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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02425/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3190/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Flaminia, n. 388 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via D. Chelini, n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1558/2019 depositata il 27/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione , affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1558/2019 del 27 giugno 2 019 con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigetta to il gravame da essa proposto avverso la sentenza del 17 marzo 2016 con cui il Tribunale di Catania ha respinto la domanda volta ad ottenere la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] ( utilizzatore del trattore usato Mercedes 1850, targato a [OSCURATO:TARGA], in forza di contratto di leasing concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] finanziarie s.p.a. sulla base della garanzia di essa [OSCURATO:SOCIETA]. ) al pagamento delle somme dovute a titolo di pagamento dei canoni di leasing v ersati alla detta società finanziaria stante la perdurante morosità del medesimo, nonché al risarcimento dei danni subiti a causa dell’escussione della prestata garanzia.

Resiste con controricorso il Coco. 2.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente ed il resistente hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto osservato che il ricorrente espone da p. 1 a 3 la Sintesi dei motivi , così indicati: 1.Violazione degli art. 166 e 167 cod. p roc . c iv . in relazione all'art. 360, n.3, cod.proc. c iv .

Lamenta che la corte d ’appello h a errato a ritenere ammissibili in giudizio, anche traendone elementi a supporto del suo convincimento, allegazioni e produzioni documentali tardive, posto che il Coco si era costituito nel corso della prima udienza , come immediatamente eccepito da [OSCURATO:SOCIETA]. nel verbale della prima udienza in primo grado e nella prima memoria ex art. 183 cpc, VI co., versata nel primo termine nel giudizio di primo grado.

Anche quanto eccepito dall’allora convenuto Coco in ordine alla asserita insussistenza del contratto costituisce una eccezione specifica che - ancorché non vera nel nostro caso - eventualmente andava tempestivamente proposta entro il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. e 167, II co., c.p.c., al pari di tutte le altre eccezioni formulate tardivamente da controparte (ancorché infondate e non provate) in comparsa di costituzione in primo grado (p. 2 del ricorso).

2. Violazione dell'art. 1 83 c od. proc. civ., co mma 6, in relazione all'art. 360, n.3, cod. p roc . c iv . e 360, n. 5, c od . p roc . civ.

Lamenta che la corte d’appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agito esclusivamente nella qualità di garante ed ha conseguentemente escluso di poterne accogliere la domanda di restituzione somme attraverso una sua possibile diversa qualificazione che giustificasse un diverso titolo su cui fondare l'obbligo di pagamento del convenuto Coco , come invece richiesto con la prima memoria ex art. 183 cod.p roc. c iv ., comma 6, primo termine.

3. Falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc. c iv .

Lamenta che la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere il contratto dedotto dalla COVIN come garanzia atipica e per l’effetto accogliere la domanda di Covin, in allora parte appellante, invece di apoditticamente ritenere l’estraneità dell'utilizzatore Coco rispetto al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la Covin medesima (così p. 4 della sentenza impugnata).

2. Deve porsi ulteriormente in rilievo che da p. 8 a p. 12 del ricorso, sotto l’intitolazione Motivi di impugnazione , il ricorrente svolge una articolata censura con riferimento seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata: A tale conclusione soccorre anche l'interpretazione esegetica del contratto intercorso, laddove, nella determinazione del prezzo di riacquisto non viene fatto riferimento al debito dell'utilizzatore, ma al valore venale del bene ridotto percentualmente rispetto al costo iniziale; somma, tra l'altro, restituita dalla società finanziaria all'utilizzatore al fine di essere detratto dal suo debito complessivo, a comprova dell’estraneità dell’utilizzatore al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. (v. p. 4 della sentenza), evidenziando che in questo passo della sentenza ci sono almeno cinque errori: -la errata lettura ed interpretazione del doc.3 del fascicolo di primo grado ove il prospetto allegato fa riferimento proprio ai "canoni" dell'utilizzatore e non già ad una non vera ed imprecisata riduzione percentuale; - i l g iudice non poteva tener conto della somma asseritamente "restituita" da [OSCURATO:PERSONA] al Coco stante la decadenza dall'eccezione maturata a carico di quest'ultimo per la tardività della costituzione; -incomprensibile appare l'affermazione della Corte catanese stante che la restituzione di una somma all’utilizzatore dalla società di leasing nulla prova contro la [OSCURATO:SOCIETA] rientrando nei contenuti contrattuali del contratto di leasing bilaterale Coco/[OSCURATO:PERSONA]; - caso mai ciò avvalorerebbe la correttezza della posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., stante che al Coco sarebbero state restituite le somme percepite in più dalla società di leasing come se il contratto fosse stato integralmente adempiuto dal Coco, ovvero pagati integralmente tutti i canoni ma risolto anticipatamente il contratto all'utilizzatore viene rimborsato il quid pluris eccedente il reale utilizzo, cosa che è avvenuta proprio per l'intervento sostitutivo/integrativo, coattivamente ottenuto, della [OSCURATO:SOCIETA].; - proprio dalla ricostruzione fatta dal Giudice dell'appello si perviene all'aberrazione che il Coco, grazie all'intervento della [OSCURATO:SOCIETA]., si sia liberato delle proprie obbligazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ma ci ha pure guadagnato ottenendo la restituzione delle somme percepite in più dalla società di leasing attraverso il meccanismo del patto di riacquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. che così facendo ha saldato il debito del Coco mettendo quest'ultimo nella condizione di aver totalmente adempiuto a tutte le sue obbligazioni, nei confronti della finanziaria, e dovendo lo stesso riottenere quanto pagato in più (recte: dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per l'esatto adempimento di tutte le rate non pagate ma con il contratto risolto anticipatamente .

3. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, n el giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1– il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunziala parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purché nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge( v.

Cass., Sez.

Un., 24/7/2013, n. 17931 ).

In applicazione di tali principi, tutte le doglianze del ricorrente, come sopra riportate, possono quindi essere ritenute ammissibili.

4. Passando quindi allo scrutinio delle singole censure che compongono il ricorso, va rilevato che il primo motivo è infondato.

Parte ricorrente, infatti, non distingue tra le eccezioni in senso proprio e tecnico e cd. mere difese.

Dalla prospettazione contenut a nel motivo, risulta che, costituendosi alla prima udienza del giudizio di primo grado, il convenuto Coco non ha chiesto di tener conto di un fatto idoneo ad estinguere o modificare il diritto azionato da controparte né ha formulato una domanda nuova, fatti che avrebbero dato luogo ad un’eccezione in senso stretto, ma ha invece esercitato un a mera attività difensiva, che si esaurisce nella deduzione di carenza del diritto azionato in violazione del principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697, comma 1, del cod. civ., e che in quanto tale non può essere considerata tardiva (Cass. civ., S.U., 16/02/2016, n. 2951).

Il riferimento poi al fatto che il convenuto abbia eccepito l’insussistenza del contratto è svolto in maniera generica, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

5. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Il ricorrente lamenta in entrambi che la corte di merito ha errato nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agito in giudizio esclusivamente nella sua qualità di garante, omettendo di considerare un diverso titolo su cui fondare l’obbligo del pagamento del convenuto Coco in suo favore.

Tuttavia la censura non coglie tutte le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.

Invero, la corte di merito ha, più ampiamente, motivato nel senso della infondatezza della domanda per mancata dimostrazione del titolo di garanzia in base al quale l’appellante ha agito (così p. 4 della sentenza impugnata).

Ha inoltre escluso, sulla base di molteplici risultanze probatorie, un collegamento negoziale tra il leasing ed il patto di riacquisto ed ha analizzato il contenuto del patto di riacquisto intercorso tra Covin e [OSCURATO:PERSONA], desumendone espressamente la estraneità dell’utilizzatore al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la concedente [OSCURATO:SOCIETA] (v. sempre p. 4).

Le allegazioni tuttedi Covin, pur emendate in prima memoria ex art. 183cod. proc. civ., danno pur sempre per presupposto un collegamento negoziale tra leasing e patto di riacquisto a lati fini di garanzia, smentito tuttavia dalle risultanze probatorie acquisite ed analiticamente esaminate nella sentenza impugnata con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che è pervenuta ad affermare l’infondatezza della domanda di Covin per carenza di prova.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per un verso, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l’omessa specifica impugnazione di una delle ragioni, rende inammissibile per difetto d’interesse le censure relative alle ragioni esplicitamente oggetto di doglianza, perché queste ultime non potrebbero mai condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate (es. intervenuta definizione agevolata della pretesa recata dai precedenti avvisi di accertamento prodromici rispetto alla cartella di pagamento), all’annullamento della pronuncia (v.

Cass., 06/07/2020, n. 13880).

Per altro verso, costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita.

