CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 25/02/2019 del Tribunale di Venezia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un'autovettura. Considerato che il primo motivo, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, è privo di specificità ed è comunque manifestamente infondato in quanto la dedotta violazione di legge sostanziale è basata su assunti che riguardano la ricostruzione della fattispecie concreta, che non è rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Venezia, diversamente ricostruito il fatto, anche con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo, ha adeguatamente motivato, con un'argomentazione priva di incoerenze e di illogicità, in ordine alla sussunzione dello stesso fatto nell'ipotesi delittuosa di ricettazione); h Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione della pena, è inammissibile sia perché dalla sentenza impugnata non risulta che, con il proprio atto di appello, l'imputato si fosse doluto della quantificazione della pena e, nel motivo di ricorso, ciò non viene, in effetti, neppure affermato, sia per difetto di interesse, atteso che la pena è stata irrogata dalla confermata sentenza di primo grado nella misura di due anni di reclusione, che corrispondono al minimo edittale per il reato di ricettazione; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.