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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15261/2026

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l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati;RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata;RESISTENTEAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] DIINTIMATAavverso la sentenza n. 1969/18 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 8 novembre 2018.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.12 marzo 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello di LucaLivi, notaio rogante, e [OSCURATO:PERSONA], trustee del trustdenominato “Castello”, avverso la sentenza n. 1560/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la quale erastato respinto il ricorso proposto avverso l’avviso diliquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 15019049459,avente ad oggetto le imposte di donazione, ipotecaria ecatastale calcolate in misura proporzionale in relazione all’attoistitutivo del suddetto trust.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso tale sentenza, affidandonel’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.3.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente ingiudizio, specificando di farlo ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., prospettano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv.dalla legge n. 286 del 2006, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 5 d.lgs.n. 346 del 1990, non rientrando l’istituzione di un trust tra glile norme relative all’imposta sulle successioni e donazioni, nondando corpo ad alcun trasferimento di ricchezza assoggettabileNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026ad imposizione e non essendo ravvisabile, nemmeno sul pianosoggettivo, alcun beneficiario dell’atto.3.

Il motivo è fondato.3.1.

L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,perché non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile diricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheacquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta, quale calcolata, nel caso di specie,dall’amministrazione finanziaria, che è dovuta, invece, almomento del passaggio dei beni o dei diritti dal trustee albeneficiario (e, quindi, al momento della realizzazione di unvero e proprio effetto traslativo, presupposto dell’imposizionede qua), essendo questa interpretazione la sola conforme aiprincipi delineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale latassazione non deve essere arbitraria, ma ragionevole,connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n.19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), per cui l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito altrasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, giacchésolo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivoNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026indice di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 19167/19) e,quindi, di integrare un arricchimento, avente il carattere delladefinitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, nello stesso senso, Cass.n. 30343/25).3.2.

Questa opzione ermeneutica, peraltro, si pone nel solcodegli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, daultimo, con la circolare n. 34 del 2022, rubricata “Disciplinafiscale dei trusts ai fini della imposizione diretta e indiretta”,con la quale “l’amministrazione, recependo le critiche sollevatedall’utenza, nonché recenti e condivisibili pronuncegiurisprudenziali sul tema” (cfr., tra le tante, anche successivealla suddetta circolare, Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20,Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass.n. 2334/24), ha riconosciuto che “l’atto istitutivo con cui ildisponente esprime la volontà di costituire il trust … èassoggettato all’imposta di registro in misura fissa” ed, alcontempo, che “la costituzione del vincolo di destinazione nonintegra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sullesuccessioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza”.Su questa scia, del resto, si è collocato recentemente ancheil legislatore, il quale ha sostanzialmente recepito -con il d.lgs.n. 123 del 2025- la soluzione giurisprudenziale affermatasi nelcorso degli ultimi anni, poc’anzi rammentata, ancorchéintroducendo un regime -meramente opzionale- di liquidazionedelle imposte al momento “di ciascun conferimento dei beni edei diritti o dell’apertura della successione”.3.3.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado -disattendendo i principi ai quali si è fatto cenno ed omettendodi tenerne conto nella disamina della controversia- hannoNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026affermato che l’istituzione di un trust costituisce un autonomopresupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, d.l. n.262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, comeinterpretato dalla circolare n. 3 del 2008 dell’Agenzia delleEntrate, che aveva chiarito come l’applicazione dell’impostasulle donazioni e successioni discendesse non dalla natura dipatrimonio del conferente, “a prescindere dallo scopodell’attribuzione e dell’effettivo arricchimento prodottosi” (cfr.la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).4.

Con il secondo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, numero 4, c.p.c., denunciano la nullità dellasentenza impugnata, per omessa pronuncia sul motivod’appello inerente all’applicazione, in misura proporzionale,delle imposte ipotecaria e catastale.5. il motivo è infondato.5.1.

Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, infatti, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione dell’autorità giudiziaria adita, ma è necessaria latotale pretermissione del provvedimento che sia indispensabilealla soluzione del caso concreto, dovendosi ravvisare, alcontrario, una statuizione implicita di rigetto di una o piùdomande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione(cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n.20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n.10290/25).Il giudice di merito, d’altronde, è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengaNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026più attendibili, né gli è richiesto di dare conto, nellamotivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga -in maniera concisa, malogicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tuttigli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter logico-giuridico che la sorregge (cfr.3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).5.2. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,nella vicenda in esame, si è pronunciata, in manierainequivocabile, sull’avviso di liquidazione nel suo complesso,prendendo in considerazione, quindi, sia l’imposta didonazione, che quelle ipotecarie e catastali, calcolate tutte inmisura proporzionale, reputando irrilevante, in linea conquanto era stato sostenuto in prime cure, che non ricorresse“alcun effetto traslativo dei beni”, dando corpo ad unadecisione sostanzialmente incompatibile con le questioniagitate dai contribuenti (ed oggetto del motivo in esame):contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi, dunque,non è possibile discettare di omessa pronuncia, ma solo direiezione implicita delle eccezioni e delle domande eccentricherispetto all’ordito motivazionale che sorregge il dictumgiudiziale.6.

Con il terzo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., deducono la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990 e dell’art.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/20264 dell’allegata tariffa, per essere dovuta l’imposta ipotecaria ecatastale in misura fissa e non in misura proporzionale.7.

Il motivo è fondato.7.1.

Analogamente a quanto si è detto per l’imposta didonazione, ai fini dell’applicazione di quelle ipotecaria ecatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivodi ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e nonmeramente strumentale (cfr. Cass. n. 30821/19, Cass. n.5766/20, Cass. n. 31857/23 e Cass. n. 26796/24).7.2.

Questo effetto, nel caso di specie, non si è affattorealizzato, come si è già avuto modo di accennare inprecedenza, per cui non è possibile ipotizzare l’applicazionedelle imposte ipotecaria e catastale, quali calcolate, in misuraproporzionale, dall’amministrazione finanziaria.8.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, infondato il secondo ed assorbiti il quarto ed il quinto(con i quali i contribuenti hanno rispettivamente assunto: -aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza impugnata, per omessa pronuncia sull’eccezionedi erroneità ed illegittimità del calcolo della base imponibile aifini dell’applicazione dell’imposta di donazione; -ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 346 del 1990, per erroneitàed illegittimità del calcolo della suddetta base imponibile), e,per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con ilconseguente accoglimento -giusta decisione nel merito, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensidell’art. 384, comma secondo, c.p.c.- dell’originario ricorsoproposto dai contribuenti.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/20269.

Le spese di lite, stante il consolidarsi nel corso del giudiziodell’orientamento giurisprudenziale al quale si è fattoprecedentemente cenno, possono essere integralmentecompensate.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta ilsecondo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito accoglie l’originarioricorso proposto dai contribuenti; compensa integralmente trale parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati;RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata;RESISTENTEAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] DIINTIMATAavverso la sentenza n. 1969/18 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 8 novembre 2018.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.12 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello di LucaLivi, notaio rogante, e [OSCURATO:PERSONA], trustee del trustdenominato “Castello”, avverso la sentenza n. 1560/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la quale erastato respinto il ricorso proposto avverso l’avviso diliquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 15019049459,avente ad oggetto le imposte di donazione, ipotecaria ecatastale calcolate in misura proporzionale in relazione all’attoistitutivo del suddetto trust.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso tale sentenza, affidandonel’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente ingiudizio, specificando di farlo ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il primo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., prospettano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv.dalla legge n. 286 del 2006, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 5 d.lgs.n. 346 del 1990, non rientrando l’istituzione di un trust tra glile norme relative all’imposta sulle successioni e donazioni, nondando corpo ad alcun trasferimento di ricchezza assoggettabileNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026ad imposizione e non essendo ravvisabile, nemmeno sul pianosoggettivo, alcun beneficiario dell’atto.3. Il motivo è fondato.3.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,perché non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile diricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheacquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta, quale calcolata, nel caso di specie,dall’amministrazione finanziaria, che è dovuta, invece, almomento del passaggio dei beni o dei diritti dal trustee albeneficiario (e, quindi, al momento della realizzazione di unvero e proprio effetto traslativo, presupposto dell’imposizionede qua), essendo questa interpretazione la sola conforme aiprincipi delineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale latassazione non deve essere arbitraria, ma ragionevole,connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n.19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), per cui l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito altrasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, giacchésolo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivoNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026indice di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 19167/19) e,quindi, di integrare un arricchimento, avente il carattere delladefinitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, nello stesso senso, Cass.n. 30343/25).3.2. Questa opzione ermeneutica, peraltro, si pone nel solcodegli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, daultimo, con la circolare n. 34 del 2022, rubricata “Disciplinafiscale dei trusts ai fini della imposizione diretta e indiretta”,con la quale “l’amministrazione, recependo le critiche sollevatedall’utenza, nonché recenti e condivisibili pronuncegiurisprudenziali sul tema” (cfr., tra le tante, anche successivealla suddetta circolare, Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20,Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass.n. 2334/24), ha riconosciuto che “l’atto istitutivo con cui ildisponente esprime la volontà di costituire il trust … èassoggettato all’imposta di registro in misura fissa” ed, alcontempo, che “la costituzione del vincolo di destinazione nonintegra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sullesuccessioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza”.Su questa scia, del resto, si è collocato recentemente ancheil legislatore, il quale ha sostanzialmente recepito -con il d.lgs.n. 123 del 2025- la soluzione giurisprudenziale affermatasi nelcorso degli ultimi anni, poc’anzi rammentata, ancorchéintroducendo un regime -meramente opzionale- di liquidazionedelle imposte al momento “di ciascun conferimento dei beni edei diritti o dell’apertura della successione”.3.3. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado -disattendendo i principi ai quali si è fatto cenno ed omettendodi tenerne conto nella disamina della controversia- hannoNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026affermato che l’istituzione di un trust costituisce un autonomopresupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, d.l. n.262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, comeinterpretato dalla circolare n. 3 del 2008 dell’Agenzia delleEntrate, che aveva chiarito come l’applicazione dell’impostasulle donazioni e successioni discendesse non dalla natura dipatrimonio del conferente, “a prescindere dallo scopodell’attribuzione e dell’effettivo arricchimento prodottosi” (cfr.la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).4. Con il secondo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, numero 4, c.p.c., denunciano la nullità dellasentenza impugnata, per omessa pronuncia sul motivod’appello inerente all’applicazione, in misura proporzionale,delle imposte ipotecaria e catastale.5. il motivo è infondato.5.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, infatti, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione dell’autorità giudiziaria adita, ma è necessaria latotale pretermissione del provvedimento che sia indispensabilealla soluzione del caso concreto, dovendosi ravvisare, alcontrario, una statuizione implicita di rigetto di una o piùdomande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione(cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n.20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n.10290/25).Il giudice di merito, d’altronde, è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengaNumero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/2026più attendibili, né gli è richiesto di dare conto, nellamotivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga -in maniera concisa, malogicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tuttigli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter logico-giuridico che la sorregge (cfr.3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).5.2. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,nella vicenda in esame, si è pronunciata, in manierainequivocabile, sull’avviso di liquidazione nel suo complesso,prendendo in considerazione, quindi, sia l’imposta didonazione, che quelle ipotecarie e catastali, calcolate tutte inmisura proporzionale, reputando irrilevante, in linea conquanto era stato sostenuto in prime cure, che non ricorresse“alcun effetto traslativo dei beni”, dando corpo ad unadecisione sostanzialmente incompatibile con le questioniagitate dai contribuenti (ed oggetto del motivo in esame):contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi, dunque,non è possibile discettare di omessa pronuncia, ma solo direiezione implicita delle eccezioni e delle domande eccentricherispetto all’ordito motivazionale che sorregge il dictumgiudiziale.6. Con il terzo motivo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., deducono la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990 e dell’art.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/20264 dell’allegata tariffa, per essere dovuta l’imposta ipotecaria ecatastale in misura fissa e non in misura proporzionale.7. Il motivo è fondato.7.1. Analogamente a quanto si è detto per l’imposta didonazione, ai fini dell’applicazione di quelle ipotecaria ecatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivodi ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e nonmeramente strumentale (cfr. Cass. n. 30821/19, Cass. n.5766/20, Cass. n. 31857/23 e Cass. n. 26796/24).7.2. Questo effetto, nel caso di specie, non si è affattorealizzato, come si è già avuto modo di accennare inprecedenza, per cui non è possibile ipotizzare l’applicazionedelle imposte ipotecaria e catastale, quali calcolate, in misuraproporzionale, dall’amministrazione finanziaria.8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, infondato il secondo ed assorbiti il quarto ed il quinto(con i quali i contribuenti hanno rispettivamente assunto: -aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza impugnata, per omessa pronuncia sull’eccezionedi erroneità ed illegittimità del calcolo della base imponibile aifini dell’applicazione dell’imposta di donazione; -ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 346 del 1990, per erroneitàed illegittimità del calcolo della suddetta base imponibile), e,per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con ilconseguente accoglimento -giusta decisione nel merito, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensidell’art. 384, comma secondo, c.p.c.- dell’originario ricorsoproposto dai contribuenti.Numero registro generale 15056/2019Numero sezionale 2344/2026Numero di raccolta generale 15261/2026Data pubblicazione 20/05/20269. Le spese di lite, stante il consolidarsi nel corso del giudiziodell’orientamento giurisprudenziale al quale si è fattoprecedentemente cenno, possono essere integralmentecompensate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta ilsecondo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito accoglie l’originarioricorso proposto dai contribuenti; compensa integralmente trale parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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