6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari , oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3190/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Flaminia, n. 388 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via D. Chelini, n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1558/2019 depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione , affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1558/2019 del 27 giugno 2 019 con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigetta to il gravame da essa proposto avverso la sentenza del 17 marzo 2016 con cui il Tribunale di Catania ha respinto la domanda volta ad ottenere la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] ( utilizzatore del trattore usato Mercedes 1850, targato a [OSCURATO:TARGA], in forza di contratto di leasing concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] finanziarie s.p.a. sulla base della garanzia di essa [OSCURATO:SOCIETA]. ) al pagamento delle somme dovute a titolo di pagamento dei canoni di leasing v ersati alla detta società finanziaria stante la perdurante morosità del medesimo, nonché al risarcimento dei danni subiti a causa dell’escussione della prestata garanzia. Resiste con controricorso il Coco. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ed il resistente hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto osservato che il ricorrente espone da p. 1 a 3 la Sintesi dei motivi , così indicati: 1.Violazione degli art. 166 e 167 cod. p roc . c iv . in relazione all'art. 360, n.3, cod.proc. c iv . Lamenta che la corte d ’appello h a errato a ritenere ammissibili in giudizio, anche traendone elementi a supporto del suo convincimento, allegazioni e produzioni documentali tardive, posto che il Coco si era costituito nel corso della prima udienza , come immediatamente eccepito da [OSCURATO:SOCIETA]. nel verbale della prima udienza in primo grado e nella prima memoria ex art. 183 cpc, VI co., versata nel primo termine nel giudizio di primo grado. Anche quanto eccepito dall’allora convenuto Coco in ordine alla asserita insussistenza del contratto costituisce una eccezione specifica che - ancorché non vera nel nostro caso - eventualmente andava tempestivamente proposta entro il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. e 167, II co., c.p.c., al pari di tutte le altre eccezioni formulate tardivamente da controparte (ancorché infondate e non provate) in comparsa di costituzione in primo grado (p. 2 del ricorso). 2. Violazione dell'art. 1 83 c od. proc. civ., co mma 6, in relazione all'art. 360, n.3, cod. p roc . c iv . e 360, n. 5, c od . p roc . civ. Lamenta che la corte d’appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agito esclusivamente nella qualità di garante ed ha conseguentemente escluso di poterne accogliere la domanda di restituzione somme attraverso una sua possibile diversa qualificazione che giustificasse un diverso titolo su cui fondare l'obbligo di pagamento del convenuto Coco , come invece richiesto con la prima memoria ex art. 183 cod.p roc. c iv ., comma 6, primo termine. 3. Falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc. c iv . Lamenta che la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere il contratto dedotto dalla COVIN come garanzia atipica e per l’effetto accogliere la domanda di Covin, in allora parte appellante, invece di apoditticamente ritenere l’estraneità dell'utilizzatore Coco rispetto al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la Covin medesima (così p. 4 della sentenza impugnata). 2. Deve porsi ulteriormente in rilievo che da p. 8 a p. 12 del ricorso, sotto l’intitolazione Motivi di impugnazione , il ricorrente svolge una articolata censura con riferimento seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata: A tale conclusione soccorre anche l'interpretazione esegetica del contratto intercorso, laddove, nella determinazione del prezzo di riacquisto non viene fatto riferimento al debito dell'utilizzatore, ma al valore venale del bene ridotto percentualmente rispetto al costo iniziale; somma, tra l'altro, restituita dalla società finanziaria all'utilizzatore al fine di essere detratto dal suo debito complessivo, a comprova dell’estraneità dell’utilizzatore al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. (v. p. 4 della sentenza), evidenziando che in questo passo della sentenza ci sono almeno cinque errori: -la errata lettura ed interpretazione del doc.3 del fascicolo di primo grado ove il prospetto allegato fa riferimento proprio ai "canoni" dell'utilizzatore e non già ad una non vera ed imprecisata riduzione percentuale; - i l g iudice non poteva tener conto della somma asseritamente "restituita" da [OSCURATO:PERSONA] al Coco stante la decadenza dall'eccezione maturata a carico di quest'ultimo per la tardività della costituzione; -incomprensibile appare l'affermazione della Corte catanese stante che la restituzione di una somma all’utilizzatore dalla società di leasing nulla prova contro la [OSCURATO:SOCIETA] rientrando nei contenuti contrattuali del contratto di leasing bilaterale Coco/[OSCURATO:PERSONA]; - caso mai ciò avvalorerebbe la correttezza della posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., stante