CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 14689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la se_guege (Sentenza' 2o11- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1644/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], -PEC [OSCURATO:EMAIL] ) del foro di Vicenza, come da procura speciale in calce all'originario ricorso; c,-([OSCURATO:PERSONA] S a - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Treviso - intimata E Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12; intimata avverso la sentenza n. 1070/31/14, notificata il 16.10.2014, ct-xt (il 24-.0c- 20/0 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente presentava istanza di rimborso per le somme versate a titolo di concessione governativa ex art. 21 della tabella allegata al d.p.r. n. 641/72, che prevede l'obbligo di corrispondere la somma di euro 12,91 per ogni singola utenza affari e per ogni mese di utenza a titolo di tassa di concessione governativa della licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. A sostegno dell'istanza deduceva che, nelle annualità 2008-2011 aveva versato l'importo di euro 12.819,63, somma, a suo avviso, non dovuta in quanto era venuto meno il presupposto impositivo previsto dalla norma. La contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Treviso il silenzio diniego opposto dall'amministrazione finanziaria la quale accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese. Proposto appello, la C.T.R. del Veneto accoglieva il gravame, riformando la prima decisione, sul principio affermato dalle S.U. della cassazione, n. 9650/2014, secondo le quali "in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013). Le parti intimate non hanno svolte difese. Il P.G. ha concluso per l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.In data 22 febbraio 2022, la società ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore della società ricorrente, munito di procura speciale e da qualificarsi munito dei relativi poteri nonché dall'Agenzia delle Entrate; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c. La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della pubblica udienza (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione dell'ente finanziario alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 40 comma, c.p.c., cit.). Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ( vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte d