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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01543/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31228/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Margana n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 36 02 / 04 / 21 , depositata il 30aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHECons. est.

G.M.

Nonno

1. con sentenza n. 3602/04/21 del 30 / 04 /20 21 , la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER) avverso la sentenza n. 297/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cinque cartelle di pagamento relative ad IRPEF, IVA e altri tributi;

2. avverso la menzionata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivie depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. ADER e Agenzia delle entrate (di seguito AE) resistevano in giudiziocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;

2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31228/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Margana n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 36 02 / 04 / 21 , depositata il 30aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHECons. est. G.M. Nonno 1. con sentenza n. 3602/04/21 del 30 / 04 /20 21 , la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER) avverso la sentenza n. 297/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cinque cartelle di pagamento relative ad IRPEF, IVA e altri tributi; 2. avverso la menzionata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivie depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. ADER e Agenzia delle entrate (di seguito AE) resistevano in giudiziocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos
Sentenza Cassazione n. 01543/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris