CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la sanzione in ordine al reato previsto dagli artt. 291bis e 291ter del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43. L'unico motivo proposto, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in relazione al disposto dell'art.624 cod.proc.pen.; difatti, in sede di sentenza rescindente, questa Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo attinente alle circostanze suddette, disponendo l'annullamento con rinvio unicamente in relazione all'applicazione della recidiva. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La e