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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2014

Cassazione n. 25167/2026

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orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli che riformava parzialmente la sentenza di condanna del tribunale diNapoli Nord, riformandola mediante riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo73 comma quinto DPR 309/90 con rideterminazione della pena e conferma dellasentenza del resto.Si propone un unico motivo per vizio di motivazione.

Si deduce l'omessavalutazione delle ragioni a sostegno del secondo motivo d'appello, cheriguardava la concessione delle attenuanti generiche.

Il motivo è del tuttogenerico laddove si rivendicano soltanto comportamenti processuali ed extraprocessuali non meglio specificati, rinviandosi in proposito al motivo di appellononostante la giurisprudenza in tema di inadeguatezza, in sede di ricorso perCassazione, del mero rinvio ai motivi l'appello.

Infatti è inammissibile il ricorsoper cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da partedel giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame,rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine diconsentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte esulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep.04/09/2015 ) Rv. 264879 – 01 B).In ogni caso è adeguata la motivazione che valorizza negativamente lapersonalità della ricorrente evidenziando la capacità a delinquere per l'esistenzadi due precedenti per truffa.

E si aggiunge inoltre, che la condotta processualenon merita considerazioni positive in assenza di alcuna confessione e di altrielementi positivi e su tale aspetto non c'è specifica confutazione.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli che riformava parzialmente la sentenza di condanna del tribunale diNapoli Nord, riformandola mediante riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo73 comma quinto DPR 309/90 con rideterminazione della pena e conferma dellasentenza del resto.Si propone un unico motivo per vizio di motivazione. Si deduce l'omessavalutazione delle ragioni a sostegno del secondo motivo d'appello, cheriguardava la concessione delle attenuanti generiche. Il motivo è del tuttogenerico laddove si rivendicano soltanto comportamenti processuali ed extraprocessuali non meglio specificati, rinviandosi in proposito al motivo di appellononostante la giurisprudenza in tema di inadeguatezza, in sede di ricorso perCassazione, del mero rinvio ai motivi l'appello. Infatti è inammissibile il ricorsoper cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da partedel giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame,rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine diconsentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte esulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep.04/09/2015 ) Rv. 264879 – 01 B).In ogni caso è adeguata la motivazione che valorizza negativamente lapersonalità della ricorrente evidenziando la capacità a delinquere per l'esistenzadi due precedenti per truffa. E si aggiunge inoltre, che la condotta processualenon merita considerazioni positive in assenza di alcuna confessione e di altrielementi positivi e su tale aspetto non c'è specifica confutazione.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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