CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avv. G. Borgna che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Gorizia ha rigettato l'appello cautelare, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gorizia con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo della discarica sita in Cormons, loc. Pecol dei Lupi, in relazione alle indagini per i reati di cui all'art. 29 quattuordecies, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 256 comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006, stante l'assenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl, di autorizzazione integrata ambientale necessaria per l'esercizio dell'attività di discarica nel periodo compreso dal 2010 al 2020, nonché per la gestione non autorizzata del percolato generato dall'attività stessa. Il Tribunale ha argomentato che la società ISA ([OSCURATO:PERSONA] srl) non era titolare di un'AIA definitiva, essendo quella contenuta nella delibera provinciale n. 267 del 2009 provvisoria in attesa della prestazione delle garanzie fideiussorie, che le garanzie a suo tempo prestate non erano state accettate dalla provincia e, inoltre, una delle predette, quella relativa al lotto due, era comunque scaduta il 30 giugno 2013, come esplicitato nel decreto regionale n. 2516 del 2013. Pertanto sussisteva il fumus commissi delicti in relazione ad entrambe le fattispecie provvisoriamente contestate di cui all'art. 29 quattuordecies, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 256 comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere gestito la discarica in questione, senza la necessaria autorizzazione continuando a rimuovere il percolato che andava formandosi, nonché il periculum in mora sussistendo il concreto pericolo di protrazione della condotta criminosa, sul rilievo che, in caso di revoca del sequestro e della nomina del commissario, la gestione della discarica sarebbe nuovamente illecita essendo perdurante il difetto di autorizzazione e non essendo sufficiente, a salvaguardare il pericolo come individuato, l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti emessa dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] richiedendo l'intervento di appositi atti organizzativi e di concrete misure. 2. Ricorre per cassazione l'avv. P. Borgna, quale difensore e procuratore speciale dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] srl deducendo motivi comuni: - Violazione dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 comma 3 cod.proc.pen., vizio di apparente motivazione. Argomenta il ricorrente che nel valutare il fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo il giudice debba tener conto in modo puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti indicando pur sommariamente le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria. Il tribunale avrebbe disatteso tale principio e con motivazione meramente apparente avrebbe confermato la sussistenza del presupposto del fumus. Così facendo avrebbe errato nell'interpretazione degli artt. 29, 29 bis e 29 quattuodecies cit. e ciò in quanto, da un lato, riconosce espressamente che la delibera n. 267 del 2009 costituiva autorizzazione integrata ambientale mentre, subito dopo, riteneva che tale delibera non avrebbe mai avuto alcuna efficacia amministrativa essendo condizionata ad una serie di prescrizioni. Contrariamente all'assunto del tribunale, sarebbe facilmente confutabile l'affermazione secondo cui la Provincia, con la menzionata delibera del 2009, non avrebbe rilasciato l'AIA definitiva, ma solo un provvedimento provvisorio. Sussisterebbe, dunque, un travisamento del fatto che inciderebbe sulla sussistenza del reato provvisoriamente contestato. Il Tribunale avrebbe, altresì, travisato il fatto laddove avrebbe argomentato che la società ricorrente aveva avviato una nuova discarica essendo pacifico che il ricorrente si trova ad amministrare una vicenda ereditata da situazioni precedenti, evitando che il percolato potesse costituire un pericolo per l'ambiente, da cui l'affermazione apodittica della sussistenza dell'elemento soggettivo. Il Tribunale avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 256 comma 1 d.lgs n. 152 del 2006 con riferimento allo smaltimento del percolato, prodotto naturalmente dalla discarica oramai chiusa, secondo le migliori tecniche per evitare che lo stesso potesse discendere nelle falde e così avrebbe erroneamente ritenuto un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. - Violazione dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 comma 3 cod.proc.pen., in ordine alla motivazione apparente della sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente laddove avrebbe giustificato la sussistenza del periculum in quanto la revoca del commissario giudiziale riporterebbe la situazione allo stadio criminoso precedente al sequestro in esame, non potendosi ritenere estinto il rischio di reiterazione della condotta criminosa e non sarebbe dirimente, in senso contrario, la circostanza per cui erano state adottate nel frattempo dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle ordinanze di tipo contingibile urgente, non considerando la circostanza dell'adozione della ordinanza n. 1/2021 del Presidente della Regione FVG del 30 aprile 2021. In ogni caso sarebbe configurabile, nel caso concreto, un affidamento incolpevole dell'indagato tenuto conto dell'iter amministra alquanto complesso. Il difensore ha depositato corposa memoria con allegati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] srl è inammissibile per mancanza di procura speciale. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame/appello cautelare proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722 - 01; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580). Si è chiarito che per il ricorso per cassazione proposto da "soggetti portatori di un interesse meramente civilistico", vale la regola prevista dall'articolo 100 cod.proc.pen., secondo cui stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv.252925). Difatti solo all'indagato/l'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege in forza di tale rappresentanza ed è titolare di un diritto all'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità in un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge. Nel caso in esame, già dall'intestazione del ricorso non risulta rilasciata, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto il ricorso per cassazione, la procura speciale qualificandosi il medesimo avvocato quale "difensore", a differenza di quanto risulta per l'indagato [OSCURATO:PERSONA], mentre la procura speciale, invita tramite pec dal difensore nelle more dell'udienza, non ha i requisiti di validità posto che, oltre che priva di data del deposito agli atti, è rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il dissequestro dei conti correnti sequestrati alla società e, dunque, non conferisce il potere di agire in nome e per conto della società per ottenere la restituzione della discarica. 4. Anche il ricorso dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], non titolare del bene sequestrato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che ha respinto l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo della discarica sita in Cormons, loc. Pecol dei Lupi, nella veste di Direttore generale della società [OSCURATO:PERSONA] srl, proprietaria della discarica il cui legale rappresentante è [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., e di presentare appello cautelare, può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 4 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01). In via generale la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art. 322 cod.proc.pen. Si è, in particolare, evidenziato che il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3 cod.proc.pen. secondo cui la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, purchè sussista il concreto interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata che costituisce il risultato tipico della impugnazione. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], persona fisica indagato nel procedimento penale, non ha allegato l'interesse alla restituzione del bene di proprietà della società non avendo allegato una situazione in forza della quale vanterebbe il diritto ad ottenere la restituzione della discarica di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] srl. 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d