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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 27437/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2886-2023 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale R.G.N. 2886/2023 Cron.

Rep.

Ud. 11/07/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - per la correzione dell'ordinanza n. 1090/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 13124/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: la società F.lliDe Cecco di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha chiesto la correzione d ell’ errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023 con cui, nel giudizio di legittimità promosso, con ricorso principale , da ll’INPS nei confronti della anzidetta società, che ha resistito presentando, a sua volta, ricorso incidentale, questa Corte,nella parte motiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e stabilito che le spese seguisserol a soccombenza .

N el dispositivo -al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere il ricorrente principale -ha «condanna(to) la società […]a pagare all’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; l’Inps, anche nella qualità specificata in epigrafe, ha depositato procura speciale; all'adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATOCHE: il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto; come si evince dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza, il ricorso principale proposto da ll’INPS è s tato dichiarato inammissibile mentre i motivi del ricorso incidentale non sono stati esaminati perché ritenuti assorbiti.

Le spese sono state poste acarico della parte soccombente che, all’evidenza, è individuabile nell’INPS; nella parte dispositiva -ove è stata ribadita l'inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale - le spese, invece,sono state poste a carico della parte privata; la evidenziatadiscrasia tra quanto stabilito nella parte motiva e quanto dichiarato in di spositivo , con riferimento alla regolamentazione delle spese, integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto - appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato nella motivazione , nel senso dell'applicazione del principio della soccombenza in danno dell’Inps, e quanto statuito nel dispositivo, ove, pur ribadendosi l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, le spese sono state poste a carico della parte vittoriosa; l’indicato contrastonon può che essere sciolto nel senso della prevalenza, sul dispositivo , della motivazione, poiché risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico dell’Ente (per fattispecie similari, v.

Cass. nr. 471 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 26236 del 2019); va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata , con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico dell’Inps ed in favore della società F.lliDe C ecco di F ilippo F ara S an M artino S.P.A.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.nr. 12184 del 20 20 ).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023 , nel senso che ove, nel dispositivo, si legge « condanna l a società ricorrente a pagare all ’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna l’Inpsa pagare alla F.lli [OSCURATO:PERSONA] di F ilippo F ara S an M artino [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida nell'importo di € 8.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2886-2023 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale R.G.N. 2886/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - per la correzione dell'ordinanza n. 1090/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 13124/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: la società F.lliDe Cecco di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha chiesto la correzione d ell’ errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023 con cui, nel giudizio di legittimità promosso, con ricorso principale , da ll’INPS nei confronti della anzidetta società, che ha resistito presentando, a sua volta, ricorso incidentale, questa Corte,nella parte motiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e stabilito che le spese seguisserol a soccombenza . N el dispositivo -al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere il ricorrente principale -ha «condanna(to) la società […]a pagare all’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; l’Inps, anche nella qualità specificata in epigrafe, ha depositato procura speciale; all'adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE: il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto; come si evince dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza, il ricorso principale proposto da ll’INPS è s tato dichiarato inammissibile mentre i motivi del ricorso incidentale non sono stati esaminati perché ritenuti assorbiti. Le spese sono state poste acarico della parte soccombente che, all’evidenza, è individuabile nell’INPS; nella parte dispositiva -ove è stata ribadita l'inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale - le spese, invece,sono state poste a carico della parte privata; la evidenziatadiscrasia tra quanto stabilito nella parte motiva e quanto dichiarato in di spositivo , con riferimento alla regolamentazione delle spese, integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto - appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato nella motivazione , nel senso dell'applicazione del principio della soccombenza in danno dell’Inps, e quanto statuito nel dispositivo, ove, pur ribadendosi l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, le spese sono state poste a carico della parte vittoriosa; l’indicato contrastonon può che essere sciolto nel senso della prevalenza, sul dispositivo , della motivazione, poiché risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico dell’Ente (per fattispecie similari, v. Cass. nr. 471 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 26236 del 2019); va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata , con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico dell’Inps ed in favore della società F.lliDe C ecco di F ilippo F ara S an M artino S.P.A.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.nr. 12184 del 20 20 ). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023 , nel senso che ove, nel dispositivo, si legge « condanna l a società ricorrente a pagare all ’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna l’Inpsa pagare alla F.lli [OSCURATO:PERSONA] di F ilippo F ara S an M artino [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida nell'importo di € 8.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; Manda alla C
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