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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00325/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udp6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch, na concluso chiedendo 2(2,,--Q-i—^-15: '`- p,e, r t udito il di.fénsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, emessa il 7 febbraio 2020, in riforma della pronuncia assolutoria n. 55/17 del Giudice di Pace di Taranto, impugnata dalla sola parte civile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile in ordine al reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen..

2. Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia nell'interesse di Notaristefano, per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e contestuale vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., anche alla luce del pacifico orientamento di questa Suprema Corte e della CEDU circa la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche in caso di ribaltamento della assoluzione dell'imputato resa in primo grado ai soli effetti civili; assoluzione che nel caso di specie si fondava, tra l'altro, anche proprio sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che di quelle rese da altro testimone, poste invece nella pronuncia impugnata a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente.

Si eccepisce altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso di appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione e inosservanza della legge penale e processuale penale, la violazione dei criteri legali di valutazione probatoria e il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di minaccia.

A parere della difesa, il Tribunale non avrebbe fatto un buon governo dei principi enucleati da questa Corte in tema di ponderazione della credibilità della persona offesa costituitasi parte civile.

In particolare, il Giudice del merito non avrebbe potuto fondare la prova della penale responsabilità dell'imputato sulla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sentimentalmente deluso dal rifiuto della signora [OSCURATO:PERSONA], animato da gelosia e livore per il felice rapporto della medesima con il compagno [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'interesse economico come parte civile nel processo.Inoltre, la testimonianza del Giugliano non sarebbe stata confortata dalle ulteriori deposizioni e dalla documentazione acquisita in primo e secondo grado, non essendo stata peraltro disposta la rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative.

Per tali motivi, in accoglimento del presente ricorso, si insiste affinché la impugnata sentenza venga annullata.

3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. 1.1.In particolare, fondato ed assorbente è il primo motivo.

È, infatti, principio oramai pacifico, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, quello secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ( Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02; nonché Sez.

U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Ud.,Dasgupta, Rv. 267489, che ha affermato il medesimo principio in epoca antecedente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cit. ),venendo in rilievo la garanzia dei giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 Sentenza n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000 ).

Nel caso di specie il Tribunale di Taranto, con la sentenza qui gravata, in riforma di quella assolutoria emessa in primo grado, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai soli fini civili, in ordine al delitto di cui all'art. 612 del cod. pen., fondando tale giudizio sulla diversa valutazione del complesso probatorio, in particolare in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nonché degli ulteriori testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e ciò senza procedere alla riassunzione delle rispettive testimonianze.Trattandosi di prove dichiarative, decisive ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria, e non ricorrendo l'ipotesi tout court della prova travisata dal primo giudice per omissione, invenzione o falsificazione (ipotesi rispetto alla quale è stato escluso l'obbligo di rinnovazione, cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria per poter apprezzare de visu, anch'esso, tutti i protagonisti del processo in modo da porsi sullo stesso piano "percettivo" del giudice della pronuncia assolutoria; al contrario, operando in tal modc0a emesso una sentenza di riforma, da assoluzione a condanna, imperfetta e contestabile.

La motivazione offerta dal Tribunale fornisce, in definitiva, una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quanto esposto dal giudice di primo grado, senza consegnare, tuttavia, quella motivazione critica idonea a superare il limite del ragionevole dubbio, rispetto alla quale la preventiva rinnovazione della prova dichiarativa si pone - o s'impone laddove da essa non possa prescindersi perché decisiva - come valido strumento di rafforzamento della diversa impostazione ricostruttiva.

Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di legge - in quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma-2 bis codice di rito - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto carente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione delle testimonianze della persona offesa e di altri testi, ritenute tout court intersecabili e quindi sufficienti a fondare la decisione adottata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32736 del 25/05/2021 Rv. 281769 - 01 in tema di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata integrante un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace ).

1.2. La suindicata interpretazione dell'art. 603 comma 3-bis codice di rito, secondo la quale la garanzia del giusto processo implica che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco - penali o di tipo esclusivamente civilistico - , perfettamente coincidente e sovrapponibile con i principi di diritto enunciati dalla Corte Edu, elidendo ogni dubbio su possibili interpretazioni discriminanti del comma 3-bis impone di ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata in ricorso in relazione agli artt. 3, 27, 111, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu.

2. Ne discende l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello ( Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01 ) , dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso; con la conseguenza che le spese di parte civile vanno rimesse all'esito del giudizio civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udp6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch, na concluso chiedendo 2(2,,--Q-i—^-15: '`- p,e, r t udito il di.fénsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, emessa il 7 febbraio 2020, in riforma della pronuncia assolutoria n. 55/17 del Giudice di Pace di Taranto, impugnata dalla sola parte civile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile in ordine al reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen.. 2. Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia nell'interesse di Notaristefano, per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e contestuale vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., anche alla luce del pacifico orientamento di questa Suprema Corte e della CEDU circa la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche in caso di ribaltamento della assoluzione dell'imputato resa in primo grado ai soli effetti civili; assoluzione che nel caso di specie si fondava, tra l'altro, anche proprio sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che di quelle rese da altro testimone, poste invece nella pronuncia impugnata a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. Si eccepisce altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso di appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione e inosservanza della legge penale e processuale penale, la violazione dei criteri legali di valutazione probatoria e il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di minaccia. A parere della difesa, il Tribunale non avrebbe fatto un buon governo dei principi enucleati da questa Corte in tema di ponderazione della credibilità della persona offesa costituitasi parte civile. In particolare, il Giudice del merito non avrebbe potuto fondare la prova della penale responsabilità dell'imputato sulla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sentimentalmente deluso dal rifiuto della signora [OSCURATO:PERSONA], animato da gelosia e livore per il felice rapporto della medesima con il compagno [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'interesse economico come parte civile nel processo.Inoltre, la testimonianza del Giugliano non sarebbe stata confortata dalle ulteriori deposizioni e dalla documentazione acquisita in primo e secondo grado, non essendo stata peraltro disposta la rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative. Per tali motivi, in accoglimento del presente ricorso, si insiste affinché la impugnata sentenza venga annullata. 3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. 1.1.In particolare, fondato ed assorbente è il primo motivo. È, infatti, principio oramai pacifico, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, quello secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02; nonché Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Ud.,Dasgupta, Rv. 267489, che ha affermato il medesimo principio in epoca antecedente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cit. ),venendo in rilievo la garanzia dei giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 Sentenza n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000 ). Nel caso di specie il Tribunale di Taranto, con la sentenza qui gravata, in riforma di quella assolutoria emessa in primo grado, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai soli fini civili, in ordine al delitto di cui all'art. 612 del cod. pen., fondando tale giudizio sulla diversa valutazione del complesso probatorio, in particolare in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nonché degli ulteriori testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e ciò senza procedere alla riassunzione delle rispettive testimonianze.Trattandosi di prove dichiarative, decisive ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria, e non ricorrendo l'ipotesi tout court della prova travisata dal primo giudice per omissione, invenzione o falsificazione (ipotesi rispetto alla quale è stato escluso l'obbligo di rinnovazione, cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria per poter apprezzare de visu, anch'esso, tutti i protagonisti del processo in modo da porsi sullo stesso piano "percettivo" del giudice della pronuncia assolutoria; al contrario, operando in tal modc0a emesso una sentenza di riforma, da assoluzione a condanna, imperfetta e contestabile. La motivazione offerta dal Tribunale fornisce, in definitiva, una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quanto esposto dal giudice di primo grado, senza consegnare, tuttavia, quella motivazione critica idonea a superare il limite del ragionevole dubbio, rispetto alla quale la preventiva rinnovazione della prova dichiarativa si pone - o s'impone laddove da essa non possa prescindersi perché decisiva - come valido strumento di rafforzamento della diversa impostazione ricostruttiva. Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di legge - in quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma-2 bis codice di rito - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto carente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione delle testimonianze della persona offesa e di altri testi, ritenute tout court intersecabili e quindi sufficienti a fondare la decisione adottata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32736 del 25/05/2021 Rv. 281769 - 01 in tema di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata integrante un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace ). 1.2. La suindicata interpretazione dell'art. 603 comma 3-bis codice di rito, secondo la quale la garanzia del giusto processo implica che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco - penali o di tipo esclusivamente civilistico - , perfettamente coincidente e sovrapponibile con i principi di diritto enunciati dalla Corte Edu, elidendo ogni dubbio su possibili interpretazioni discriminanti del comma 3-bis impone di ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata in ricorso in relazione agli artt. 3, 27, 111, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu. 2. Ne discende l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello ( Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01 ) , dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso; con la conseguenza che le spese di parte civile vanno rimesse all'esito del giudizio civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così de
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