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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 dicembre 1995

Cassazione n. 33134/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 15 maggio 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell'interesse all'impugnazione del suo assistito per un provvedimento successivo a lui favorevole del Tribunale di sorveglianza di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 15 maggio 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell'interesse all'impugnazione del suo assistito per un provvedimento successivo a lui favorevole del Tribunale di sorveglianza di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2
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