CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5661/2022 R.G. proposto da S.A.I.S.E.B. Tor di ValleS.r.l. , in proprio e quale mandat aria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese ( A TI) costituita con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e SWS Engineering S. p . A . , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 3 , presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 10 -controricorrente - avverso la sentenza n. 5317 /20 2 1 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 19 .7 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (ATI), e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., stipulò con la committente [OSCURATO:SOCIETA]. contratto d’appalto per l ’esecuzione di opere di ripristino e riqualificazione di aree interessate dalla costruzione dell’asse di scorrimento in galleria tra il porto di Olbia e la viabilità esterna. I lavori furono ultimati il 26.3.2008, ma la committente provvide al collaudo soltanto in data 29.1.2013, con notevole ritardo rispetto al termine legale di sei mesi a decorrere dall’ultimazione delle opere, sicché l’impresa sottoscrisse il relativo verbale con riserva e poi convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendonela condanna al risarcimento dei danniasseritamente subiti a causa di tale ritardo. Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di un danno da porre in nesso causale con il ritardo del collaudo, e la sentenza di primo grado, impugnata dall’attuale ricorrente, fu tuttavia confermata dalla corte d’appello della capitale. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]si è difesa con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « v iolazione degli artt. 1226 e 2697 c.c.(360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.)». Si sostiene chela corte d’appello, addossando all’impresa appaltatrice l’onere della prova dell’esistenza del danno, pur a fronte del pacifico inadempimento della committente, avrebbe commessoil duplice errore di non considerare, da un lato, che il danno, in casi del genere, èin re ipsa e, dall’altro lato, che la prova richiesta sarebbe stata pressoché impossibile da assolvere. 2. Il motivo è infondato. 2.1. La corte d’appello (come, prima di lei, il tribunale) ha fatto puntuale e corretta applicazione dei principi in materia di onere della provanelle cause di risarcimento del danno, essendo fuori discussione che l’esistenza del danno è un fatto costitutivo della domanda e che è pertanto l’attore a doverne dimostrare l’esistenza, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.(v., ex multis , con riguardo a un diverso caso di responsabilità contrattuale per fatto omissivo, Cass. nn. 24004/2024 e 28357/2020). Anche con riferimento al potere del giudice di procedere alla liquidazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.), la corte territoriale non ha fatto altro che applicare il principio consolidato secondo cui «in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d’un effettivo pregiudizio. È l’impossibilità di quantificare un danno certamente esistenteche rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l’esistenza stessa d’un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v’è alcuno per l’invocabilità dell’art. 1226 c.c.» (v., da ultimo, Cass. n. 21607/2025, anche per il richiamo ad altri precedenti). 2.2. Non si può condividerela tesi dellaricorrente secondo cui, nel caso di specie,il danno sarebbe «in re ipsa, … giacché le spese generali sono sostenute dall’appaltatore per il semplice fatto di essere un imprenditore», dato che «rappresentano il costo dell’organizzazione, dell’amministrazione e della conduzione dell’impresa». È infatti evidente che l’impresa non ha diritto al risarcimento deldanno per il semplice fatto di avere sostenuto spese generali(che appunto, come afferma la stessa ricorrente, un imprenditore deve sostenere in quanto tale), ma per il fatto di avere dovuto affronta re , a causa del ritardo del collaudo, spese generali specificamente destinate al contratto d’appalto in questione e, quindi, sottratte ad altre profittevoli destinazioni.Sicché l’onere della prova non riguarda l’esistenza dellespese generali, bensì l ’inutile impiego di risorse aziendali, perché vincolatein attesa del collaudo. Né si può sostenere che si tratti di una prova diabolica, posto che un imprenditore dovrebbe sempre essere in grado di dimostrare a quali impieghi ha destinato le proprie risorse aziendali e, quindi, anche se e quali risorse furono destinate all’appalto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., pur dopo la constatata conclusione dei lavori e il rilascio del cantiere.Sull e mancanza di prova in merito al danno la corte d’appello ha fornito una compiuta motivazione e la decisione sul punto non è di per sé sindacabile in sede di legittimità. 2.3. Inoltre, come correttamente rilevato da entrambi i giudici del merito, non è accettabile l’analogia – pur proposta dal consulente tecnico d’ufficio in primo grado – con la ben diversa ipotesi del fermo di cantiere durante le sospensioni dei lavori disposte dalla committente. In quel caso, infatti, l’inutile impiego delle risorse aziendali destinate all’esecuzione dell’appalto risulta effettivamente inevitabile, in attesa della ripresa dei lavori,ed è per questo che era normativamente previsto un ristoro forfettario de i relativ i danni in favore dell’impresa ( art. 25 del d.m. 145 del 2000 , Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici).Diversamente, nel caso di lavori ultimati e di cantiere ormai dismesso, si tratta di allegare in modo specifico e di provare che il ritardo nel collaudo abbia tuttavia comportato costi ulteriorie distrazione di risorse da altri utili impieghi. Pertanto, la differenza tra il ritardato collaudo e la sospensione dei lavori in corso d’opera non riguarda il quantum del danno risarcibile (aspetto affrontato dal c.t.u. proponendo un risarcimento in misura percentuale inferiorerispetto a quella prevista nel capitolato generale d’appalto), bensì la necessità, nel primo caso, di provare l’esistenza stessa di un danno da porre innesso causale con l’inadempimento della committente. 2.4. Infine, non si può considerare una voce di danno risarcibilel’indebita protrazione dell’obbligazione di garanzia in attesa del ritardato collaudo, in mancanza della indicazione di un costo effettivamente sostenuto dalla ricorrente in relazione a tale protratto impegno, fermo restando che, in base al capitolato generale d’appalto applicabile ratione temporis , « Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’appaltatore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate …» (art. 37, comma 1, d.m. n. 145 del 2000). 3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quell