CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one meramente apparente del provvedimento, in quanto la Corte di appello, nel rigettare l’istanza di revoca, avrebbe fatto ricorso a mere formule di stile, utilizzabili per qualsiasi caso, obliterando le censure proposte dalla società ricorrente in ordine alla bonificabilità del proprio operato dalle infiltrazioni mafiose. 3. Il motivo è fondato. della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta» (Sez. U, n. 46989 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 – 01). 3.2. Muovendo da questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di misure di prevenzione, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.Ra.Fer., Rv. 287660 – 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società costruzione s.r.l., Rv. 280851 - 01). La verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dunque, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 281834 – 01). Il sindacato demandato al giudice della prevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario c.d. volontario assume, dunque, una struttura bifasica, in quanto ad una fase di matrice statico/retrospettiva sul carattere occasionale dell’agevolazione, si aggiunge una fase di tipo dinamico/prospettica sulle possibilità di recupero dell’impresa all’economia sana, analogamente allo schema, tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità, che deve seguire il giudice chiamato a decidere su una proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.Ra.Fer., Rv. 287660 – 01). 3.3. La Corte d’appello di Bologna, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto. La Corte di appello, infatti, pur richiamando espressamente le due fasi in cui si compone il sindacato riservato dall’art. 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011 al giudice della misura di prevenzione, ha motivato solo sull’aspetto statico dell’infiltrazione mafiosa e ha ritenuto insussistenti le possibilità di bonifica della società ricorrente in modo apodittico. La Corte d’appello ha, infatti, analiticamente ricostruito le relazioni di parentela che caratterizzano i titolari della compagine sociale della società ricorrente con condannati per delitti di associazione mafiosa, analizzando al contempo la trama dei suoi rapporti commerciali. La Corte di appello, tuttavia, non ha motivato sul secondo polo del proprio sindacato, confrontandosi con gli elementi prodotti dalla difesa al fine di comprovare le misure adottate per superare l’infiltrazione mafiosa. In particolare, i giudici di appello hanno espresso una prognosi sfavorevole quanto all’aspetto dinamico della bonificabilità della ricorrente, in quanto non sarebbero stati documentati «concreti elementi di emendabilità dell’azienda». Questo rilievo è, tuttavia, stata espresso apoditticamente, senza muovere dal necessario confronto con il percorso di emenda intrapreso dalla società mediante l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con il recesso esercitato dalla ricorrente dai consorzi esclusi dalle white list e con la deduzione della sporadicità dei contratti con tali imprese, in ragione della loro modesta incidenza sul fatturato annuo della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Bologna, dunque, ha non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della propria decisione siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà a motivare sulle censure pretermesse. P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 06/05/20