che al Coco sarebbero state restituite le somme percepite in più dalla società di leasing come se il contratto fosse stato integralmente adempiuto dal Coco, ovvero pagati integralmente tutti i canoni ma risolto anticipatamente il contratto all'utilizzatore viene rimborsato il quid pluris eccedente il reale utilizzo, cosa che è avvenuta proprio per l'intervento sostitutivo/integrativo, coattivamente ottenuto, della [OSCURATO:SOCIETA].; - proprio dalla ricostruzione fatta dal Giudice dell'appello si perviene all'aberrazione che il Coco, grazie all'intervento della [OSCURATO:SOCIETA]., si sia liberato delle proprie obbligazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ma ci ha pure guadagnato ottenendo la restituzione delle somme percepite in più dalla società di leasing attraverso il meccanismo del patto di riacquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. che così facendo ha saldato il debito del Coco mettendo quest'ultimo nella condizione di aver totalmente adempiuto a tutte le sue obbligazioni, nei confronti della finanziaria, e dovendo lo stesso riottenere quanto pagato in più (recte: dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per l'esatto adempimento di tutte le rate non pagate ma con il contratto risolto anticipatamente . 3. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, n el giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1– il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunziala parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purché nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge( v. Cass., Sez. Un., 24/7/2013, n. 17931 ). In applicazione di tali principi, tutte le doglianze del ricorrente, come sopra riportate, possono quindi essere ritenute ammissibili. 4. Passando quindi allo scrutinio delle singole censure che compongono il ricorso, va rilevato che il primo motivo è infondato. Parte ricorrente, infatti, non distingue tra le eccezioni in senso proprio e tecnico e cd. mere difese. Dalla prospettazione contenut a nel motivo, risulta che, costituendosi alla prima udienza del giudizio di primo grado, il convenuto Coco non ha chiesto di tener conto di un fatto idoneo ad estinguere o modificare il diritto azionato da controparte né ha formulato una domanda nuova, fatti che avrebbero dato luogo ad un’eccezione in senso stretto, ma ha invece esercitato un a mera attività difensiva, che si esaurisce nella deduzione di carenza del diritto azionato in violazione del principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697, comma 1, del cod. civ., e che in quanto tale non può essere considerata tardiva (Cass. civ., S.U., 16/02/2016, n. 2951). Il riferimento poi al fatto che il convenuto abbia eccepito l’insussistenza del contratto è svolto in maniera generica, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. 5. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Il ricorrente lamenta in entrambi che la corte di merito ha errato nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agito in giudizio esclusivamente nella sua qualità di garante, omettendo di considerare un diverso titolo su cui fondare l’obbligo del pagamento del convenuto Coco in suo favore. Tuttavia la censura non coglie tutte le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Invero, la corte di merito ha, più ampiamente, motivato nel senso della infondatezza della domanda per mancata dimostrazione del titolo di garanzia in base al quale l’appellante ha agito (così p. 4 della sentenza impugnata). Ha inoltre escluso, sulla base di molteplici risultanze probatorie, un collegamento negoziale tra il leasing ed il patto di riacquisto ed ha analizzato il contenuto del patto di riacquisto intercorso tra Covin e [OSCURATO:PERSONA], desumendone espressamente la estraneità dell’utilizzatore al patto di riacquisto concordato dalla società finanziaria con la concedente [OSCURATO:SOCIETA] (v. sempre p. 4). Le allegazioni tuttedi Covin, pur emendate in prima memoria ex art. 183cod. proc. civ., danno pur sempre per presupposto un collegamento negoziale tra leasing e patto di riacquisto a lati fini di garanzia, smentito tuttavia dalle risultanze probatorie acquisite ed analiticamente esaminate nella sentenza impugnata con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che è pervenuta ad affermare l’infondatezza della domanda di Covin per carenza di prova. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per un verso, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l’omessa specifica impugnazione di una delle ragioni, rende inammissibile per difetto d’interesse le censure relative alle ragioni esplicitamente oggetto di doglianza, perché queste ultime non potrebbero mai condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate (es. intervenuta definizione agevolata della pretesa recata dai precedenti avvisi di accertamento prodromici rispetto alla cartella di pagamento), all’annullamento della pronuncia (v. Cass., 06/07/2020, n. 13880). Per altro verso, costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita. 6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari , oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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