’importo dell’ammenda.

28. Posto che il terzo e il quinto motivo coincidono largamente, essendo pressoché identica l’argomentazione ad essi sottesa, occorre esaminarli congiuntamente.

È inoltre opportuno analizzare il quarto motivo dopo il terzo e il quinto.

Sul primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione dei fatti e su un errore di diritto nell’imputazione alla ricorrente della responsabilità per l’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989, per il solo motivo che essa aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989 Argomenti delle parti

29. In via preliminare, la ricorrente afferma che, nel corso dell’intera durata dell’infrazione oggetto della decisione impugnata, «la storia dell’“impresa [OSCURATO:PERSONA]”» si articola in tre periodi distinti: il periodo precedente al 20 gennaio 1989, il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 ed il periodo iniziato il 29 ottobre 1993.

30. Più precisamente, la ricorrente riassume i fatti nei seguenti termini: – fino al 20 gennaio 1989 l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» era gestita da un soggetto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] denominato FHT, che la amministrava tramite la sua rappresentante, un altro soggetto di diritto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA].

Il 20 gennaio 1989 la ricorrente, all’epoca avente la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si sono scambiate le rispettive denominazioni.

Pertanto, a decorrere da tale data, la denominazione [OSCURATO:PERSONA] è stata data alla ricorrente, mentre la sua precedente denominazione è stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, che ha continuato ad esistere dopo il 20 gennaio 1989, sebbene in stato «dormiente» ai sensi del diritto societario inglese, è stata infine sciolta il 29 maggio 2000; – successivamente, nel periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» ha continuato ad essere gestita dalla FHT, che l’ha amministrata mediante la ricorrente, che era la sua rappresentante a titolo gratuito; – il 29 ottobre 1993, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» è stata trasferita alla ricorrente che, a decorrere da tale data, ha rilevato una parte degli elementi patrimoniali e dell’attività della FHT connessi ai rubinetti in metalli ferrosi, alle paratoie e ai raccordi sanitari ed ha assunto la responsabilità dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]».

31. La ricorrente sostiene che l’impresa responsabile dell’infrazione prima del 20 gennaio 1989 poteva essere solamente la [OSCURATO:PERSONA], poiché essa deteneva e controllava il 100% del capitale della FHT.

32. Essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tener conto del fatto che, quando due società si scambiano le rispettive denominazioni e, al contempo, l’una rileva il contratto di rappresentanza commerciale dell’altra, secondo «consolidati principi giuridici» la persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa in questione al momento in cui è stata commessa l’infrazione deve rispondere di questa sebbene, al momento dell’emanazione della decisione che dichiara l’infrazione, la gestione dell’impresa sia posta sotto la responsabilità di un’altra persona.

33. La ricorrente asserisce inoltre di non essere stata un’impresa prima del 29 ottobre 1993, poiché non disponeva né di elementi patrimoniali né di personale, sicché non presentava alcuna delle caratteristiche fondamentali di autonomia economica che sono richieste per costituire un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE.

34. Il via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver considerato in tutta la decisione impugnata le attività di diverse società facenti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], la FHT e la [OSCURATO:PERSONA], come attività di un unico soggetto economico durante il periodo di infrazione.

35. [OSCURATO:PERSONA] fa valere di non aver imputato alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989 unicamente perché quest’ultima aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989.

36. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la ricorrente era collegata sotto il profilo funzionale all’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» tra il 31 dicembre 1988, data d’inizio dell’infrazione, e il 20 gennaio 1989.

37. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che esisteva una «continuità personale e funzionale».

A suffragio di questa affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] adduce il fatto che il sig.

W. è stato direttore della [OSCURATO:PERSONA] dal 15 giugno 1980 al 20 gennaio 1989, data in cui è stato nominato direttore presso la ricorrente.

38. Per di più, sarebbe inconcepibile che la ricorrente abbia rilevato la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989 senza conservare almeno una certa attività nell’impresa nel corso dei 20 giorni precedenti a tale data, ossia dal 31 dicembre 1988, data d’inizio dell’infrazione dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quest’ultima, è alquanto probabile che tale transizione abbia richiesto un adeguamento dell’ente della ricorrente e la sua preparazione a rilevare la denominazione dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]», da cui evincere l’esistenza di un nesso funzionale tra la personalità giuridica della ricorrente e l’infrazione.

39. Inoltre, la stessa ricorrente avrebbe ammesso che la decisione di trasferire l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» «era stata adottata al livello del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dagli amministratori del gruppo, che erano al contempo amministratori della ricorrente».

40. In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sebbene la ricorrente non sia intervenuta nell’infrazione prima del 20 gennaio 1989, è evidente che essa rappresenta il successore del soggetto che ha partecipato direttamente all’infrazione, sia riguardo ai suoi elementi patrimoniali più significativi sia riguardo alla direzione e alla denominazione commerciale con cui le attività illecite sono state commesse e che, di conseguenza, alla luce della giurisprudenza, essa ha «ereditato» la responsabilità giuridica dell’infrazione.

41. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la considerazione del periodo di 20 giorni precedente al 20 gennaio 1989 non ha inciso in alcun modo sul calcolo dell’importo dell’ammenda. Giudizio del Tribunale

42. Dai punti 682 e 683 della decisione impugnata, in combinato disposto con i punti 647 e 734 di detta decisione, risulta che la ricorrente è stata considerata responsabile dell’infrazione in forza della sua diretta partecipazione alla stessa nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 22 marzo 2001.

43. In proposito occorre tuttavia rilevare che dai documenti prodotti dalla ricorrente in sede di procedimento amministrativo nonché nel contesto di questo ricorso si evince che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989, la ricorrente era una società «dormiente», ai sensi del diritto societario inglese.

44. In effetti risulta che prima del 20 gennaio 1989 la ricorrente non disponeva né di elementi patrimoniali né di personale.

45. Sebbene la ricorrente riconosca di aver adottato la denominazione con la quale sono state commesse sul mercato le attività illegali oggetto della decisione impugnata e ammetta di essere divenuta un agente non retribuito della FHT dopo il 20 gennaio 1989, resta il fatto che, prima di tale data, essa non svolgeva attività economica né disponeva di personale, salvo un direttore statutario, come richiesto dal diritto societario inglese.

46. Occorre inoltre rilevare che nel corso del periodo in esame la ricorrente era una delle cinque società controllate della FHT e quest’ultima a sua volta era una società controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], operava tra l’altro nel settore dei raccordi.

Dagli allegati del fascicolo, ossia dai rendiconti annuali depositati presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA], la cui autenticità non è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che nel corso di detto periodo la ricorrente era una società «dormiente», ai sensi del diritto societario inglese, che non esercitava attività economica e non produceva fatturato.

47. In proposito va osservato che il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 59), e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 112; 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C‑205/03 P, FENIN/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6295, punto 25).

48. Occorre altresì rammentare che, per costante giurisprudenza, costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (v. sentenze della Corte 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6451, punto 75, e la giurisprudenza citata, e 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1577, punto 47).

49. Pertanto, dato che nel corso del periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989 la ricorrente era un soggetto giuridico che non esercitava attività economiche, nel senso che non offriva, dietro remunerazione, beni o servizi su un mercato e, quindi, non si assumeva i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva trarre la conclusione che la ricorrente avesse partecipato direttamente all’infrazione prima della data in cui essa ha mutato di denominazione (v. la giurisprudenza del punto precedente).

50. La circostanza che nel corso di tale periodo la ricorrente facesse parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione questa affermazione.

51. Lo stesso dicasi per quanto attiene al fatto che il sig. W., ex direttore della [OSCURATO:PERSONA], il 20 gennaio 1989 è stato nominato direttore della ricorrente, posto dal quale, peraltro, si è dimesso il 26 maggio 1989.

52. Occorre inoltre rilevare che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui taluni elementi lascerebbero intendere che il sig.

W. aveva partecipato personalmente all’intesa durante tale periodo, nonché in prossimità di quest’ultimo, deve essere respinto.

In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 74 e 187 della decisione impugnata.

Orbene, il punto 74 della decisione impugnata dice solamente che il sig.

W. era il presidente-direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, mentre il punto 187 di tale decisione verte su un contatto preso da un rappresentante della Delta con il sig.

W. in seguito alla riunione della [OSCURATO:PERSONA] (BPFMA, associazione dei produttori di raccordi per tubi del [OSCURATO:PERSONA]) nel 1989, riunione che si era svolta successivamente al periodo considerato in questa fattispecie.

53. Peraltro, l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente avrebbe esercitato una «certa attività» nei 20 giorni precedenti il sopraccitato scambio di denominazione non può essere accolta.

È vero che un cambiamento di denominazione commerciale implica formalità giuridiche contrattuali, tuttavia lo svolgimento di tali formalità non implica né l’esercizio di un’attività economica né, a maggior ragione, la messa in atto di un’attività anticoncorrenziale.

54. Infine, non regge neppure l’argomento addotto in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la ricorrente, in ogni caso, era il successore economico dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]».

55. Per costante giurisprudenza, quando attività considerate nel contesto di un’infrazione sono state trasferite da un’entità giuridica ad un’altra nell’ambito dello stesso gruppo, il successore può essere considerato responsabile dell’infrazione anche se la prima entità giuridica esiste ancora giuridicamente (sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10893, punto 48; sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3435, punto 132; v. anche, in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 47 supra, punto 358).

56. Tuttavia, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata di aver considerato la ricorrente responsabile dell’infrazione in quanto successore delle attività economiche della sua società controllante intermedia, la FHT, o della società consorella, la [OSCURATO:PERSONA].

57. Al contrario, al punto 718 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la ricorrente come una partecipante diretta che ha avuto contatti anticoncorrenziali con i suoi concorrenti a partire dal 31 dicembre 1988.

58. Peraltro, in sede del procedimento amministrativo, in risposta ai quesiti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha fornito indicazioni sul gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sulla ristrutturazione interna da esso subita all’epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] risposta del 25 novembre 2005 alla comunicazione degli addebiti essa ha inoltre spiegato di essere stata, prima del 1993, una società «dormiente» ai sensi del diritto societario inglese, informazione che ha confermato in occasione dell’audizione del 27 febbraio 2006.

Infine, questa affermazione è stata corroborata da solide prove quali i rendiconti della ricorrente e quelli della FHT, depositati presso la competente autorità, da cui emerge che la ricorrente, che non esercitava attività economiche, era una società «dormiente» nel corso dei pertinenti esercizi finanziari.

59. A questo riguardo occorre sottolineare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a questo argomento.

Come ha riconosciuto in sede di udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la ricorrente fosse stata sin dal principio una partecipante diretta all’intesa.

60. Considerato quanto precede, occorre concludere che il primo motivo è fondato.

Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto nell’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 Argomenti delle parti

61. La ricorrente sostiene che, poiché non presentava le caratteristiche fondamentali di un’impresa tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, non poteva essere considerata responsabile per le infrazioni commesse a suo nome dalla sua società controllante nel corso di detto periodo.

A sua detta, l’impresa che deve essere ritenuta responsabile per tale periodo, secondo le norme del diritto della concorrenza, dovrebbe essere la FHT e/o la [OSCURATO:PERSONA].

62. A questo riguardo, essa ricorda di aver cominciato a «partecipare» all’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» il 20 gennaio 1989, ma solo nei limiti in cui ha ricevuto la sua attuale denominazione ed in cui è divenuta un mandatario occulto e non retribuito della FHT, senza possedere alcun elemento patrimoniale né disporre di alcun dipendente.

63. La ricorrente, facendo riferimento alle sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 475‑483), e 24 ottobre 1995, causa C‑266/93, Volkswagen e VAG Leasing ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3477, punto 19), nonché alle Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU 2000, C 291, pag. 1), afferma che la [OSCURATO:PERSONA] o non ha compreso la natura rappresentativa del suo rapporto con la FHT, o ha commesso un errore eludendo il problema senza prendere debitamente in considerazione le prove che le erano state presentate.

64. Secondo la ricorrente, sebbene essa non fosse stata in grado di produrre una copia del contratto di agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere maggiore importanza ai documenti che era riuscita a fornire, quali i verbali del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano la risoluzione del mandato con la FHT il 20 gennaio 1989, i verbali del consiglio di amministrazione della ricorrente, che attestavano la risoluzione del suo mandato con la FHT il 29 ottobre 1993, i rendiconti della FHT, che proverebbero come la FHT detenesse tutti gli elementi patrimoniali e fosse responsabile dell’insieme dei debiti dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» fino al 29 ottobre 1993, nonché i rendiconti della ricorrente, i quali dimostrerebbero che essa ha ripreso gli elementi patrimoniali e le passività dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» solo il 29 ottobre 1993 e che mai prima di tale data essa possedeva elementi patrimoniali o passività significativi né aveva effettuato operazioni contabili rilevanti e, infine, l’atto del 16 febbraio 1995 che proverebbe in modo dirimente che il trasferimento dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» da parte della FHT alla ricorrente si è realizzato il 29 ottobre 1993.

65. Infine, la ricorrente aggiunge che tali argomenti valgono anche per quanto riguarda le attività della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante della FHT nel corso del periodo precedente il 20 gennaio 1989, di modo che è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA], che è stata sciolta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2000, non esistesse più alla data di adozione della decisione impugnata.

66. [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale motivo sia respinto.

67. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che essa al contempo fosse «dormiente» e «agisse in qualità di agente» della sua società consorella non reggono a un esame approfondito.

Nonostante le richieste avanzate in proposito, la ricorrente non avrebbe fornito alcun documento pertinente idoneo a dimostrare un qualsivoglia accordo di rappresentanza.

68. I documenti prodotti dalla ricorrente farebbero riferimento in modo generico ad un rapporto di rappresentanza senza precisare la natura degli accordi e non dimostrerebbero l’assenza di partecipazione della ricorrente all’infrazione prima del 29 ottobre 1993.

69. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche se la ricorrente avesse dimostrato l’esistenza di un contratto di agenzia, ciò non le avrebbe impedito di emanare nei suoi confronti la decisione impugnata.

70. [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre riferimento alla risposta formale della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di informazioni rivoltale ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003.

Tale risposta, che confuta gli argomenti della ricorrente, indica che «tra il 1987 ed il 31 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] era una società controllata al 100% nel contesto della [OSCURATO:PERSONA] (già FH [OSCURATO:PERSONA] plc)» e che «[e]ra gestita come un’impresa autonoma che adottava le proprie decisioni su questioni tecniche, di produzione e di vendite/marketing».

71. Inoltre, facendo riferimento ai punti 135, 145 e 187 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli altri membri dell’intesa hanno capito di essere in connivenza con la ricorrente e che non era presa in considerazione nessuna altra ripartizione (puramente interna) dei compiti tra la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], la FHT o qualsiasi altra entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

72. In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è evidente che la ricorrente possiede una responsabilità nell’infrazione anche per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 dato che, come essa ha già illustrato nel contesto del primo motivo, la ricorrente è il successore economico dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]».

Giudizio del Tribunale

73. Per quanto attiene al periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, si deve osservare che dagli atti allegati al ricorso, quali i rendiconti della FHT e della ricorrente, recanti l’attestato di certificazione di un esperto contabile esterno e depositati presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA], si evince che, nel corso degli esercizi finanziari dell’intero periodo considerato, la ricorrente non ha generato né redditi né perdite.

Nei rendiconti dettagliati della FHT è sistematicamente indicato che la ricorrente non svolge attività economiche.

Corrispondentemente, dai rendiconti della ricorrente emerge che essa non ha effettuato alcuna operazione contabile nel periodo preso in considerazione.

74. In proposito occorre rilevare che, secondo il diritto societario inglese, l’espressione «dormiente» si applica ad una società che dal punto di vista giuridico non ha realizzato alcuna operazione contabile significativa nel corso di un esercizio finanziario.

L’assenza di scritture nei libri contabili della società corrisponde all’assenza di operazioni contabili rilevanti.

Infatti, l’unica operazione contabile permessa senza perdere lo status di società «dormiente» è quella relativa ai costi connessi alla registrazione della società e al deposito dei documenti annuali presso la competente autorità, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (Registro delle società).

Per converso, la ripresa delle attività commerciali avrebbe sortito la conseguenza di far perdere tale status.

Posto che ai sensi del diritto societario inglese tutti i requisiti risultavano soddisfatti, è innegabile che la ricorrente fosse una società «dormiente» e, pertanto, non fosse attiva sul mercato.

75. Per di più, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di udienza, non sussiste alcun dubbio che nel corso del periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 le attività sono state svolte con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA].

A questo riguardo si constata che dai documenti menzionati supra, al punto 73, emerge inoltre che la FHT e/o la [OSCURATO:PERSONA] hanno commercializzato sia prima che dopo il cambio di denominazione della ricorrente, mediante dipendenti della FHT, i prodotti rientranti nel settore dei raccordi con la denominazione commerciale [OSCURATO:PERSONA].

Occorre pertanto rilevare che tale affermazione non consente di trarre la conclusione che si tratti di attività della ricorrente.

76. Per quanto attiene ai verbali delle riunioni della direzione ([OSCURATO:PERSONA]) addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale essa non esercitava attività commerciali, occorre osservare che detti verbali, a prima vista, depongono nel senso di un’attività commerciale da parte della ricorrente.

77. Tuttavia occorre rilevare che, diversamente da quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], di per sé la circostanza che certi verbali rechino l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], a questo riguardo, è priva di significato.

Essa dimostra unicamente che sono state svolte talune attività economiche con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], ma non implica che la ricorrente vi abbia direttamente partecipato.

78. Neppure il fatto che i dirigenti della ricorrente, alcuni dei quali erano anche dirigenti della FHT, abbiano partecipato alle suddette riunioni e siano stati coinvolti in talune missioni di accompagnamento connesse all’attività di altri soggetti all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] implica una partecipazione diretta della ricorrente all’intesa nel corso del periodo considerato, a maggior ragione visto che tali dirigenti non erano dipendenti della ricorrente.

79. Infine, il contenuto di tali verbali non consente di concludere che la ricorrente fosse effettivamente il soggetto che ha gestito le attività attinenti ai raccordi.

Peraltro, va notato che nessuno dei verbali addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato firmato.

In ogni caso si deve rilevare che, per quanto concerne l’assenza di attività della ricorrente, a tali verbali dovrebbe essere attribuito un valore meno pregnante rispetto a quello da riconoscersi ai rendiconti della FHT e della ricorrente, che sono stati certificati da un esperto contabile e depositati, a norma del diritto inglese, presso autorità competenti.

80. Per quanto riguarda l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA], ricollegata ai punti 135 e 145 della decisione impugnata, secondo cui gli altri membri dell’intesa avrebbero capito di essere in connivenza con la ricorrente, si deve rammentare che detto punto 135 menziona una dichiarazione della Delta in cui quest’ultima ha descritto il meccanismo dell’intesa e che detto punto 145 si riferisce ad una dichiarazione della IMI in cui quest’ultima afferma che la [OSCURATO:PERSONA] era una dei partecipanti all’intesa paneuropea.

Diversamente da quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], ciò non implica che fosse la ricorrente ad essere specificamente considerata in detti punti.

Peraltro, se è vero che non sussistono dubbi sul fatto che la FHT ha gestito le attività con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], nei suddetti punti nulla induce a ritenere che agli autori di tale dichiarazione fosse nota l’organizzazione interna del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

81. Quanto al punto 187 della decisione impugnata, vertente su un contatto allacciato da un rappresentante della Delta con il sig.

W. in seguito alla riunione della BPFMA, la circostanza che il sig.

W. abbia accettato il suggerimento di tale rappresentante della Delta di porre un termine alla strategia aggressiva della [OSCURATO:PERSONA] non basta per imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.

Non è stato affatto dimostrato che il sig.

W. abbia agito in qualità di rappresentante della ricorrente, dato che nel periodo considerato egli non era dipendente della ricorrente, punto che non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA].

82. Inoltre, sebbene la ricorrente non sia stata in grado di produrre copia del contratto di agenzia, dai documenti citati supra al punto 64, emerge che essa era mandataria della FHT fino al 29 ottobre 1993, data in cui essa ha ripreso gli elementi patrimoniali e le passività dell’“impresa [OSCURATO:PERSONA]”, dipendenti inclusi, relativamente alle attività connesse ai raccordi.

La circostanza che la ricorrente non fosse mandataria retribuita si evince dagli elementi di prova menzionati supra al punto 73.

83. Ad ogni modo, occorre constatare che la nozione di «dormant companies acting as agents» (società dormienti in qualità di mandatari), così come contemplata al punto 51 dell’allegato IV della legge inglese sulle società del 1985, intitolato «Forma e contenuto dei libri contabili», e al punto 58 A dell’allegato VIII della stessa legge, intitolato «Forma e contenuto dei libri contabili delle piccole società», differisce dalle nozioni di «mandante» e «agente», così come considerate nel diritto della concorrenza comunitario.

84. Orbene, si deve constatare che il rapporto tra la ricorrente e la sua società controllante, vale a dire la sua ultima società controllante, differisce dal rapporto tra un mandante ed un agente ai sensi del diritto della concorrenza comunitario.

Secondo quest’ultimo diritto, infatti, la qualifica di agente implica un’attività economica, situazione che non si verifica nel caso della ricorrente.

Non è quindi pertinente il richiamo alla giurisprudenza effettuato sia dalla ricorrente sia dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i rapporti tra un committente ed il suo intermediario, dato che in questa fattispecie è in gioco un rapporto all’interno del medesimo gruppo.

85. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato la ricorrente alla stregua di partecipante diretta.

Dal punto 718 di detta decisione risulta inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non esistano elementi che inducano a ritenere che la ricorrente abbia agito in nome di un’altra impresa in occasione di tali contatti anticoncorrenziali nel periodo dell’infrazione.

86. Da tale punto emerge quindi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha interpretato correttamente i rapporti interni ed il funzionamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA], imputando quindi un’infrazione dell’art. 81 CE ad un’entità giuridica che non aveva attività economica né, conseguentemente, implicazioni nell’intesa.

87. Occorre pertanto dichiarare che, limitatamente al periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel considerare che la ricorrente fosse responsabile dei comportamenti illegali tenuti da altre entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

88. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente ha assunto la responsabilità dell’infrazione prima del 29 ottobre 1993 a titolo di successore economico, basta rinviare ai punti 54‑59 supra.

89. Da quanto precede risulta che il presente motivo è fondato. Sul terzo e quinto motivo, vertenti, rispettivamente, sulla mancanza di chiarezza e su un errore nella designazione dei destinatari della decisione impugnata Argomenti delle parti

90. Con il terzo motivo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver designato chiaramente i destinatari della decisione impugnata.

91. Al riguardo, la ricorrente lamenta che condannando contemporaneamente lei stessa e la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intera ammenda, di importo pari a 5,25 milioni di euro, allorché si tratta di due entità giuridiche distinte, che non fanno più parte della medesima impresa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito chiaramente il grado di responsabilità imputata a ciascuna di tali entità.

A dire della ricorrente, dette entità non possono essere entrambe responsabili e condannate all’interezza dell’importo dell’ammenda di 5,25 milioni di euro poiché, se così fosse, la [OSCURATO:PERSONA] «riceverebbe il doppio della somma dovutale». [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato con chiarezza l’entità a cui è opportuno imputare la responsabilità dell’infrazione.

92. Inoltre, imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente poiché essa è stata una società controllata della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe compatibile con la disamina svolta nella decisione impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’impresa cui imputare la responsabilità dell’infrazione poiché controllava e deteneva il 100% del capitale dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» per l’intero periodo di durata dell’infrazione.

Per di più, secondo la ricorrente, è scorretto imputarle la responsabilità dell’infrazione per il periodo nel corso del quale una diversa società controllata era competente per la gestione dell’impresa per cui è stata dichiarata l’infrazione (periodo compreso tra il 30 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989) o nel corso del quale, ai sensi del diritto inglese, essa era una società «dormiente», che non possedeva personale né disponeva di elementi patrimoniali (periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993).

