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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05316/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso" [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trento, Sezione riesame, con ordinanza del 15/06/2021 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 14/05/2021 che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup.

2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge (art. 74 d.p.r. 309/90).

Illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza.

L'ordinanza del Tribunale del riesame afferma che il reato associativo risulta dimostrato dalle dichiarazioni del correo [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce al Zarrouki il ruolo di fornitore delle sostanze stupefacenti.

Le dichiarazioni avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili; Chebbi ha attribuito al ricorrente reati in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti mai commessi.

Due sono i reati fine di cui all'art. 73 T.U. stup. contestati: la cessione a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di 100 gr di hashish - e non di cocaina - (episodio 42); cessione del 4/03/2020 di 20 gr di cocaina, 500 gr di eroina e 1 Kg di hashish, sempre a [OSCURATO:PERSONA] (episodio 43).

L'episodio n. 42 non può essere stato commesso dal ricorrente, posto che lo stesso in data 1/03/2020 si trovava a bordo di una nave che lo stava riportando in Italia dalla Tunisia.

Il fatto non è stato peraltro successivamente trasfuso in autonomo capo di imputazione ex art. 73 T.U. stup.

Con riferimento all'episodio 43, l'ordinanza del GIP affermava che la prova del fatto, nonché la prova della connessione dei due episodi, risultasse dalla intercettazione nell'autovettura intestata a Sorrentino della conversazione tra quest'ultimo e Zarrouki, detto Karim, in cui i due facevano riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti avvenute nei giorni precedenti.

È stato accertato che la conversazione non era avvenuta con il ricorrente, bensì con un omonimo.

L'ordinanza impugnata, invece, ha ritenuto il fatto addebitabile all'indagato, sulla base del riscontro da parte degli operatori, mediante osservazione da remoto, di un incontro tra il Chebbi e lo Zarrouki, in data 4/03/2020.

Nelle riprese di videosorveglianza si vede semplicemente che i due si incontrano, non si nota nessuna cessione delle sostanze stupefacenti ed in particolare si vede il ricorrente con un piccolo borsello, non idoneo certamente a trasportare l'ingente quantitativo di stupefacenti.

I due episodi, del resto, sono strettamente collegati e la mancanza della prova dei gravi indizi di colpevolezza, a carico del ricorrente, per uno di essi (il ricorrente si trovava in viaggio sulla nave, in mezzo al mediterraneo e a commettere il fatto era un suo omonimo) automaticamente fa venire meno la loro sussistenza anche per l'altro episodio.

Il venire meno dei gravi indizi di colpevolezza, dei due reati fine contestati, avrebbe dovuto incidere in punto di contestazione del reato associativo. 2.2 Manifesta illogicità della motivazione in punto di attribuibilità a Zarrouki dell'episodio di spaccio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l'errore di persona e la non riferibilità al ricorrente delle conversazioni ambientali poste a fondamento dell'originaria ordinanza cautelare.

L'ordinanza impugnata a fronte del venir meno dei gravi indizi di colpevolezza per i due reati di cui all'art.73 T.U. stup. si ostina ad introdurre tesi (quali quella dell'errore di data e della formulazione del capo di imputazione) sfornite di qualsiasi elemento di prova, in particolare per l'episodio del 4 marzo 2020. 2.

3. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni scritte della Procura Generale della Corte di Cassazione (di inammissibilità del ricorso), il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo, evidenziando come le intercettazioni ambientali sulle quali si era fondata l'ordinanza cautelare originaria non erano relative al ricorrente ma ad un omonimo (la moglie del ricorrente sentita a sommarie informazioni nelle indagini difensive escludeva che la voce captata fosse del marito).

Nonostante il dimostrato errore di persona, quanto al primo episodio, per l'ordinanza impugnata il secondo episodio sarebbe da attribuire, comunque, al ricorrente.

Questo costituisce una contraddizione insuperabile, in quanto chi ha commesso il primo episodio logicamente deve aver commesso anche il secondo.

La chiamata in correità di Chebbi che attribuisce al ricorrente la commissione dei due episodi di cessione di droga non ha nessun riscontro.

Inoltre, per giustificare la custodia domiciliare l'ordinanza fa riferimento ad un reato (la vendita di 100 grammi di coca, del febbraio 2020) diverso da quello per il quale era stata applicata l'originaria misura cautelare (vendita di 100 grammi dì hashish del 1 marzo 2020).

La vendita di cocaina del febbraio 2020 non è stata mai contestata al ricorrente neanche nel decreto di giudizio immediato.

Per il secondo episodio contestato al ricorrente si deve rilevare che il Tribunale del riesame non ha visionato i filmati che dovrebbero dimostrare l'avvenuta cessione dell'ingente quantitativo di stupefacenti, nonostante l'esplicita richiesta della difesa nell'impugnazione.

Nel filmato non si vede lo scambio di droga, soprattutto nella quantità indicata nell'imputazione. 2.

4. Nella memoria l'indagato presenta anche un motivo nuovo.

Manifesta contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova (dichiarazione dell'indagato del 5 maggio 2021 allegate all'istanza di revoca degli arresti domiciliari).

L'acquisto del Zarrouki dal Chebbi, in data 04.03.2020, di pochi grammi di hashish (per un uso personale, del valore di euro 30,00) giustifica il vero motivo dell'incontro tra i due, non la vendita al Chebbi di 1 kg di hashish, 20 gr di cocaina e 30 gr di eroina.

L'ordinanza impugnata ha travisato le dichiarazioni del Zarrouki del 05.05.2021, asserendo l'ammissione, da parte dello stesso, dell'acquisto di 30 grammi di hashish, piuttosto che dell'acquisto di pochi grammi dal valore di 30 euro.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi, reiterativo delle motivazioni del riesame chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato; egli aveva assunto un ruolo strutturato e duraturo all'interno della consorteria criminosa, quale fornitore delle sostanze psicotrope.

Va premesso che In materia di reati associativi, la prova della commissione di reati-fine, di qualunque tipo, non è necessaria ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione. (tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 Ud., dep. 25/03/2021, Rv. 280703 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 40749 del 05/03/2015 Ud., dep. 12/10/2015, Rv. 264826 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24194 del 16/03/2010 Ud., dep. 23/06/2010, Rv. 247660 - 01).

La tesi prospettata dal ricorrente, peraltro, genericamente e con argomentazioni in fatto (l'assenza di prova dei gravi indizi per il primo episodio comporterebbe logicamente l'assenza di gravi indizi anche per il secondo episodio, per il collegamento inscindibile dei due fatti), si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

Le dichiarazioni di Chebbi (che ha indicato il ricorrente quale associato e suo fornitore degli stupefacenti) sono state considerate attendibili perché corroborate da plurimi riscontri esterni.

Nell'addebitare al Zarrouki la cessione di stupefacenti, Chebbi non ha fatto riferimento a date precise per la cessione di 100 grammi di cocaina (episodio che non è quello erroneamente addebitato al ricorrente del 1 marzo 2020, che aveva ad oggetto hashish) ma ha indicato un periodo indicativo (un mese prima del suo arresto) individuabile all'inizio di febbraio del 2020, epoca nella quale il ricorrente era sicuramente in Italia a Trento.

Quanto all'episodio n. 43, l'incontro tra i due soggetti - per la cessione delle droghe - trova riscontro nelle riprese degli operanti, che hanno assistito mediante appostamento effettuato da remoto.

Non è rilevante che non sia stata ripresa la cessione delle sostanze stupefacenti.

Il ricorrente si è recato all'incontro con la propria autovettura, appare pertanto condivisibile la prospettazione dell'ordinanza impugnata sul probabile occultamento delle sostanze nel veicolo, tenuto anche conto che l'incontro è avvenuto in orario diurno, sulla pubblica via.

3. Il Tribunale del riesame non ha dato rilevanza, in assenza di elementi oggettivi rinvenibili negli atti di indagine, alla diversa prospettazione dell'indagato, anche in considerazione di una iniziale confessione poi ritirata, sul motivo dell'incontro con il Chebbi in data 4/03/20, ossia sul presunto acquisto della sostanza stupefacente ad uso personale di Zarroukí dal Chebbi. 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

4. Il Tribunale del riesame con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, ha logicamente individuato i gravi indizi di colpevolezza, sia per la cessione della droga del 4/03/20 e sia per il reato associativo, nelle dichiarazioni di Chebbi, riscontrate dalle riprese dell'incontro tra il ricorrente e Chebbi e ha logicamente escluso che la non riferibilítà dell'episodio del 1 marzo 2020 (per errore di persona) fosse tale da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante sulla reale portata della cessione del 4 marzo 2020 e sulla partecipazione del ricorrente all'associazione criminale.

Il ricorrente non si confronta con tale motivazione.

5. Nessun travisamento della prova risulta denunciato in appello e, pertanto, in questa sede non può trovare ingresso una valutazione del denunciato travisamento (delle dichiarazioni del ricorrente del 5 maggio 2021 allegate all'istanza di revoca degli arresti domiciliari): «La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito.

Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" - nella specie il tribunale del riesame - gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati» (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 - dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 23573301).

