CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1977
Cassazione n. 09802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/04/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 3.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 61 n. 11 quater cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del 28/04/2020 e al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente sulla aggravante e recidiva. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). E' inammissibile il primo motivo di ricorso là dove, nel reiterare la doglianza difensiva, non si confronta con la decisione impugnata che ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione in ragione del lasso temporale (due anni) tra le due violazioni di legge ed ha argomentato che la reiterazione non potesse essere stata oggetto di una iniziale ideazione ma fosse imputabile a mera scelta a delinquere. Motivazione congrua e corretta in diritto. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione alla richiesta di un più favorevole bilanciamento in termine di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata e sulla recidiva. La Corte d'appello, a fronte delle deduzioni difensive, ha rilevato il maggior peso delle aggravanti (61 n. 11 quater cod.pen. e della recidiva specifica) a fronte della confessione resa in quadro di flagranza di reato. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo del maggior peso delle aggravanti rispetto al quale il ricorso non si confronta compiutamente e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo delle circostanzi aggravanti. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]