93. Nel contesto del quinto motivo la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere considerata l’unica responsabile dell’infrazione.

Per corroborare la sua affermazione essa fa riferimento alle sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1623), e 28 febbraio 2002, causa T‑354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑843).

A suo avviso, da tali sentenze si deduce che l’entità giuridica tenuta a rispondere dell’infrazione, in principio, è la società capogruppo.

Da tale giurisprudenza risulterebbe inoltre che solo in presenza di circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente far gravare la responsabilità di un’infrazione all’esterno dell’impresa in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 237).

94. La ricorrente afferma che nella fattispecie l’impresa coinvolta nell’infrazione era la [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del periodo di durata dell’infrazione, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stata detenuta da diversi soggetti giuridici del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Essa sottolinea che era la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante ultima, a determinare la precisa entità giuridica sotto il cui controllo era collocata un’impresa nel corso di tale periodo.

Parimenti, ritiene che occorra considerarla un’impresa distinta ed individualmente responsabile per qualsiasi infrazione delle norme di concorrenza solo a partire dal momento in cui ha cessato di appartenere al gruppo [OSCURATO:PERSONA], ossia quando l’infrazione è terminata.

95. [OSCURATO:PERSONA] chiede che questi due motivi siano respinti. Giudizio del Tribunale

96. Per quanto riguarda il motivo vertente sulla mancanza di chiarezza nella designazione dei destinatari della decisione impugnata, occorre dichiarare che questi ultimi, tra cui la ricorrente, sono chiaramente menzionati all’art. 4 di detta decisione.

97. Occorre inoltre rilevare che, al punto 682 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato la ricorrente quale entità giuridica che ha partecipato direttamente all’infrazione e, per tale ragione, l’ha considerata responsabile, mentre alla [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la responsabilità del comportamento illecito della ricorrente unicamente nella sua qualità di società controllante (punto 683 della decisione impugnata).

98. Occorre pertanto respingere il motivo tratto dalla presunta mancanza di chiarezza nella designazione dei destinatari della decisione impugnata.

99. Parimenti, per quanto riguarda il motivo vertente su un errore nella designazione dei destinatari della decisione impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non può essere considerata responsabile dell’infrazione perché non fa più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], o l’argomento secondo cui solo la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante ultima che gestisce l’impresa che ha commesso un’infrazione, dovrebbe essere considerata responsabile, non possono essere accolti.

100. La circostanza che l’«impresa» che ha realizzato le attività illecite sia stata scissa dopo la cessazione dell’infrazione, in quanto le entità giuridiche che componevano tale impresa sono state separate, non incide sulla loro responsabilità solidale per l’infrazione commessa.

101. Per costante giurisprudenza, è possibile imputare una responsabilità solidale a talune imprese anche quando le entità giuridiche che costituivano l’impresa durante l’infrazione non appartengono più allo stesso gruppo (v., in questo senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9641, punto 71).

102. Da ciò si evince che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, separare, dopo la cessazione dell’infrazione dell’art. 81 CE, ma prima dell’adozione della decisione impugnata, le due entità giuridiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appartenevano all’impresa che ha commesso l’infrazione, non produce l’effetto di escludere la sua responsabilità.

103. Secondo una giurisprudenza consolidata, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di imputare la responsabilità di un comportamento illecito alla società capogruppo, alla controllata, o alla società capogruppo in solido con la sua controllata (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punto 331, e giurisprudenza citata).

Del resto, occorre osservare che la ricorrente non contesta tale facoltà.

104. Ne consegue che la ricorrente non può affermare, rifacendosi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 93 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica persona giuridica che si poteva considerare responsabile dell’infrazione perché l’impresa che ha commesso l’infrazione era amministrata da quest’ultima.

105. Pertanto, è priva di fondamento l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e di diritto imputando la responsabilità dei comportamenti illeciti oggetto della decisione impugnata alla ricorrente, poiché quest’ultima non è più una persona giuridica che fa parte dell’impresa responsabile dell’infrazione.

106. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere entrambe ritenute responsabili dell’infrazione poiché, in siffatta ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] «riceverebbe il doppio della somma dovutale», basta osservare che esso è fondato su un’interpretazione errata del significato della responsabilità congiunta e solidale di due imprese, che implica che il pagamento dell’intero importo dell’ammenda da parte di una di esse annulla l’obbligo di pagamento di tale ammenda in capo all’altra.

107. Da quanto precede risulta che il terzo ed il quinto motivo devono essere respinti in quanto infondati.

Sul quarto motivo, tratto da violazioni effettive e potenziali del principio della parità di trattamento in occasione dell’attuazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 1996 Argomenti delle parti

108. La ricorrente sostiene che l’approccio per cui ha optato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, consistente nel condannarla in solido con la [OSCURATO:PERSONA], sebbene esse costituiscano due imprese distinte, ad un’ammenda calcolata in funzione di circostanze che riguardano solo una di esse, ossia la [OSCURATO:PERSONA], le ha arrecato svantaggi rispetto al gruppo [OSCURATO:PERSONA], violando in tal modo il principio della parità di trattamento.

109. Per dimostrare la lesione della parità di trattamento cagionata dall’approccio accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente si richiama all’art. 23 del regolamento n. 1/2003, agli orientamenti del 1998 per quanto concerne la considerazione della durata dell’infrazione, la deterrenza, le circostanze aggravanti o attenuanti e, infine, alla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

110. Per quanto riguarda l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente afferma che sebbene il limite massimo dell’ammenda che può esserle inflitta e essere inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non ha rappresentato un «fattore materiale» nella determinazione dell’importo dell’ammenda irrogata nella fattispecie, l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], consistito nel trattare lei e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] come un’impresa unica ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, sebbene essa non faccia più parte di tale gruppo, le arreca «svantaggi potenziali».

111. Quanto all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente ricorda che, ai sensi di tale articolo, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

Se la [OSCURATO:PERSONA] intendesse dichiarare l’esistenza di una responsabilità in solido in capo a entità giuridiche che non fanno più parte della stessa impresa, essa dovrebbe stabilire una differenza tra la partecipazione iniziale all’infrazione della FHT, da un lato e, dall’altro, il proseguimento, meno grave, di tale infrazione da parte della ricorrente.

112. Per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’infrazione in applicazione degli orientamenti del 1998, la ricorrente asserisce che l’unico periodo per il quale si potrebbe ragionevolmente affermare che essa era un’entità economica in grado di esercitare un’azione indipendente in qualità di impresa è rappresentato dal periodo iniziato il 29 ottobre 1993.

Nel corso di tale periodo, tuttavia, essa sarebbe rimasta assoggettata al controllo effettivo e all’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’infrazione avrebbe dovuto essere imputata alla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ricorda che in giurisprudenza e nella prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] è pacifico che la dichiarazione di quest’ultima deve limitarsi al periodo relativamente al quale essa dispone di prove dell’infrazione.

Secondo la ricorrente, da ciò si evince che qualsiasi responsabilità «in solido» non poteva eccedere il periodo di circa sette anni e mezzo compreso tra il 29 ottobre 1993 e il 22 marzo 2001, e che la condanna alla stessa ammenda in solido con la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto giustificata, posto che la durata della loro eventuale responsabilità nell’infrazione era «concretamente differente».

113. Per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente deterrente, la ricorrente ritiene che sia difficile immaginare un caso in cui il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] non violi quest’aspetto degli orientamenti del 1998, poiché sarebbe necessario che l’ex controllata e l’ex società capogruppo fossero in una situazione «concretamente identica».

In questa fattispecie, la maggiorazione dell’ammenda applicata a fini deterrenti sarebbe stata calcolata con riferimento alle dimensioni di un’impresa distinta, ossia la [OSCURATO:PERSONA], e che non presenterebbe alcun nesso con la situazione economico finanziaria della ricorrente.

In risposta agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la ricorrente afferma che il punto 771 della decisione impugnata verte solo sulla dimensione e la potenza della [OSCURATO:PERSONA], non considera affatto la sua situazione e non contiene alcuna giustificazione della maggiorazione a fini deterrenti alla luce della sua posizione in qualità di ex controllata della [OSCURATO:PERSONA].

114. La ricorrente segnala un’ulteriore difficoltà del metodo scelto da lla [OSCURATO:PERSONA], ossia che le circostanze aggravanti o attenuanti da prendere in considerazione nel computo dell’importo dell’ammenda sono spesso assai diverse per due imprese indipendenti come la ricorrente stessa e la [OSCURATO:PERSONA].

A dire della ricorrente, tali circostanze non si limitano ai problemi derivanti dall’infrazione stessa, ma comprendono altresì fattori idonei a variare nel corso del tempo, anche durante il periodo dopo il quale essa ha cessato di far parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], quali la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagine, la cessazione dell’infrazione o diversi comportamenti atti a costituire circostanze aggravanti.

115. Secondo la ricorrente, in realtà esistono «potenziali differenze» delle circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili alle entità in esame, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto.

A questo proposito, sebbene detto aspetto non sia considerato alla stregua di un «fattore materiale», nella fattispecie, per quanto riguarda il livello dell’ammenda, la ricorrente fa riferimento al punto 601 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che i principali produttori di raccordi, tra cui essa stessa, avevano partecipato agli accordi per tutto il periodo di durata dell’infrazione in modo costante, continuo e più attivo degli altri partecipanti.

De facto, a detta della ricorrente, dato che nei primi anni di esistenza dell’intesa, ai sensi del diritto societario inglese, essa era una società «dormiente», il suo ruolo si era limitato a eseguire gli ordini che le erano impartiti.

Un’ulteriore «potenziale differenza» sarebbe dovuta al fatto che tutti i vantaggi finanziari tratti dall’intesa si sarebbero risolti a favore della [OSCURATO:PERSONA] e non della ricorrente, visto il trattamento riservato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai saldi di tesoreria.

116. Infine, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la ricorrente sostiene che l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] solleva altresì gravi «difficoltà potenziali» riguardo a detta comunicazione, che concerne più la situazione delle imprese alla data dell’indagine che alla data dell’infrazione.

117. [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale motivo sia respinto.

In proposito, essa fa notare che la ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione del principio della parità di trattamento, né nel contesto dell’applicazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, né in quello dell’applicazione degli orientamenti del 1998 e nemmeno in quello dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

118. Con riferimento, più in particolare, al fattore di deterrenza, la [OSCURATO:PERSONA], richiamando i punti 766 e 771 della decisione impugnata, asserisce di aver tenuto conto di due elementi per calcolare la maggiorazione dell’ammenda a fini deterrenti, ossia le dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e le conoscenze e le infrastrutture giuridico economiche che consentono alle imprese di grandi proporzioni di valutare in modo migliore l’eventuale illiceità del loro comportamento. [OSCURATO:PERSONA] spiega che nel caso della [OSCURATO:PERSONA] il fattore determinante per decidere sulla maggiorazione a fini deterrenti è stato principalmente il primo elemento, in particolare il suo fatturato pari a 4 635 milioni di euro.

La maggiorazione a scopi deterrenti applicata alla ricorrente, invece, sarebbe stata fondata sulle sue conoscenze e sulle sue infrastrutture giuridico economiche, il che significherebbe che, al momento dell’infrazione, le dimensioni, la struttura, il fatturato e l’organizzazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono stati presi in considerazione.

Il coefficiente moltiplicatore di 1,25 ottenuto sarebbe identico a quello applicato alla società capogruppo [OSCURATO:PERSONA], poiché l’elemento relativo alle conoscenze e alle infrastrutture giuridico economiche si riferisce al periodo precedente la vendita della ricorrente ad un altro gruppo.

Giudizio del Tribunale

119. Nel contesto di questo motivo, la ricorrente critica l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] sul computo dell’importo dell’ammenda nel caso in cui un’impresa sia stata scissa tra la fine dell’infrazione e l’emanazione della decisione che infligge un’ammenda.

120. In primo luogo, per quanto riguarda il limite del 10% ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, occorre constatare che, come ammesso dalla ricorrente stessa, in questa fattispecie esso non è stato superato.

Pertanto, l’argomento addotto al riguardo dalla ricorrente è inconferente.

Ad abundantiam, occorre rilevare che qualora fosse stato raggiunto il massimo dell’ammenda che può essere inflitta individualmente alla ricorrente, essa avrebbe avuto diritto all’applicazione del limite in parola (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 390).

121. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente connesso alla considerazione della durata dell’infrazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda, sia nel contesto dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 che nell’ambito degli orientamenti del 1998, occorre osservare che la ricorrente non adduce alcun concreto argomento che consenta di concludere che si sia verificata una violazione del principio della parità di trattamento.

Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la responsabilità in solido e congiunta non potrebbe eccedere il periodo di circa sette anni e mezzo compreso tra il 29 ottobre 1993 ed il 22 marzo 2001, e che quindi nulla giustifica la sua condanna in solido e congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] alla stessa ammenda, visto che la durata della loro partecipazione e, conseguentemente, la loro eventuale responsabilità nell’infrazione, è «concretamente differente», basta rinviare all’esame dei primi due motivi, nel cui contesto è stato constatato che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo precedente il 29 ottobre 1993.

122. In terzo luogo, per quanto riguarda le altre censure sollevate in merito alla responsabilità in solido della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], ossia le censure relative alla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, e quella riguardante l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 nei casi in cui una società capogruppo e una società controllata non facciano più parte della medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE, si deve rilevare che nella fattispecie esse pongono questioni di tipo ipotetico prive di qualsiasi pertinenza.

Si deve infatti notare che nei confronti della ricorrente e della sua società capogruppo non è stata presa in considerazione alcuna circostanza aggravante o attenuante.

Parimenti, né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

123. Da ultimo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente tratto dalla determinazione dell’importo dell’ammenda in un livello sufficientemente deterrente, occorre innanzi tutto rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono in proposito che, a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica della stessa, è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998).

124. Si può inoltre tenere conto del fatto che generalmente le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998).

125. Nel contesto del primo elemento, le risorse economiche dell’impresa devono essere valutate alla data in cui viene inflitta l’ammenda.

Quanto al secondo elemento, il fatturato in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] determina le dimensioni delle imprese in questione deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑881, punti 379 e 382).

Sebbene questi due elementi siano strettamente legati alle dimensioni dell’impresa, si tratta di due motivi distinti di maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda.

126. In questa fattispecie occorre rilevare che al punto 766 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, a titolo introduttivo, la sua facoltà di applicare un coefficiente moltiplicatore per adeguare l’importo di partenza onde garantire un sufficiente effetto deterrente (ai sensi del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998) e per tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento (ai sensi del punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre indicato che intendeva tener conto di tali due elementi.

127. Per quanto riguarda più nello specifico l’entità economica [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA], fissando l’ammenda da infliggere alla ricorrente in qualità di autrice dell’infrazione e alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di società capogruppo considerata responsabile per la sua controllata, si è basata sulla quota di mercato della ricorrente, posto che l’importanza relativa di questa sul mercato dei raccordi rappresentava il criterio pertinente per determinare l’importo di partenza iniziale per le imprese coinvolte.

Per questo motivo, la ricorrente e, di conseguenza, la sua capogruppo, sono state classificate nella sesta categoria, per la quale è stato fissato un importo di partenza di 2 milioni di euro.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato tale importo di partenza iniziale per l’entità economica coinvolta applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 1,25 a fini di deterrenza determinato in relazione al fatturato della [OSCURATO:PERSONA].

128. [OSCURATO:PERSONA] controreplica la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di aver applicato, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], il punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998 e, nel caso della ricorrente, il punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998 per giustificare l’aumento dell’importo di partenza dell’ammenda.

129. È incontestabile che tra questi due elementi la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di scegliere quello che considera più importante per la sua valutazione.

130. Tuttavia occorre in primo luogo osservare che dal punto 771 della decisione impugnata si evince come la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata solo sul fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, ossia nell’anno precedente l’adozione della decisione impugnata, ed abbia ritenuto che tale fatturato giustificasse una maggiorazione dell’importo di partenza iniziale dell’ammenda a fini deterrenti.

131. Si deve altresì rilevare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non dice affatto di aver applicato il criterio delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico-economiche nei confronti della ricorrente e non precisa neppure la dimensione dell’impresa in questione al momento dell’infrazione, criterio pertinente per giustificare l’aumento fondato sul punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998.

D’altronde essa non avrebbe potuto farlo in questa fattispecie, dato che gli elementi, elencati rispettivamente al punto 1 A, quarto comma, e al punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998, sono valutati in due momenti diversi, ossia, rispettivamente alla data in cui l’ammenda è inflitta e alla data dell’infrazione.

132. In ogni caso, in secondo luogo, l’applicazione distributiva di questi due elementi a due società che appartengono alla medesima entità economica, di cui una è la società capogruppo dell’altra ed è considerata responsabile dell’infrazione solo per questa ragione, è in contrasto con la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE.

133. In sede di computo dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a prendere in considerazione il fatturato dell’anno precedente l’adozione della decisione che dichiara detta infrazione (applicando il primo criterio) oppure quello del momento dell’infrazione (applicando il secondo criterio).

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi su un criterio applicandolo unicamente ad una delle due entità economiche che in precedenza costituivano l’entità economica che ha commesso l’infrazione.

Quando una società capogruppo e la sua controllata non formano più un’entità economica ai sensi dell’art. 81 CE alla data dell’adozione della decisione con cui è stata loro irrogata l’ammenda per l’infrazione commessa, la [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi sul fatturato dell’ex-società capogruppo dell’anno precedente l’adozione di detta decisione per determinare il fattore deterrente applicabile a due società che costituivano una sola impresa all’epoca dei fatti, la quale, nel frattempo, è stata però scissa.

Tale fatturato, difatti, non riflette l’effettiva capacità economica di detta impresa di arrecare un danno agli altri operatori al momento dell’infrazione.

134. Da quanto precede risulta che il presente motivo è parzialmente fondato per quanto riguarda la censura vertente sul fattore deterrente.

Sul sesto motivo, vertente su un errore di calcolo e su una violazione del principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda Argomenti delle parti

135. In subordine, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda (che sia o meno in solido con la [OSCURATO:PERSONA]) e, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunque commesso un errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale (che sia o meno in solido con la [OSCURATO:PERSONA]).

136. La ricorrente ritiene che, per i motivi già illustrati, l’importo adeguato dell’ammenda, per quanto la riguarda, considerata individualmente, sia costituito da un importo di base di 1 milione di euro, senza maggiorazione a fini deterrenti, e una maggiorazione del 70% per riflettere la durata della sua partecipazione all’infrazione, ossia un importo totale dell’ammenda pari a 1,7 milioni di euro.

137. La ricorrente afferma inoltre che la decisione impugnata presenta un errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda.

Precisa che, a tenore del punto 777 della decisione impugnata, l’importo dell’ammenda ammonta a 5,2 milioni di euro, dopo l’applicazione delle maggiorazioni a fini deterrenti e a titolo della durata dell’infrazione, ma che l’ammenda inflitta è di 5,25 milioni di euro.

A suo avviso, non è stata formulata alcuna motivazione per giustificare questo aumento di 50 000 euro dell’importo dell’ammenda.

138. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il motivo sia respinto. Giudizio del Tribunale

139. Per quanto riguarda, innanzitutto, il presunto errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda, occorre constatare che, al punto 777 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha arrotondato l’importo di base dell’ammenda.

Il punto 877, nonché il dispositivo di detta decisione, decretano chiaramente che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in solido con la ricorrente, è pari a 5,25 milioni di euro.

140. Inoltre, al punto 765 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato distintamente un importo di partenza di 2 milioni di euro e, al punto 771 della stessa decisione, ha chiaramente fissato il coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti nella cifra di 1,25, il che porta l’importo di base a 2,5 milioni di euro.

Infine, al punto 775 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato esplicitamente le somme aggiunte a tale importo di base per prendere in considerazione la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, ossia una maggiorazione del 5% dell’importo di base per ciascuno degli anni 1989 e 1990 (125 000 euro) e del 10% per ciascuno dei dieci anni restanti fino al 2000 (250 000 euro).

Da ciò si evince che la ricorrente era perfettamente in grado, senza ulteriori spiegazioni e tramite un mero calcolo, di comprendere le ragioni che giustificavano la fissazione dell’importo dell’ammenda al livello indicato al punto 877 e all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata.

141. Quanto all’argomento secondo cui l’importo adeguato dell’ammenda da infliggere alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a 1,7 milioni di euro, basta rinviare ai punti che seguono.

Occorre inoltre rilevare che non esiste alcuna ragione per diminuire l’importo di partenza di 2 milioni di euro.

In proposito, va ricordato che tale importo è stato fissato in funzione della gravità dell’infrazione e che la considerevole disparità tra le imprese coinvolte giustificava un trattamento differenziato a livello della determinazione dell’importo di partenza delle ammende.

Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

142. Come risulta dai punti 46‑60, 73‑98 e 123‑134 supra, occorre riformare la decisione impugnata, nella parte in cui prevede una maggiorazione dell’ammenda di un coefficiente dell’1,25 a fini deterrenti e una maggiorazione del 110% a titolo della durata della partecipazione all’infrazione.

143. Per il resto, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] esposte nella decisione impugnata nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato in questa fattispecie non richiedono altre modifiche da parte del Tribunale.

144. Pertanto, l’importo finale dell’ammenda deve essere calcolato come segue: dato che la durata dell’infrazione, per quanto riguarda la ricorrente, è di sette anni e cinque mesi (invece dei dodici anni e due mesi determinati nella decisione impugnata), l’importo di partenza (2 milioni di euro), senza applicazione di un aumento a fini deterrenti, deve essere maggiorato del 70% (invece del 110%), il che conduce ad un’ammenda di importo pari a 3,4 milioni di euro.

Sulle spese

145. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, quest’ultimo può ripartire le spese o decidere che una parte sopporti le proprie spese.

Nelle circostanze della fattispecie occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993. 2) L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 4180 è fissato in 3,4 milioni di euro. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0386_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑386/06, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Doncaster ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. S. Kinsella e K. Daly, solicitors, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici, cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti e decisione impugnata 1. Con la decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare liste di prezzi, sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione di mercati nazionali e clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione. 2. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e la sua società controllante all’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] plc, figurano tra i destinatari della decisione impugnata. 3. Tra il 17 giugno 1986 ed il 31 gennaio 2004 la ricorrente era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il 1° febbraio 2004 la ricorrente è stata venduta ai suoi dirigenti. Il 26 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sono state cedute alla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’altra destinataria della decisione impugnata. 4. Il 9 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA]., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi, e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame, ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della decisione impugnata). 5. Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e i raccordi in rame, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, ai sensi del art. 14, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), delle verifiche a sorpresa nei locali di diverse imprese (punto 119 della decisione impugnata). 6. In seguito a queste prime verifiche, nell’aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata). 7. Il 24 e il 25 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ulteriori verifiche a sorpresa nei locali della Delta plc, società a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi. Tali verifiche vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata). 8. A partire da febbraio/marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione impugnata). 9. Nel settembre 2003 la IMI plc ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della [OSCURATO:SOCIETA] (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA] plc (punti 115‑118 della decisione impugnata). 10. Il 22 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata anche alla ricorrente (punti 123 e 124 della decisione impugnata). 11. Il 20 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione impugnata. 12. All’art. 1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE tra il 31 dicembre 1988 ed il 22 marzo 2001. 13. Per tale infrazione, all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda pari a 5,25 milioni di euro. 14. Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). 15. Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione impugnata). 16. Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese interessate in sei categorie (punto 758 della decisione impugnata). 17. La ricorrente e la sua società controllante sono state classificate nella sesta categoria, per la quale l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato in 2 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata). 18. Tenendo conto del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], che nel 2005, anno precedente all’adozione della decisione impugnata, era pari a 4 635 milioni di euro, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a fini deterrenti un coefficiente moltiplicatore di 1,25, generando in tal modo un importo di partenza dell’ammenda a carico della ricorrente maggiorato di 2,5 milioni di euro (punti 771‑773 della decisione impugnata). 19. In considerazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione (dodici anni e due mesi), la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente maggiorato l’ammenda del 110%, ossia il 5% annuo per i primi due anni e il 10% per ciascun anno completo, a decorrere dal 31 gennaio 1991, per i dieci anni restanti (punto 775 della decisione impugnata), con la conseguenza che l’importo finale dell’ammenda ha raggiunto i 5,25 milioni di euro. 20. [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanze aggravante o attenuante a carico o a favore della ricorrente. Procedimento e conclusioni delle parti 21. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 22. Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. 23. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 gennaio 2010. 24. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1, l’art. 2, lett. h), e l’art. 3 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 25. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 26. A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce sei motivi. 27. Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente contesta il fatto che, solo perché aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 20 gennaio 1989, le possa essere imputata la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989. Infatti, prima del 20 gennaio 1989, all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] essa sarebbe stata una società controllata «dormiente», secondo il diritto societario inglese. Nel secondo motivo essa contesta la responsabilità dell’infrazione addebitatale per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993. Nel corso di questo periodo essa sarebbe rimasta una rappresentante «dormiente» della FHT [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «FHT»), un altro soggetto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], senza possedere né elementi patrimoniali né personale dipendente. Il terzo motivo verte sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di designare chiaramente il destinatario della decisione impugnata. Nell’ambito del quarto motivo la ricorrente adduce svariati argomenti volti a dimostrare che il fatto di imputare in solido la responsabilità dell’infrazione dell’art. 81 CE ad una ex società controllante e ad una ex società controllata è, per principio, illegale. Col quinto motivo la ricorrente afferma che l’ammenda avrebbe dovuto essere inflitta unicamente alla sua ex società controllante. Infine, il sesto motivo riguarda una violazione del principio della parità di trattamento nel calcolo dell’importo dell’ammenda. 28. Posto che il terzo e il quinto motivo coincidono largamente, essendo pressoché identica l’argomentazione ad essi sottesa, occorre esaminarli congiuntamente. È inoltre opportuno analizzare il quarto motivo dopo il terzo e il quinto. Sul primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione dei fatti e su un errore di diritto nell’imputazione alla ricorrente della responsabilità per l’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989, per il solo motivo che essa aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989 Argomenti delle parti 29. In via preliminare, la ricorrente afferma che, nel corso dell’intera durata dell’infrazione oggetto della decisione impugnata, «la storia dell’“impresa [OSCURATO:PERSONA]”» si articola in tre periodi distinti: il periodo precedente al 20 gennaio 1989, il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 ed il periodo iniziato il 29 ottobre 1993. 30. Più precisamente, la ricorrente riassume i fatti nei seguenti termini: – fino al 20 gennaio 1989 l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» era gestita da un soggetto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] denominato FHT, che la amministrava tramite la sua rappresentante, un altro soggetto di diritto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 gennaio 1989 la ricorrente, all’epoca avente la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si sono scambiate le rispettive denominazioni. Pertanto, a decorrere da tale data, la denominazione [OSCURATO:PERSONA] è stata data alla ricorrente, mentre la sua precedente denominazione è stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, che ha continuato ad esistere dopo il 20 gennaio 1989, sebbene in stato «dormiente» ai sensi del diritto societario inglese, è stata infine sciolta il 29 maggio 2000; – successivamente, nel periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» ha continuato ad essere gestita dalla FHT, che l’ha amministrata mediante la ricorrente, che era la sua rappresentante a titolo gratuito; – il 29 ottobre 1993, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» è stata trasferita alla ricorrente che, a decorrere da tale data, ha rilevato una parte degli elementi patrimoniali e dell’attività della FHT connessi ai rubinetti in metalli ferrosi, alle paratoie e ai raccordi sanitari ed ha assunto la responsabilità dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]». 31. La ricorrente sostiene che l’impresa responsabile dell’infrazione prima del 20 gennaio 1989 poteva essere solamente la [OSCURATO:PERSONA], poiché essa deteneva e controllava il 100% del capitale della FHT. 32. Essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tener conto del fatto che, quando due società si scambiano le rispettive denominazioni e, al contempo, l’una rileva il contratto di rappresentanza commerciale dell’altra, secondo «consolidati principi giuridici» la persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa in questione al momento in cui è stata commessa l’infrazione deve rispondere di questa sebbene, al momento dell’emanazione della decisione che dichiara l’infrazione, la gestione dell’impresa sia posta sotto la responsabilità di un’altra persona. 33. La ricorrente asserisce inoltre di non essere stata un’impresa prima del 29 ottobre 1993, poiché non disponeva né di elementi patrimoniali né di personale, sicché non presentava alcuna delle caratteristiche fondamentali di autonomia economica che sono richieste per costituire un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE. 34. Il via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver considerato in tutta la decisione impugnata le attività di diverse società facenti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], la FHT e la [OSCURATO:PERSONA], come attività di un unico soggetto economico durante il periodo di infrazione. 35. [OSCURATO:PERSONA] fa valere di non aver imputato alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989 unicamente perché quest’ultima aveva acquisito la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989. 36. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la ricorrente era collegata sotto il profilo funzionale all’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» tra il 31 dicembre 1988, data d’inizio dell’infrazione, e il 20 gennaio 1989. 37. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che esisteva una «continuità personale e funzionale». A suffragio di questa affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] adduce il fatto che il sig. W. è stato direttore della [OSCURATO:PERSONA] dal 15 giugno 1980 al 20 gennaio 1989, data in cui è stato nominato direttore presso la ricorrente. 38. Per di più, sarebbe inconcepibile che la ricorrente abbia rilevato la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1989 senza conservare almeno una certa attività nell’impresa nel corso dei 20 giorni precedenti a tale data, ossia dal 31 dicembre 1988, data d’inizio dell’infrazione dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quest’ultima, è alquanto probabile che tale transizione abbia richiesto un adeguamento dell’ente della ricorrente e la sua preparazione a rilevare la denominazione dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]», da cui evincere l’esistenza di un nesso funzionale tra la personalità giuridica della ricorrente e l’infrazione. 39. Inoltre, la stessa ricorrente avrebbe ammesso che la decisione di trasferire l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» «era stata adottata al livello del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dagli amministratori del gruppo, che erano al contempo amministratori della ricorrente». 40. In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sebbene la ricorrente non sia intervenuta nell’infrazione prima del 20 gennaio 1989, è evidente che essa rappresenta il successore del soggetto che ha partecipato direttamente all’infrazione, sia riguardo ai suoi elementi patrimoniali più significativi sia riguardo alla direzione e alla denominazione commerciale con cui le attività illecite sono state commesse e che, di conseguenza, alla luce della giurisprudenza, essa ha «ereditato» la responsabilità giuridica dell’infrazione. 41. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la considerazione del periodo di 20 giorni precedente al 20 gennaio 1989 non ha inciso in alcun modo sul calcolo dell’importo dell’ammenda. Giudizio del Tribunale 42. Dai punti 682 e 683 della decisione impugnata, in combinato disposto con i punti 647 e 734 di detta decisione, risulta che la ricorrente è stata considerata responsabile dell’infrazione in forza della sua diretta partecipazione alla stessa nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 22 marzo 2001. 43. In proposito occorre tuttavia rilevare che dai documenti prodotti dalla ricorrente in sede di procedimento amministrativo nonché nel contesto di questo ricorso si evince che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 20 gennaio 1989, la ricorrente era una società «dormiente», ai sensi del diritto societario inglese. 44. In effetti risulta che prima del 20 gennaio 1989 la ricorrente non disponeva né di elementi patrimoniali né di personale. 45. Sebbene la ricorrente riconosca di aver adottato la denominazione con la quale sono state commesse sul mercato le attività illegali oggetto della decisione impugnata e ammetta di essere divenuta un agente non retribuito della FHT dopo il 20 gennaio 1989, resta il fatto che, prima di tale data, essa non svolgeva attività economica né disponeva di personale, salvo un direttore statutario, come richiesto dal diritto societario inglese. 46. Occorre inoltre rilevare che nel corso del periodo in esame la ricorrente era una delle cinque società controllate della FHT e quest’ultima a sua volta era una società controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], operava tra l’altro nel settore dei raccordi. Dagli allegati del fascicolo, ossia dai rendiconti annuali depositati presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA], la cui autenticità non è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che nel corso di detto periodo la ricorrente era una società «dormiente», ai sensi del diritto societario inglese, che non esercitava attività economica e non produceva fatturato. 47. In proposito va osservato che il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 59), e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 112; 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C‑205/03 P, FENIN/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6295, punto 25). 48. Occorre altresì rammentare che, per costante giurisprudenza, costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (v. sentenze della Corte 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6451, punto 75, e la giurisprudenza citata, e 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 47). 49. Pertanto, dato che nel corso del periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989 la ricorrente era un soggetto giuridico che non esercitava attività economiche, nel senso che non offriva, dietro remunerazione, beni o servizi su un mercato e, quindi, non si assumeva i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva trarre la conclusione che la ricorrente avesse partecipato direttamente all’infrazione prima della data in cui essa ha mutato di denominazione (v. la giurisprudenza del punto precedente). 50. La circostanza che nel corso di tale periodo la ricorrente facesse parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione questa affermazione. 51. Lo stesso dicasi per quanto attiene al fatto che il sig. W., ex direttore della [OSCURATO:PERSONA], il 20 gennaio 1989 è stato nominato direttore della ricorrente, posto dal quale, peraltro, si è dimesso il 26 maggio 1989. 