CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1978
Cassazione n. 17924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PALERMO il 07/07/1978 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Aleo avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo confutativo e meramen o riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 1 a 4 de:s motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co:r. nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MflO Mai zia