CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che il 14/2/2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto che li aveva riconosciuti responsabili - in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], già condannato come il fratello Mariolino per delitti determinati da motivi di lucro - del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per essere stati rinvenuti in possesso di arnesi atti allo scasso di cui non sapevano giustificare la provenienza. 2. Il ricorso dell'Alasia si fonda su un unico motivo di impugnazione, con il quale vengono dedotti la violazione di legge e/o il vizio di motivazione in ordine all'asserita contraddittorietà della prova circa l'effettiva consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di strumenti da scasso all'interno dell'automobile sulla quale viaggiava. Si evidenzia nel ricorso che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo su cui i tre viaggiavano, si era assunto l'esclusiva responsabilità del fatto, negando che gli odierni ricorrenti fossero a conoscenza della presenza, all'interno dell'abitacolo, degli arnesi che erano occultati in un vano portaoggetti non visibile all'esterno. Sul punto, il ricorrente contesta l'idoneità delle dichiarazioni del teste mar.11o Colle a dimostrare la possibilità dell'immediata percezione della presenza nel veicolo di strumenti da scasso immediatamente visibili. 3. Il ricorso del Cavazza, invece, è affidato a cinque motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 707 cod. pen., per essersi riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente pur nel difetto di consapevolezza della qualità di condannato del concorrente e del fatto che questo detenesse arnesi atti allo scasso, la cui presenza si assume "debitamente celata" all'interno del quadro. 3.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., per essere la scriminate compatibile con il reato di cui si tratta ed invece negata senza adeguatamente considerare lo stato di incensuratezza del Cavazza ed il fatto che questo sedeva sul sedile posteriore del veicolo. 3.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3.4. Violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere distinta da quella del coimputato, valorizzando l'incensuratezza, la giovane età e la "collaborazione" del Cavazza 3.5. Con il quinto motivo il Cavazza ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine a ciascuno degli elementi oggetto dei precedenti motivi: la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen.; il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131 bis cod. pen. ; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 4.1. La sentenza impugnata ha valorizzato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, la deposizione testimoniale del mar.11o Colle, componente di una delle pattuglie intervenute in occasione dell'episodio di cui si tratta, che ha riferito di un servizio con due equipaggi predisposto per individuare un veicolo che era stato segnalato aggirarsi da "un lasso di tempo significativo" in località Giannella. L'autovettura dei ricorrenti veniva avvistata proprio mentre si aggirava per le stradine secondarie del cd. tombolo della Giannella, tra le ville isolate, ed i tre occupanti del veicolo avevano giustificato la loro presenza sul posto asserendo di essere diretti verso il mare per cercare un po' di ragazze, benché nessuno di loro fosse adeguatamente abbigliato o avesse comunque l'occorrente per una gita al mare. Tale circostanza aveva indotto gli operanti a procedere a perquisizione del veicolo, ed il predetto teste aveva così immediatamente constatato che il quadro della strumentazione non era chiuso bene ed era leggermente sporgente, tanto che, appena toccato, si apriva rivelando la presenza di numerosi oggetti atti allo scasso, quali una torcia elettrica, alcuni cacciaviti, guanti da lavoro, una smerigliatrice elettrica a filo, 17 dischi da smerigliatrice e due ricetrasmittenti. Alla luce di tali circostanze, pertanto, con un percorso argomentativo tutt'altro che illogico i giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del teste Colle in ordine all'imperfetta apertura del quadro della strumentazione, leggermente sporgente, idonee a confermare la piena consapevolezza, da parte di tutti gli occupanti l'abitacolo, della presenza degli arnesi atti allo scasso sequestrati, risultando verosimilmente volte soltanto a scagionare i familiari le dichiarazioni con le quali [OSCURATO:PERSONA] si è attribuito l'esclusiva disponibilità degli arnesi. Del pari priva di illogicità evidenti deve ritenersi anche la valutazione secondo cui anche gli stretti vincoli di natura familiare tra i tre non consentivano nemmeno di ipotizzare che il Cavazza, nipote degli Alasia, fosse all'oscuro dei precedenti penali per reati contro il patrimonio da cui erano gravati i predetti. Il ricorso del Cavazza intende contrastare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito adducendo unicamente le risultanze del verbale di sequestro, dal quale emerge la circostanza che i verbalizzanti ebbero a "smontare" il quadro della strumentazione al cui interno erano riposti gli arnesi da scasso di cui si tratta, circostanza in alcun modo incompatibile con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Tale censura, così come anche il primo motivo del ricorso dell'Alasia, pertanto, vanno riconosciuti inammissibili perché volti unicamente a prospettare "riletture" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esulano dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). 4.2. Analogamente, con valutazione discrezionale immune da alcuna evidente illogicità la Corte territoriale ha desunto dalle caratteristiche dei luoghi ove i ricorrenti si aggiravano nel possesso di arnesi atti allo scasso e dalla tipologia di questi, elementi sintomatici della significativa entità del pericolo, tale da giustificare il mancato riconoscimento dell'invocata scrinninante di cui all'art. 131 bis cod. pen.: si tratta di valutazione discrezionale non censurabile in questa sede, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità ai fini della configurabilità della suddetta causa di esclusione della punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).4.3. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dall'intensità del pericolo provocato dal reato e, pertanto, con motivazione esente da manifesta illogicità, come tale insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 4.4. Inammissibili sono anche le censure rivolte dal ricorso del Cavazza al trattamento sanzionatorio, analogo a quello dell'Alasia, nonostante l'incensuratezza e la giovane età del ricorrente, non potendosi ritenere in alcun modo irragionevoli o paradossali le valutazioni dei giudici di merito che hanno ritenuto l'incensuratezza e la giovane età del predetto ricorrente recessive rispetto alle modalità del fatto ed all'entità del pericolo, irrogando comunque una pena vicina ai minimi edittali e valorizzando l'incensuratezza del Cavazza con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi medesimi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della