52. Occorre inoltre rilevare che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui taluni elementi lascerebbero intendere che il sig. W. aveva partecipato personalmente all’intesa durante tale periodo, nonché in prossimità di quest’ultimo, deve essere respinto. In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 74 e 187 della decisione impugnata. Orbene, il punto 74 della decisione impugnata dice solamente che il sig. W. era il presidente-direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, mentre il punto 187 di tale decisione verte su un contatto preso da un rappresentante della Delta con il sig. W. in seguito alla riunione della [OSCURATO:PERSONA] (BPFMA, associazione dei produttori di raccordi per tubi del [OSCURATO:PERSONA]) nel 1989, riunione che si era svolta successivamente al periodo considerato in questa fattispecie. 53. Peraltro, l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente avrebbe esercitato una «certa attività» nei 20 giorni precedenti il sopraccitato scambio di denominazione non può essere accolta. È vero che un cambiamento di denominazione commerciale implica formalità giuridiche contrattuali, tuttavia lo svolgimento di tali formalità non implica né l’esercizio di un’attività economica né, a maggior ragione, la messa in atto di un’attività anticoncorrenziale. 54. Infine, non regge neppure l’argomento addotto in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la ricorrente, in ogni caso, era il successore economico dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]». 55. Per costante giurisprudenza, quando attività considerate nel contesto di un’infrazione sono state trasferite da un’entità giuridica ad un’altra nell’ambito dello stesso gruppo, il successore può essere considerato responsabile dell’infrazione anche se la prima entità giuridica esiste ancora giuridicamente (sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10893, punto 48; sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 132; v. anche, in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 47 supra, punto 358). 56. Tuttavia, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata di aver considerato la ricorrente responsabile dell’infrazione in quanto successore delle attività economiche della sua società controllante intermedia, la FHT, o della società consorella, la [OSCURATO:PERSONA]. 57. Al contrario, al punto 718 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la ricorrente come una partecipante diretta che ha avuto contatti anticoncorrenziali con i suoi concorrenti a partire dal 31 dicembre 1988. 58. Peraltro, in sede del procedimento amministrativo, in risposta ai quesiti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha fornito indicazioni sul gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sulla ristrutturazione interna da esso subita all’epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] risposta del 25 novembre 2005 alla comunicazione degli addebiti essa ha inoltre spiegato di essere stata, prima del 1993, una società «dormiente» ai sensi del diritto societario inglese, informazione che ha confermato in occasione dell’audizione del 27 febbraio 2006. Infine, questa affermazione è stata corroborata da solide prove quali i rendiconti della ricorrente e quelli della FHT, depositati presso la competente autorità, da cui emerge che la ricorrente, che non esercitava attività economiche, era una società «dormiente» nel corso dei pertinenti esercizi finanziari. 59. A questo riguardo occorre sottolineare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a questo argomento. Come ha riconosciuto in sede di udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la ricorrente fosse stata sin dal principio una partecipante diretta all’intesa. 60. Considerato quanto precede, occorre concludere che il primo motivo è fondato. Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto nell’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 Argomenti delle parti 61. La ricorrente sostiene che, poiché non presentava le caratteristiche fondamentali di un’impresa tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, non poteva essere considerata responsabile per le infrazioni commesse a suo nome dalla sua società controllante nel corso di detto periodo. A sua detta, l’impresa che deve essere ritenuta responsabile per tale periodo, secondo le norme del diritto della concorrenza, dovrebbe essere la FHT e/o la [OSCURATO:PERSONA]. 62. A questo riguardo, essa ricorda di aver cominciato a «partecipare» all’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» il 20 gennaio 1989, ma solo nei limiti in cui ha ricevuto la sua attuale denominazione ed in cui è divenuta un mandatario occulto e non retribuito della FHT, senza possedere alcun elemento patrimoniale né disporre di alcun dipendente. 63. La ricorrente, facendo riferimento alle sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 475‑483), e 24 ottobre 1995, causa C‑266/93, Volkswagen e VAG Leasing ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3477, punto 19), nonché alle Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU 2000, C 291, pag. 1), afferma che la [OSCURATO:PERSONA] o non ha compreso la natura rappresentativa del suo rapporto con la FHT, o ha commesso un errore eludendo il problema senza prendere debitamente in considerazione le prove che le erano state presentate. 64. Secondo la ricorrente, sebbene essa non fosse stata in grado di produrre una copia del contratto di agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere maggiore importanza ai documenti che era riuscita a fornire, quali i verbali del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano la risoluzione del mandato con la FHT il 20 gennaio 1989, i verbali del consiglio di amministrazione della ricorrente, che attestavano la risoluzione del suo mandato con la FHT il 29 ottobre 1993, i rendiconti della FHT, che proverebbero come la FHT detenesse tutti gli elementi patrimoniali e fosse responsabile dell’insieme dei debiti dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» fino al 29 ottobre 1993, nonché i rendiconti della ricorrente, i quali dimostrerebbero che essa ha ripreso gli elementi patrimoniali e le passività dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» solo il 29 ottobre 1993 e che mai prima di tale data essa possedeva elementi patrimoniali o passività significativi né aveva effettuato operazioni contabili rilevanti e, infine, l’atto del 16 febbraio 1995 che proverebbe in modo dirimente che il trasferimento dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» da parte della FHT alla ricorrente si è realizzato il 29 ottobre 1993. 65. Infine, la ricorrente aggiunge che tali argomenti valgono anche per quanto riguarda le attività della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante della FHT nel corso del periodo precedente il 20 gennaio 1989, di modo che è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA], che è stata sciolta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2000, non esistesse più alla data di adozione della decisione impugnata. 66. [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale motivo sia respinto. 67. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che essa al contempo fosse «dormiente» e «agisse in qualità di agente» della sua società consorella non reggono a un esame approfondito. Nonostante le richieste avanzate in proposito, la ricorrente non avrebbe fornito alcun documento pertinente idoneo a dimostrare un qualsivoglia accordo di rappresentanza. 68. I documenti prodotti dalla ricorrente farebbero riferimento in modo generico ad un rapporto di rappresentanza senza precisare la natura degli accordi e non dimostrerebbero l’assenza di partecipazione della ricorrente all’infrazione prima del 29 ottobre 1993. 69. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche se la ricorrente avesse dimostrato l’esistenza di un contratto di agenzia, ciò non le avrebbe impedito di emanare nei suoi confronti la decisione impugnata. 70. [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre riferimento alla risposta formale della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di informazioni rivoltale ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Tale risposta, che confuta gli argomenti della ricorrente, indica che «tra il 1987 ed il 31 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] era una società controllata al 100% nel contesto della [OSCURATO:PERSONA] (già FH [OSCURATO:PERSONA] plc)» e che «[e]ra gestita come un’impresa autonoma che adottava le proprie decisioni su questioni tecniche, di produzione e di vendite/marketing». 71. Inoltre, facendo riferimento ai punti 135, 145 e 187 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli altri membri dell’intesa hanno capito di essere in connivenza con la ricorrente e che non era presa in considerazione nessuna altra ripartizione (puramente interna) dei compiti tra la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], la FHT o qualsiasi altra entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 72. In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è evidente che la ricorrente possiede una responsabilità nell’infrazione anche per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 dato che, come essa ha già illustrato nel contesto del primo motivo, la ricorrente è il successore economico dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]». Giudizio del Tribunale 73. Per quanto attiene al periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, si deve osservare che dagli atti allegati al ricorso, quali i rendiconti della FHT e della ricorrente, recanti l’attestato di certificazione di un esperto contabile esterno e depositati presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA], si evince che, nel corso degli esercizi finanziari dell’intero periodo considerato, la ricorrente non ha generato né redditi né perdite. Nei rendiconti dettagliati della FHT è sistematicamente indicato che la ricorrente non svolge attività economiche. Corrispondentemente, dai rendiconti della ricorrente emerge che essa non ha effettuato alcuna operazione contabile nel periodo preso in considerazione. 74. In proposito occorre rilevare che, secondo il diritto societario inglese, l’espressione «dormiente» si applica ad una società che dal punto di vista giuridico non ha realizzato alcuna operazione contabile significativa nel corso di un esercizio finanziario. L’assenza di scritture nei libri contabili della società corrisponde all’assenza di operazioni contabili rilevanti. Infatti, l’unica operazione contabile permessa senza perdere lo status di società «dormiente» è quella relativa ai costi connessi alla registrazione della società e al deposito dei documenti annuali presso la competente autorità, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (Registro delle società). Per converso, la ripresa delle attività commerciali avrebbe sortito la conseguenza di far perdere tale status. Posto che ai sensi del diritto societario inglese tutti i requisiti risultavano soddisfatti, è innegabile che la ricorrente fosse una società «dormiente» e, pertanto, non fosse attiva sul mercato. 75. Per di più, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di udienza, non sussiste alcun dubbio che nel corso del periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993 le attività sono state svolte con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA]. A questo riguardo si constata che dai documenti menzionati supra, al punto 73, emerge inoltre che la FHT e/o la [OSCURATO:PERSONA] hanno commercializzato sia prima che dopo il cambio di denominazione della ricorrente, mediante dipendenti della FHT, i prodotti rientranti nel settore dei raccordi con la denominazione commerciale [OSCURATO:PERSONA]. Occorre pertanto rilevare che tale affermazione non consente di trarre la conclusione che si tratti di attività della ricorrente. 76. Per quanto attiene ai verbali delle riunioni della direzione ([OSCURATO:PERSONA]) addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale essa non esercitava attività commerciali, occorre osservare che detti verbali, a prima vista, depongono nel senso di un’attività commerciale da parte della ricorrente. 77. Tuttavia occorre rilevare che, diversamente da quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], di per sé la circostanza che certi verbali rechino l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], a questo riguardo, è priva di significato. Essa dimostra unicamente che sono state svolte talune attività economiche con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], ma non implica che la ricorrente vi abbia direttamente partecipato. 78. Neppure il fatto che i dirigenti della ricorrente, alcuni dei quali erano anche dirigenti della FHT, abbiano partecipato alle suddette riunioni e siano stati coinvolti in talune missioni di accompagnamento connesse all’attività di altri soggetti all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] implica una partecipazione diretta della ricorrente all’intesa nel corso del periodo considerato, a maggior ragione visto che tali dirigenti non erano dipendenti della ricorrente. 79. Infine, il contenuto di tali verbali non consente di concludere che la ricorrente fosse effettivamente il soggetto che ha gestito le attività attinenti ai raccordi. Peraltro, va notato che nessuno dei verbali addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato firmato. In ogni caso si deve rilevare che, per quanto concerne l’assenza di attività della ricorrente, a tali verbali dovrebbe essere attribuito un valore meno pregnante rispetto a quello da riconoscersi ai rendiconti della FHT e della ricorrente, che sono stati certificati da un esperto contabile e depositati, a norma del diritto inglese, presso autorità competenti. 80. Per quanto riguarda l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA], ricollegata ai punti 135 e 145 della decisione impugnata, secondo cui gli altri membri dell’intesa avrebbero capito di essere in connivenza con la ricorrente, si deve rammentare che detto punto 135 menziona una dichiarazione della Delta in cui quest’ultima ha descritto il meccanismo dell’intesa e che detto punto 145 si riferisce ad una dichiarazione della IMI in cui quest’ultima afferma che la [OSCURATO:PERSONA] era una dei partecipanti all’intesa paneuropea. Diversamente da quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], ciò non implica che fosse la ricorrente ad essere specificamente considerata in detti punti. Peraltro, se è vero che non sussistono dubbi sul fatto che la FHT ha gestito le attività con la denominazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], nei suddetti punti nulla induce a ritenere che agli autori di tale dichiarazione fosse nota l’organizzazione interna del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 81. Quanto al punto 187 della decisione impugnata, vertente su un contatto allacciato da un rappresentante della Delta con il sig. W. in seguito alla riunione della BPFMA, la circostanza che il sig. W. abbia accettato il suggerimento di tale rappresentante della Delta di porre un termine alla strategia aggressiva della [OSCURATO:PERSONA] non basta per imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente. Non è stato affatto dimostrato che il sig. W. abbia agito in qualità di rappresentante della ricorrente, dato che nel periodo considerato egli non era dipendente della ricorrente, punto che non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 82. Inoltre, sebbene la ricorrente non sia stata in grado di produrre copia del contratto di agenzia, dai documenti citati supra al punto 64, emerge che essa era mandataria della FHT fino al 29 ottobre 1993, data in cui essa ha ripreso gli elementi patrimoniali e le passività dell’“impresa [OSCURATO:PERSONA]”, dipendenti inclusi, relativamente alle attività connesse ai raccordi. La circostanza che la ricorrente non fosse mandataria retribuita si evince dagli elementi di prova menzionati supra al punto 73. 83. Ad ogni modo, occorre constatare che la nozione di «dormant companies acting as agents» (società dormienti in qualità di mandatari), così come contemplata al punto 51 dell’allegato IV della legge inglese sulle società del 1985, intitolato «Forma e contenuto dei libri contabili», e al punto 58 A dell’allegato VIII della stessa legge, intitolato «Forma e contenuto dei libri contabili delle piccole società», differisce dalle nozioni di «mandante» e «agente», così come considerate nel diritto della concorrenza comunitario. 84. Orbene, si deve constatare che il rapporto tra la ricorrente e la sua società controllante, vale a dire la sua ultima società controllante, differisce dal rapporto tra un mandante ed un agente ai sensi del diritto della concorrenza comunitario. Secondo quest’ultimo diritto, infatti, la qualifica di agente implica un’attività economica, situazione che non si verifica nel caso della ricorrente. Non è quindi pertinente il richiamo alla giurisprudenza effettuato sia dalla ricorrente sia dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i rapporti tra un committente ed il suo intermediario, dato che in questa fattispecie è in gioco un rapporto all’interno del medesimo gruppo. 85. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato la ricorrente alla stregua di partecipante diretta. Dal punto 718 di detta decisione risulta inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non esistano elementi che inducano a ritenere che la ricorrente abbia agito in nome di un’altra impresa in occasione di tali contatti anticoncorrenziali nel periodo dell’infrazione. 86. Da tale punto emerge quindi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha interpretato correttamente i rapporti interni ed il funzionamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA], imputando quindi un’infrazione dell’art. 81 CE ad un’entità giuridica che non aveva attività economica né, conseguentemente, implicazioni nell’intesa. 87. Occorre pertanto dichiarare che, limitatamente al periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 ed il 29 ottobre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel considerare che la ricorrente fosse responsabile dei comportamenti illegali tenuti da altre entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 88. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente ha assunto la responsabilità dell’infrazione prima del 29 ottobre 1993 a titolo di successore economico, basta rinviare ai punti 54‑59 supra. 89. Da quanto precede risulta che il presente motivo è fondato. Sul terzo e quinto motivo, vertenti, rispettivamente, sulla mancanza di chiarezza e su un errore nella designazione dei destinatari della decisione impugnata Argomenti delle parti 90. Con il terzo motivo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver designato chiaramente i destinatari della decisione impugnata. 91. Al riguardo, la ricorrente lamenta che condannando contemporaneamente lei stessa e la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intera ammenda, di importo pari a 5,25 milioni di euro, allorché si tratta di due entità giuridiche distinte, che non fanno più parte della medesima impresa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito chiaramente il grado di responsabilità imputata a ciascuna di tali entità. A dire della ricorrente, dette entità non possono essere entrambe responsabili e condannate all’interezza dell’importo dell’ammenda di 5,25 milioni di euro poiché, se così fosse, la [OSCURATO:PERSONA] «riceverebbe il doppio della somma dovutale». [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato con chiarezza l’entità a cui è opportuno imputare la responsabilità dell’infrazione. 92. Inoltre, imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente poiché essa è stata una società controllata della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe compatibile con la disamina svolta nella decisione impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’impresa cui imputare la responsabilità dell’infrazione poiché controllava e deteneva il 100% del capitale dell’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» per l’intero periodo di durata dell’infrazione. Per di più, secondo la ricorrente, è scorretto imputarle la responsabilità dell’infrazione per il periodo nel corso del quale una diversa società controllata era competente per la gestione dell’impresa per cui è stata dichiarata l’infrazione (periodo compreso tra il 30 dicembre 1988 ed il 20 gennaio 1989) o nel corso del quale, ai sensi del diritto inglese, essa era una società «dormiente», che non possedeva personale né disponeva di elementi patrimoniali (periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993). 93. Nel contesto del quinto motivo la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere considerata l’unica responsabile dell’infrazione. Per corroborare la sua affermazione essa fa riferimento alle sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1623), e 28 febbraio 2002, causa T‑354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑843). A suo avviso, da tali sentenze si deduce che l’entità giuridica tenuta a rispondere dell’infrazione, in principio, è la società capogruppo. Da tale giurisprudenza risulterebbe inoltre che solo in presenza di circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente far gravare la responsabilità di un’infrazione all’esterno dell’impresa in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 237). 94. La ricorrente afferma che nella fattispecie l’impresa coinvolta nell’infrazione era la [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del periodo di durata dell’infrazione, l’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stata detenuta da diversi soggetti giuridici del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che era la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante ultima, a determinare la precisa entità giuridica sotto il cui controllo era collocata un’impresa nel corso di tale periodo. Parimenti, ritiene che occorra considerarla un’impresa distinta ed individualmente responsabile per qualsiasi infrazione delle norme di concorrenza solo a partire dal momento in cui ha cessato di appartenere al gruppo [OSCURATO:PERSONA], ossia quando l’infrazione è terminata. 95. [OSCURATO:PERSONA] chiede che questi due motivi siano respinti. Giudizio del Tribunale 96. Per quanto riguarda il motivo vertente sulla mancanza di chiarezza nella designazione dei destinatari della decisione impugnata, occorre dichiarare che questi ultimi, tra cui la ricorrente, sono chiaramente menzionati all’art. 4 di detta decisione. 97. Occorre inoltre rilevare che, al punto 682 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato la ricorrente quale entità giuridica che ha partecipato direttamente all’infrazione e, per tale ragione, l’ha considerata responsabile, mentre alla [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la responsabilità del comportamento illecito della ricorrente unicamente nella sua qualità di società controllante (punto 683 della decisione impugnata). 98. Occorre pertanto respingere il motivo tratto dalla presunta mancanza di chiarezza nella designazione dei destinatari della decisione impugnata. 99. Parimenti, per quanto riguarda il motivo vertente su un errore nella designazione dei destinatari della decisione impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non può essere considerata responsabile dell’infrazione perché non fa più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], o l’argomento secondo cui solo la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante ultima che gestisce l’impresa che ha commesso un’infrazione, dovrebbe essere considerata responsabile, non possono essere accolti. 100. La circostanza che l’«impresa» che ha realizzato le attività illecite sia stata scissa dopo la cessazione dell’infrazione, in quanto le entità giuridiche che componevano tale impresa sono state separate, non incide sulla loro responsabilità solidale per l’infrazione commessa. 101. Per costante giurisprudenza, è possibile imputare una responsabilità solidale a talune imprese anche quando le entità giuridiche che costituivano l’impresa durante l’infrazione non appartengono più allo stesso gruppo (v., in questo senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641, punto 71). 102. Da ciò si evince che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, separare, dopo la cessazione dell’infrazione dell’art. 81 CE, ma prima dell’adozione della decisione impugnata, le due entità giuridiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appartenevano all’impresa che ha commesso l’infrazione, non produce l’effetto di escludere la sua responsabilità. 103. Secondo una giurisprudenza consolidata, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di imputare la responsabilità di un comportamento illecito alla società capogruppo, alla controllata, o alla società capogruppo in solido con la sua controllata (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 331, e giurisprudenza citata). Del resto, occorre osservare che la ricorrente non contesta tale facoltà. 104. Ne consegue che la ricorrente non può affermare, rifacendosi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 93 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica persona giuridica che si poteva considerare responsabile dell’infrazione perché l’impresa che ha commesso l’infrazione era amministrata da quest’ultima. 105. Pertanto, è priva di fondamento l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e di diritto imputando la responsabilità dei comportamenti illeciti oggetto della decisione impugnata alla ricorrente, poiché quest’ultima non è più una persona giuridica che fa parte dell’impresa responsabile dell’infrazione. 106. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere entrambe ritenute responsabili dell’infrazione poiché, in siffatta ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] «riceverebbe il doppio della somma dovutale», basta osservare che esso è fondato su un’interpretazione errata del significato della responsabilità congiunta e solidale di due imprese, che implica che il pagamento dell’intero importo dell’ammenda da parte di una di esse annulla l’obbligo di pagamento di tale ammenda in capo all’altra. 107. Da quanto precede risulta che il terzo ed il quinto motivo devono essere respinti in quanto infondati. Sul quarto motivo, tratto da violazioni effettive e potenziali del principio della parità di trattamento in occasione dell’attuazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 1996 Argomenti delle parti 108. La ricorrente sostiene che l’approccio per cui ha optato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, consistente nel condannarla in solido con la [OSCURATO:PERSONA], sebbene esse costituiscano due imprese distinte, ad un’ammenda calcolata in funzione di circostanze che riguardano solo una di esse, ossia la [OSCURATO:PERSONA], le ha arrecato svantaggi rispetto al gruppo [OSCURATO:PERSONA], violando in tal modo il principio della parità di trattamento. 109. Per dimostrare la lesione della parità di trattamento cagionata dall’approccio accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente si richiama all’art. 23 del regolamento n. 1/2003, agli orientamenti del 1998 per quanto concerne la considerazione della durata dell’infrazione, la deterrenza, le circostanze aggravanti o attenuanti e, infine, alla comunicazione sulla cooperazione del 1996. 110. Per quanto riguarda l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente afferma che sebbene il limite massimo dell’ammenda che può esserle inflitta e essere inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non ha rappresentato un «fattore materiale» nella determinazione dell’importo dell’ammenda irrogata nella fattispecie, l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], consistito nel trattare lei e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] come un’impresa unica ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, sebbene essa non faccia più parte di tale gruppo, le arreca «svantaggi potenziali». 111. Quanto all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente ricorda che, ai sensi di tale articolo, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Se la [OSCURATO:PERSONA] intendesse dichiarare l’esistenza di una responsabilità in solido in capo a entità giuridiche che non fanno più parte della stessa impresa, essa dovrebbe stabilire una differenza tra la partecipazione iniziale all’infrazione della FHT, da un lato e, dall’altro, il proseguimento, meno grave, di tale infrazione da parte della ricorrente. 112. Per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’infrazione in applicazione degli orientamenti del 1998, la ricorrente asserisce che l’unico periodo per il quale si potrebbe ragionevolmente affermare che essa era un’entità economica in grado di esercitare un’azione indipendente in qualità di impresa è rappresentato dal periodo iniziato il 29 ottobre 1993. Nel corso di tale periodo, tuttavia, essa sarebbe rimasta assoggettata al controllo effettivo e all’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’infrazione avrebbe dovuto essere imputata alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ricorda che in giurisprudenza e nella prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] è pacifico che la dichiarazione di quest’ultima deve limitarsi al periodo relativamente al quale essa dispone di prove dell’infrazione. Secondo la ricorrente, da ciò si evince che qualsiasi responsabilità «in solido» non poteva eccedere il periodo di circa sette anni e mezzo compreso tra il 29 ottobre 1993 e il 22 marzo 2001, e che la condanna alla stessa ammenda in solido con la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto giustificata, posto che la durata della loro eventuale responsabilità nell’infrazione era «concretamente differente». 113. Per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente deterrente, la ricorrente ritiene che sia difficile immaginare un caso in cui il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] non violi quest’aspetto degli orientamenti del 1998, poiché sarebbe necessario che l’ex controllata e l’ex società capogruppo fossero in una situazione «concretamente identica». In questa fattispecie, la maggiorazione dell’ammenda applicata a fini deterrenti sarebbe stata calcolata con riferimento alle dimensioni di un’impresa distinta, ossia la [OSCURATO:PERSONA], e che non presenterebbe alcun nesso con la situazione economico finanziaria della ricorrente. In risposta agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la ricorrente afferma che il punto 771 della decisione impugnata verte solo sulla dimensione e la potenza della [OSCURATO:PERSONA], non considera affatto la sua situazione e non contiene alcuna giustificazione della maggiorazione a fini deterrenti alla luce della sua posizione in qualità di ex controllata della [OSCURATO:PERSONA]. 114. La ricorrente segnala un’ulteriore difficoltà del metodo scelto da lla [OSCURATO:PERSONA], ossia che le circostanze aggravanti o attenuanti da prendere in considerazione nel computo dell’importo dell’ammenda sono spesso assai diverse per due imprese indipendenti come la ricorrente stessa e la [OSCURATO:PERSONA]. A dire della ricorrente, tali circostanze non si limitano ai problemi derivanti dall’infrazione stessa, ma comprendono altresì fattori idonei a variare nel corso del tempo, anche durante il periodo dopo il quale essa ha cessato di far parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], quali la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagine, la cessazione dell’infrazione o diversi comportamenti atti a costituire circostanze aggravanti. 115. Secondo la ricorrente, in realtà esistono «potenziali differenze» delle circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili alle entità in esame, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto. A questo proposito, sebbene detto aspetto non sia considerato alla stregua di un «fattore materiale», nella fattispecie, per quanto riguarda il livello dell’ammenda, la ricorrente fa riferimento al punto 601 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che i principali produttori di raccordi, tra cui essa stessa, avevano partecipato agli accordi per tutto il periodo di durata dell’infrazione in modo costante, continuo e più attivo degli altri partecipanti. De facto, a detta della ricorrente, dato che nei primi anni di esistenza dell’intesa, ai sensi del diritto societario inglese, essa era una società «dormiente», il suo ruolo si era limitato a eseguire gli ordini che le erano impartiti. Un’ulteriore «potenziale differenza» sarebbe dovuta al fatto che tutti i vantaggi finanziari tratti dall’intesa si sarebbero risolti a favore della [OSCURATO:PERSONA] e non della ricorrente, visto il trattamento riservato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai saldi di tesoreria. 116. Infine, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la ricorrente sostiene che l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] solleva altresì gravi «difficoltà potenziali» riguardo a detta comunicazione, che concerne più la situazione delle imprese alla data dell’indagine che alla data dell’infrazione. 117. [OSCURATO:PERSONA] chiede che tale motivo sia respinto. In proposito, essa fa notare che la ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione del principio della parità di trattamento, né nel contesto dell’applicazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, né in quello dell’applicazione degli orientamenti del 1998 e nemmeno in quello dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996. 118. Con riferimento, più in particolare, al fattore di deterrenza, la [OSCURATO:PERSONA], richiamando i punti 766 e 771 della decisione impugnata, asserisce di aver tenuto conto di due elementi per calcolare la maggiorazione dell’ammenda a fini deterrenti, ossia le dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e le conoscenze e le infrastrutture giuridico economiche che consentono alle imprese di grandi proporzioni di valutare in modo migliore l’eventuale illiceità del loro comportamento. [OSCURATO:PERSONA] spiega che nel caso della [OSCURATO:PERSONA] il fattore determinante per decidere sulla maggiorazione a fini deterrenti è stato principalmente il primo elemento, in particolare il suo fatturato pari a 4 635 milioni di euro. La maggiorazione a scopi deterrenti applicata alla ricorrente, invece, sarebbe stata fondata sulle sue conoscenze e sulle sue infrastrutture giuridico economiche, il che significherebbe che, al momento dell’infrazione, le dimensioni, la struttura, il fatturato e l’organizzazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono stati presi in considerazione. Il coefficiente moltiplicatore di 1,25 ottenuto sarebbe identico a quello applicato alla società capogruppo [OSCURATO:PERSONA], poiché l’elemento relativo alle conoscenze e alle infrastrutture giuridico economiche si riferisce al periodo precedente la vendita della ricorrente ad un altro gruppo. Giudizio del Tribunale 119. Nel contesto di questo motivo, la ricorrente critica l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] sul computo dell’importo dell’ammenda nel caso in cui un’impresa sia stata scissa tra la fine dell’infrazione e l’emanazione della decisione che infligge un’ammenda. 120. In primo luogo, per quanto riguarda il limite del 10% ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, occorre constatare che, come ammesso dalla ricorrente stessa, in questa fattispecie esso non è stato superato. Pertanto, l’argomento addotto al riguardo dalla ricorrente è inconferente. Ad abundantiam, occorre rilevare che qualora fosse stato raggiunto il massimo dell’ammenda che può essere inflitta individualmente alla ricorrente, essa avrebbe avuto diritto all’applicazione del limite in parola (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 390). 121. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente connesso alla considerazione della durata dell’infrazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda, sia nel contesto dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 che nell’ambito degli orientamenti del 1998, occorre osservare che la ricorrente non adduce alcun concreto argomento che consenta di concludere che si sia verificata una violazione del principio della parità di trattamento. Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la responsabilità in solido e congiunta non potrebbe eccedere il periodo di circa sette anni e mezzo compreso tra il 29 ottobre 1993 ed il 22 marzo 2001, e che quindi nulla giustifica la sua condanna in solido e congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] alla stessa ammenda, visto che la durata della loro partecipazione e, conseguentemente, la loro eventuale responsabilità nell’infrazione, è «concretamente differente», basta rinviare all’esame dei primi due motivi, nel cui contesto è stato constatato che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo precedente il 29 ottobre 1993. 122. In terzo luogo, per quanto riguarda le altre censure sollevate in merito alla responsabilità in solido della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], ossia le censure relative alla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, e quella riguardante l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 nei casi in cui una società capogruppo e una società controllata non facciano più parte della medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE, si deve rilevare che nella fattispecie esse pongono questioni di tipo ipotetico prive di qualsiasi pertinenza. Si deve infatti notare che nei confronti della ricorrente e della sua società capogruppo non è stata presa in considerazione alcuna circostanza aggravante o attenuante. Parimenti, né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996. 123. Da ultimo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente tratto dalla determinazione dell’importo dell’ammenda in un livello sufficientemente deterrente, occorre innanzi tutto rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono in proposito che, a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica della stessa, è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998). 124. Si può inoltre tenere conto del fatto che generalmente le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998). 125. Nel contesto del primo elemento, le risorse economiche dell’impresa devono essere valutate alla data in cui viene inflitta l’ammenda. Quanto al secondo elemento, il fatturato in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] determina le dimensioni delle imprese in questione deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punti 379 e 382). Sebbene questi due elementi siano strettamente legati alle dimensioni dell’impresa, si tratta di due motivi distinti di maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda. 126. In questa fattispecie occorre rilevare che al punto 766 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, a titolo introduttivo, la sua facoltà di applicare un coefficiente moltiplicatore per adeguare l’importo di partenza onde garantire un sufficiente effetto deterrente (ai sensi del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998) e per tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento (ai sensi del punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre indicato che intendeva tener conto di tali due elementi. 127. Per quanto riguarda più nello specifico l’entità economica [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA], fissando l’ammenda da infliggere alla ricorrente in qualità di autrice dell’infrazione e alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di società capogruppo considerata responsabile per la sua controllata, si è basata sulla quota di mercato della ricorrente, posto che l’importanza relativa di questa sul mercato dei raccordi rappresentava il criterio pertinente per determinare l’importo di partenza iniziale per le imprese coinvolte. Per questo motivo, la ricorrente e, di conseguenza, la sua capogruppo, sono state classificate nella sesta categoria, per la quale è stato fissato un importo di partenza di 2 milioni di euro. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato tale importo di partenza iniziale per l’entità economica coinvolta applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 1,25 a fini di deterrenza determinato in relazione al fatturato della [OSCURATO:PERSONA]. 128. [OSCURATO:PERSONA] controreplica la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di aver applicato, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], il punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti del 1998 e, nel caso della ricorrente, il punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998 per giustificare l’aumento dell’importo di partenza dell’ammenda. 129. È incontestabile che tra questi due elementi la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di scegliere quello che considera più importante per la sua valutazione. 130. Tuttavia occorre in primo luogo osservare che dal punto 771 della decisione impugnata si evince come la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata solo sul fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, ossia nell’anno precedente l’adozione della decisione impugnata, ed abbia ritenuto che tale fatturato giustificasse una maggiorazione dell’importo di partenza iniziale dell’ammenda a fini deterrenti. 131. Si deve altresì rilevare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non dice affatto di aver applicato il criterio delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico-economiche nei confronti della ricorrente e non precisa neppure la dimensione dell’impresa in questione al momento dell’infrazione, criterio pertinente per giustificare l’aumento fondato sul punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998. D’altronde essa non avrebbe potuto farlo in questa fattispecie, dato che gli elementi, elencati rispettivamente al punto 1 A, quarto comma, e al punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti del 1998, sono valutati in due momenti diversi, ossia, rispettivamente alla data in cui l’ammenda è inflitta e alla data dell’infrazione. 132. In ogni caso, in secondo luogo, l’applicazione distributiva di questi due elementi a due società che appartengono alla medesima entità economica, di cui una è la società capogruppo dell’altra ed è considerata responsabile dell’infrazione solo per questa ragione, è in contrasto con la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE. 133. In sede di computo dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a prendere in considerazione il fatturato dell’anno precedente l’adozione della decisione che dichiara detta infrazione (applicando il primo criterio) oppure quello del momento dell’infrazione (applicando il secondo criterio). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi su un criterio applicandolo unicamente ad una delle due entità economiche che in precedenza costituivano l’entità economica che ha commesso l’infrazione. Quando una società capogruppo e la sua controllata non formano più un’entità economica ai sensi dell’art. 81 CE alla data dell’adozione della decisione con cui è stata loro irrogata l’ammenda per l’infrazione commessa, la [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi sul fatturato dell’ex-società capogruppo dell’anno precedente l’adozione di detta decisione per determinare il fattore deterrente applicabile a due società che costituivano una sola impresa all’epoca dei fatti, la quale, nel frattempo, è stata però scissa. Tale fatturato, difatti, non riflette l’effettiva capacità economica di detta impresa di arrecare un danno agli altri operatori al momento dell’infrazione. 134. Da quanto precede risulta che il presente motivo è parzialmente fondato per quanto riguarda la censura vertente sul fattore deterrente. Sul sesto motivo, vertente su un errore di calcolo e su una violazione del principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda Argomenti delle parti 135. In subordine, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda (che sia o meno in solido con la [OSCURATO:PERSONA]) e, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunque commesso un errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale (che sia o meno in solido con la [OSCURATO:PERSONA]). 136. La ricorrente ritiene che, per i motivi già illustrati, l’importo adeguato dell’ammenda, per quanto la riguarda, considerata individualmente, sia costituito da un importo di base di 1 milione di euro, senza maggiorazione a fini deterrenti, e una maggiorazione del 70% per riflettere la durata della sua partecipazione all’infrazione, ossia un importo totale dell’ammenda pari a 1,7 milioni di euro. 137. La ricorrente afferma inoltre che la decisione impugnata presenta un errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Precisa che, a tenore del punto 777 della decisione impugnata, l’importo dell’ammenda ammonta a 5,2 milioni di euro, dopo l’applicazione delle maggiorazioni a fini deterrenti e a titolo della durata dell’infrazione, ma che l’ammenda inflitta è di 5,25 milioni di euro. A suo avviso, non è stata formulata alcuna motivazione per giustificare questo aumento di 50 000 euro dell’importo dell’ammenda. 138. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il motivo sia respinto. Giudizio del Tribunale 139. Per quanto riguarda, innanzitutto, il presunto errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda, occorre constatare che, al punto 777 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha arrotondato l’importo di base dell’ammenda. Il punto 877, nonché il dispositivo di detta decisione, decretano chiaramente che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in solido con la ricorrente, è pari a 5,25 milioni di euro. 140. Inoltre, al punto 765 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato distintamente un importo di partenza di 2 milioni di euro e, al punto 771 della stessa decisione, ha chiaramente fissato il coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti nella cifra di 1,25, il che porta l’importo di base a 2,5 milioni di euro. Infine, al punto 775 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato esplicitamente le somme aggiunte a tale importo di base per prendere in considerazione la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, ossia una maggiorazione del 5% dell’importo di base per ciascuno degli anni 1989 e 1990 (125 000 euro) e del 10% per ciascuno dei dieci anni restanti fino al 2000 (250 000 euro). Da ciò si evince che la ricorrente era perfettamente in grado, senza ulteriori spiegazioni e tramite un mero calcolo, di comprendere le ragioni che giustificavano la fissazione dell’importo dell’ammenda al livello indicato al punto 877 e all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata. 141. Quanto all’argomento secondo cui l’importo adeguato dell’ammenda da infliggere alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a 1,7 milioni di euro, basta rinviare ai punti che seguono. Occorre inoltre rilevare che non esiste alcuna ragione per diminuire l’importo di partenza di 2 milioni di euro. In proposito, va ricordato che tale importo è stato fissato in funzione della gravità dell’infrazione e che la considerevole disparità tra le imprese coinvolte giustificava un trattamento differenziato a livello della determinazione dell’importo di partenza delle ammende. Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda 142. Come risulta dai punti 46‑60, 73‑98 e 123‑134 supra, occorre riformare la decisione impugnata, nella parte in cui prevede una maggiorazione dell’ammenda di un coefficiente dell’1,25 a fini deterrenti e una maggiorazione del 110% a titolo della durata della partecipazione all’infrazione. 143. Per il resto, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] esposte nella decisione impugnata nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato in questa fattispecie non richiedono altre modifiche da parte del Tribunale. 144. Pertanto, l’importo finale dell’ammenda deve essere calcolato come segue: dato che la durata dell’infrazione, per quanto riguarda la ricorrente, è di sette anni e cinque mesi (invece dei dodici anni e due mesi determinati nella decisione impugnata), l’importo di partenza (2 milioni di euro), senza applicazione di un aumento a fini deterrenti, deve essere maggiorato del 70% (invece del 110%), il che conduce ad un’ammenda di importo pari a 3,4 milioni di euro. Sulle spese 145. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, quest’ultimo può ripartire le spese o decidere che una parte sopporti le proprie spese. Nelle circostanze della fattispecie occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993. 2) L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 4180 è fissato in 3,4 milioni di euro. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.