CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1974
Cassazione n. 02312/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1974 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che egli ha chiesto il ricovero presso una R.E.M.S., come, disposto a titolo di misura di sicurezza nei suoi confronti dal Tribunale di Siracusa con sentenza pronunciata il giorno 14 dicembre 2022 e che tale richiesta è stata respinta trovandosi egli, allo stato, in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per altra causa; Ritenuto, al riguardo, che alla misura di sicurezza è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale, di talché la richiesta di immediata esecuzione della sopra indicata misura di sicurezza è priva di fondamento giuridico stante il chiaro disposto dell'art. 211 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.