Il ricorrente, del resto, non prospetta nemmeno la decisività della prova travisata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso" [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, Sezione riesame, con ordinanza del 15/06/2021 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 14/05/2021 che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge (art. 74 d.p.r. 309/90). Illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza del Tribunale del riesame afferma che il reato associativo risulta dimostrato dalle dichiarazioni del correo [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce al Zarrouki il ruolo di fornitore delle sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili; Chebbi ha attribuito al ricorrente reati in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti mai commessi. Due sono i reati fine di cui all'art. 73 T.U. stup. contestati: la cessione a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di 100 gr di hashish - e non di cocaina - (episodio 42); cessione del 4/03/2020 di 20 gr di cocaina, 500 gr di eroina e 1 Kg di hashish, sempre a [OSCURATO:PERSONA] (episodio 43). L'episodio n. 42 non può essere stato commesso dal ricorrente, posto che lo stesso in data 1/03/2020 si trovava a bordo di una nave che lo stava riportando in Italia dalla Tunisia. Il fatto non è stato peraltro successivamente trasfuso in autonomo capo di imputazione ex art. 73 T.U. stup. Con riferimento all'episodio 43, l'ordinanza del GIP affermava che la prova del fatto, nonché la prova della connessione dei due episodi, risultasse dalla intercettazione nell'autovettura intestata a Sorrentino della conversazione tra quest'ultimo e Zarrouki, detto Karim, in cui i due facevano riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti avvenute nei giorni precedenti. È stato accertato che la conversazione non era avvenuta con il ricorrente, bensì con un omonimo. L'ordinanza impugnata, invece, ha ritenuto il fatto addebitabile all'indagato, sulla base del riscontro da parte degli operatori, mediante osservazione da remoto, di un incontro tra il Chebbi e lo Zarrouki, in data 4/03/2020. Nelle riprese di videosorveglianza si vede semplicemente che i due si incontrano, non si nota nessuna cessione delle sostanze stupefacenti ed in particolare si vede il ricorrente con un piccolo borsello, non idoneo certamente a trasportare l'ingente quantitativo di stupefacenti. I due episodi, del resto, sono strettamente collegati e la mancanza della prova dei gravi indizi di colpevolezza, a carico del ricorrente, per uno di essi (il ricorrente si trovava in viaggio sulla nave, in mezzo al mediterraneo e a commettere il fatto era un suo omonimo) automaticamente fa venire meno la loro sussistenza anche per l'altro episodio. Il venire meno dei gravi indizi di colpevolezza, dei due reati fine contestati, avrebbe dovuto incidere in punto di contestazione del reato associativo. 2.2 Manifesta illogicità della motivazione in punto di attribuibilità a Zarrouki dell'episodio di spaccio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l'errore di persona e la non riferibilità al ricorrente delle conversazioni ambientali poste a fondamento dell'originaria ordinanza cautelare. L'ordinanza impugnata a fronte del venir meno dei gravi indizi di colpevolezza per i due reati di cui all'art.73 T.U. stup. si ostina ad introdurre tesi (quali quella dell'errore di data e della formulazione del capo di imputazione) sfornite di qualsiasi elemento di prova, in particolare per l'episodio del 4 marzo 2020. 2. 3. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni scritte della Procura Generale della Corte di Cassazione (di inammissibilità del ricorso), il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo, evidenziando come le intercettazioni ambientali sulle quali si era fondata l'ordinanza cautelare originaria non erano relative al ricorrente ma ad un omonimo (la moglie del ricorrente sentita a sommarie informazioni nelle indagini difensive escludeva che la voce captata fosse del marito). Nonostante il dimostrato errore di persona, quanto al primo episodio, per l'ordinanza impugnata il secondo episodio sarebbe da attribuire, comunque, al ricorrente. Questo costituisce una contraddizione insuperabile, in quanto chi ha commesso il primo episodio logicamente deve aver commesso anche il secondo. La chiamata in correità di Chebbi che attribuisce al ricorrente la commissione dei due episodi di cessione di droga non ha nessun riscontro. Inoltre, per giustificare la custodia domiciliare l'ordinanza fa riferimento ad un reato (la vendita di 100 grammi di coca, del febbraio 2020) diverso da quello per il quale era stata applicata l'originaria misura cautelare (vendita di 100 grammi dì hashish del 1 marzo 2020). La vendita di cocaina del febbraio 2020 non è stata mai contestata al ricorrente neanche nel decreto di giudizio immediato. Per il secondo episodio contestato al ricorrente si deve rilevare che il Tribunale del riesame non ha visionato i filmati che dovrebbero dimostrare l'avvenuta cessione dell'ingente quantitativo di stupefacenti, nonostante l'esplicita richiesta della difesa nell'impugnazione. Nel filmato non si vede lo scambio di droga, soprattutto nella quantità indicata nell'imputazione. 