CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2018
Cassazione n. 25351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28572/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 45/2018depositata il 23/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.28572/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Campobasso, a conferma della pronuncia del Tribunale di Larino, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CIPAG), dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA], geometra, di usufruire dello sgravio contributivo -nella misura del 60% - previsto dall’art. 6 co.4 bisdel d.l. n. 185 del 2008, conv. il l. n. 2 del 2009, in favore di chi all’epoca operava nelle aree del cratere sismico; la cassazionedella sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost.”, per essere, la pronuncia d’appello, fondata su formula “pigra” e con motivazione inesistente; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 6 del d.l. 185/2009 conv. in l. 2/2009, art. 3 del d.l. n.162/2008, conv. n l. 249/2008, art. 6 del d.l. 263/2006, conv. in l. n. 290/2006”, per non avere, la Corte territoriale, tenuto conto dell’estraneità della CIPAG alla disciplina normativa concernente i benefici derivanti dallo svolgimento dell’attività nell’area del cratere; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. n. 162/2008, conv. in l. n. 249/2008, art. 1 del d.l.vo n. 590/1994”, per non avere, la Corte d’appello considerato che le regole concernenti i requisiti per l’iscrizione e gli obblighi contributivi nei confronti della CIPAG sono dalla legge devoluti all’autonomia regolamentare della stessa a tutela del conseguimento dell’equilibrio di bilancio, essendo, la Cassa in parola, esclusa dall’accesso a finanziamenti pubblici, diretti e indiretti; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co.1 d.lg.vo 509/1994 –L’autodichia dell’ente – Arresto della giurisprudenza di legittimità”, per non avere, la Corte territoriale, considerato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di autodichia delle casse previdenziali privatizzate; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co.12, l. n. 335/1995” per avere, la pronuncia gravata, deciso in palese violazione della normativa in materia di equilibrio di bilancio cui tutte le Casse previdenziali privatizzate risultano tenute per legge; le censure mosse dalla CIPAG sono dirette a contestare – sotto diversi profili - la conclusione dei giudici di merito di ammettere la CIPAG, ente previdenziale privatizzato, ad applicare ai propri iscritti il beneficio della definizione agevolata delle contribuzioni sospese a causa di eventi sismici; quanto alla critica contenuta nel primo mezzo, di motivazione meramente apparente, anzi, inesistente, essa non può essere accolta; il provvedimento gravato utilizza la tecnica della motivazione per relationem, la quale si rivela, nel caso de quo, sufficiente a giustificare l’iter logico argomentativoseguito dalla Corte d’appello di Campobasso; in tal senso è fuor di dubbio l’utilità del richiamo alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6014 del 2012, con cui la Corte territoriale ha inteso chiarire il fondamento della propria decisione e, con questo, definire esattamente i contorni della controversia; la pronuncia afferma, infatti, che “L’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 riguarda soltanto il regime della loro personalità giuridica, lasciando ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione in coerenza con la natura di pubblico servizio dell’attività dei medesimi esercitata secondo i principi costituzionali di cui all’art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]”; il richiamo sostiene adeguatamente la tesi seguita dal giudice dell’appello di estendere al libero professionista iscritto ad una Cassa di Previdenza privatizzata la misura agevolativa invocata dall’art. 6 commi 4 bis e 4 ter del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente previdenziale; il [OSCURATO:PERSONA] amministrativo spiega, infatti, come tali enti (tra i quali va sicuramente annoverata la CIPAG), così come le autorità amministrative indipendenti, al di là della loro natura giuridica, hanno in ogni caso a considerarsi pubbliche amministrazioni quanto alla funzione assegnatavi dall’ordinamento giuridico; gli altri quattro motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; la normativa seguita all’evento sismico in oggetto ha derogato all’art. 1 del d.lvo 509 del 1994, il quale prevedeva che agli enti previdenziali privatizzati non fossero consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali; la legislazione post terremoto ha introdotto, infatti, una norma speciale (emergenziale), derogatoria rispetto al d.lgs. n. 509 del 1994, addossando alla fiscalità generale il pagamento di parte dei contributiprevidenziali di quanti operano nei Comuni interessati, senza che tale minor esborso arrecasse pregiudizio alle future prestazioni previdenziali dei beneficiari della misura; la norma emergenziale non pone limiti espressi quanto alla natura –pubblica o privata - dell’ente previdenziale tenuto a ricevere i versamenti in misura agevolata, ma associa il diritto al beneficio al possesso di un unico requisito soggettivo, individuato nella residenza anagrafica o della sede legale o operativa del beneficiario nei territori colpiti dall’evento sismico elencati da appositi decreti ministeriali, a prescindere dalla natura della prestazione lavorativa, quindi, anche nel caso in cui essa discenda da un’attività autonoma; circa il paventato squilibrio di bilancio, posta in capo alla Cassa privatizzata la medesima funzione affidata dalla legge all’ente pubblico previdenziale, si evidenzia che l’autonomia regolamentare della Cassa, tenuta a garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo, avrebbe presupposto un intervento regolativo che è comunque mancato nel caso di specie; la norma agevolativa vale, infatti, anche per gli iscritti alla [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’art. 1, co.3 del d.lgs. n. 509/1994, che esclude quest’ultima dal divieto di finanziamenti pubblici,diretti e indiretti, risulta derogato dalla normativa emergenziale, la quale riconosce sgravi contributivi in favore degli iscritti agli enti previdenziali –pubblici e/o privatizzati – qualora il beneficiario risiedesse presso uno dei Comuni di cui ai decreti ministeriali al tempo dell’evento sismico; a tal proposito si osserva che la CIPAG non dà conto di un qual si voglia provvedimento assunto al fine di realizzare l’agevolazione in favore di quanti operavano nei Comuni colpiti dal sisma, ma deduca unicamente di non essere tenuta ad applicare la normativa emergenziale, il che, come si evince dall’unico elemento che rileva nel caso in esame, ovverossia dalla natura giuridica della CIPAG, non è corretto affermare in coerenza con la natura di pubblico servizio dell’attività dell’ente previdenziale privatizzato, la quale va esercitata secondo i principi costituzionali di cui all’art. 38 della Costituzione; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu