Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36984/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali con riferimento alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, con le quali si contesta la correttezza del percorso logico argomentativo posto alla base della ritenuta recidiva, sono prive di specificità: infatti la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia e opera una valutazione ampia, non fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, ma anche sulla dinamica del fatto reato, sulla circostanza che il ricorrente fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e dunque avesse reso false generalità proprio per eludere il controllo; in sostanza la Corte territoriale esamina in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutandone la gravità e così verificando la maggiore pericolosità, all'esito di un percorso logico, non sindacabile per contraddittorietà o incompletezza, sulla incidenza delle pregresse condotte criminose quali prove di una perdurante inclinazione al delitto e sul valore sintomatico della maggiore pericolosità dell'ultima condotta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il

I. nsigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali con riferimento alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, con le quali si contesta la correttezza del percorso logico argomentativo posto alla base della ritenuta recidiva, sono prive di specificità: infatti la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia e opera una valutazione ampia, non fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, ma anche sulla dinamica del fatto reato, sulla circostanza che il ricorrente fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e dunque avesse reso false generalità proprio per eludere il controllo; in sostanza la Corte territoriale esamina in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutandone la gravità e così verificando la maggiore pericolosità, all'esito di un percorso logico, non sindacabile per contraddittorietà o incompletezza, sulla incidenza delle pregresse condotte criminose quali prove di una perdurante inclinazione al delitto e sul valore sintomatico della maggiore pericolosità dell'ultima condotta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il I. nsigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris