CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 24443/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro il 9 marzo 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Magisano il 19 giugno 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha sottolineato, in modo pertinente, la potenziale crescente offensività in divenire della piantagione illecitamente coltivata dall'imputato, caratterizzata dalla presenza di cinque piante già in fase di infiorescenza, ciò a riprova della non trascurabile entità del fatto. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.