2. 4. Nella memoria l'indagato presenta anche un motivo nuovo. Manifesta contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova (dichiarazione dell'indagato del 5 maggio 2021 allegate all'istanza di revoca degli arresti domiciliari). L'acquisto del Zarrouki dal Chebbi, in data 04.03.2020, di pochi grammi di hashish (per un uso personale, del valore di euro 30,00) giustifica il vero motivo dell'incontro tra i due, non la vendita al Chebbi di 1 kg di hashish, 20 gr di cocaina e 30 gr di eroina. L'ordinanza impugnata ha travisato le dichiarazioni del Zarrouki del 05.05.2021, asserendo l'ammissione, da parte dello stesso, dell'acquisto di 30 grammi di hashish, piuttosto che dell'acquisto di pochi grammi dal valore di 30 euro. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi, reiterativo delle motivazioni del riesame chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato; egli aveva assunto un ruolo strutturato e duraturo all'interno della consorteria criminosa, quale fornitore delle sostanze psicotrope. Va premesso che In materia di reati associativi, la prova della commissione di reati-fine, di qualunque tipo, non è necessaria ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione. (tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 Ud., dep. 25/03/2021, Rv. 280703 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 40749 del 05/03/2015 Ud., dep. 12/10/2015, Rv. 264826 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24194 del 16/03/2010 Ud., dep. 23/06/2010, Rv. 247660 - 01). La tesi prospettata dal ricorrente, peraltro, genericamente e con argomentazioni in fatto (l'assenza di prova dei gravi indizi per il primo episodio comporterebbe logicamente l'assenza di gravi indizi anche per il secondo episodio, per il collegamento inscindibile dei due fatti), si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Le dichiarazioni di Chebbi (che ha indicato il ricorrente quale associato e suo fornitore degli stupefacenti) sono state considerate attendibili perché corroborate da plurimi riscontri esterni. Nell'addebitare al Zarrouki la cessione di stupefacenti, Chebbi non ha fatto riferimento a date precise per la cessione di 100 grammi di cocaina (episodio che non è quello erroneamente addebitato al ricorrente del 1 marzo 2020, che aveva ad oggetto hashish) ma ha indicato un periodo indicativo (un mese prima del suo arresto) individuabile all'inizio di febbraio del 2020, epoca nella quale il ricorrente era sicuramente in Italia a Trento. Quanto all'episodio n. 43, l'incontro tra i due soggetti - per la cessione delle droghe - trova riscontro nelle riprese degli operanti, che hanno assistito mediante appostamento effettuato da remoto. Non è rilevante che non sia stata ripresa la cessione delle sostanze stupefacenti. Il ricorrente si è recato all'incontro con la propria autovettura, appare pertanto condivisibile la prospettazione dell'ordinanza impugnata sul probabile occultamento delle sostanze nel veicolo, tenuto anche conto che l'incontro è avvenuto in orario diurno, sulla pubblica via. 3. Il Tribunale del riesame non ha dato rilevanza, in assenza di elementi oggettivi rinvenibili negli atti di indagine, alla diversa prospettazione dell'indagato, anche in considerazione di una iniziale confessione poi ritirata, sul motivo dell'incontro con il Chebbi in data 4/03/20, ossia sul presunto acquisto della sostanza stupefacente ad uso personale di Zarroukí dal Chebbi. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 4. Il Tribunale del riesame con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, ha logicamente individuato i gravi indizi di colpevolezza, sia per la cessione della droga del 4/03/20 e sia per il reato associativo, nelle dichiarazioni di Chebbi, riscontrate dalle riprese dell'incontro tra il ricorrente e Chebbi e ha logicamente escluso che la non riferibilítà dell'episodio del 1 marzo 2020 (per errore di persona) fosse tale da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante sulla reale portata della cessione del 4 marzo 2020 e sulla partecipazione del ricorrente all'associazione criminale. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione. 5. Nessun travisamento della prova risulta denunciato in appello e, pertanto, in questa sede non può trovare ingresso una valutazione del denunciato travisamento (delle dichiarazioni del ricorrente del 5 maggio 2021 allegate all'istanza di revoca degli arresti domiciliari): «La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" - nella specie il tribunale del riesame - gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati» (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 - dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 23573301). Il ricorrente, del resto, non prospetta nemmeno la decisività della prova travisata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara in
Sentenza Cassazione n. 05316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris