Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1986
ECLI:EU:C:1986:450
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CC0043_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
Questa sembra essere la prima causa proposta dinanzi alla Corte in ordine all' applicazione delle norme di concorrenza del trattato CEE alle esposizioni .
[OSCURATO:PERSONA] ( Associazione nazionale commercianti internazionali dentari e sanitari ) chiede alla Corte, ai sensi dell' art . 173 del trattato, di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 84/588 ( GU 1984, L 322, pag . 10 ), con la quale viene rinnovata fino al 31 dicembre 1993 un' esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, originariamente concessa nel 1975 all' [OSCURATO:PERSONA] ( Unione nazionale industrie dentarie italiane ) relativamente al regolamento di quest' ultima che disciplina un' esposizione periodica detta "[OSCURATO:PERSONA] ".
[OSCURATO:PERSONA] è un' associazione italiana, costituita nel 1958, di importatori, grossisti e distributori di materiale dentario, che per la maggior parte, se non completamente, è fabbricato fuori dell' Italia; l' [OSCURATO:PERSONA] è un' associazione italiana che comprende praticamente tutti i produttori italiani di materiale dentario . Nella presente controversia per "materiale dentario" s' intende attrezzatura per dentisti e non, ad esempio, spazzolini da denti e dentifrici .
Gli antefatti si possono brevemente riassumere . Dal 1969, l' [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato delle "[OSCURATO:PERSONA]" in diverse città italiane . Nel 1973 l' [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] il suo regolamento che disciplinava la partecipazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e chiedeva una attestazione negativa o un' esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3 . Tale regolamento delimitava il materiale che poteva essere esposto alle esposizioni "[OSCURATO:PERSONA]", gli affari che non potevano ivi essere trattati e imponeva agli espositori determinate restrizioni alla partecipazione ad altre esposizioni ben definite, conferendo nello stesso tempo al comitato organizzatore il potere discrezionale di rifiutare l' ammissione ad aspiranti espositori .
Questo regolamento era stato modificato, dopo la notifica alla [OSCURATO:PERSONA] e prima della decisione della [OSCURATO:PERSONA], così da stabilire che il divieto di partecipare ad esposizioni concorrenti, assoluto nella originaria versione del regolamento, sarebbe stato valido solo per la metà del periodo di tempo intercorrente tra due successive "[OSCURATO:PERSONA]" ( a quell' epoca erano tenute approssimativamente ogni diciotto mesi ).
A quanto pare la [OSCURATO:PERSONA] non riceveva alcuna osservazione da parte di terzi interessati relativamente alla notifica del 1973 ( ultimo comma della sezione I, punto 5, della decisione del 1975 ). Tuttavia, sembra anche che l' opinione dell' [OSCURATO:PERSONA] fosse stata chiesta informalmente da parte di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], ed essa era favorevole all' [OSCURATO:PERSONA] poiché, a quell' epoca, l' [OSCURATO:PERSONA] collaborava strettamente con l' [OSCURATO:PERSONA] nella preparazione delle "[OSCURATO:PERSONA]", benché sia pacifico che era l' [OSCURATO:PERSONA] che in ultima analisi ne aveva la direzione .
Nel luglio 1975 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione (( la "decisione del 1975" ( GU 1975, L 228, pag . 17 )*)). [OSCURATO:PERSONA] riscontrava che il regolamento poteva chiaramente coinvolgere la libertà degli scambi intracomunitari in modo tale da nuocere alla realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri . Essa respingeva la domanda di attestazione negativa ma concedeva al regolamento sulle "[OSCURATO:PERSONA]" un' esenzione che scadeva il 31 dicembre 1983 . L' art . 2 della decisione disponeva che l' [OSCURATO:PERSONA] facesse conoscere alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i rifiuti d' ammissione ad una "[OSCURATO:PERSONA] ".
Successivamente i rapporti tra l' [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] si facevano tesi e vari tentativi di comporre i dissensi mediante un accordo fallivano . Sulla base delle informazioni a disposizione della Corte, l' [OSCURATO:PERSONA] sembra essere diventata più forte in conseguenza dell' aumento delle importazioni in Italia di materiale dentario straniero, mentre l' [OSCURATO:PERSONA] assumeva un atteggiamento più difensivo degli interessi dei produttori italiani . In particolare, l' [OSCURATO:PERSONA] era responsabile di una campagna pubblicitaria a favore dei produttori italiani detta "Sorridi italiano ". Tale fatto sembra aver indotto l' [OSCURATO:PERSONA] a rompere i rapporti con l' [OSCURATO:PERSONA] dopo la "[OSCURATO:PERSONA]" del 1983 per dedicarsi all' organizzazione di proprie esposizioni .
Per questo motivo, quando, nel 1984, l' [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rinnovo della decisione 1975 e la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale ( GU 1984, C 130, pag . 3 ) ai sensi dell' art . 19, n . 3, del regolamento n . 17 ( GU 13 del 21.2.1962, pag . 204 ), l' [OSCURATO:PERSONA] rispondeva per iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che l' esenzione non doveva essere rinnovata e fornendo motivi dettagliati . [OSCURATO:PERSONA] riceveva le osservazioni dell' [OSCURATO:PERSONA] sulle obiezioni espresse dall' [OSCURATO:PERSONA] e, trovandole convincenti, adottava la decisione impugnata con cui veniva rinnovata l' esenzione .
Esistono due differenze rilevanti tra il regolamento notificato nel 1973 e quello cui è stata concessa l' esenzione nel 1984 . Innanzitutto, le "[OSCURATO:PERSONA]" si tengono ora annualmente e non ogni diciotto mesi . Il periodo di tempo precedente alle "[OSCURATO:PERSONA]" durante il quale gli espositori non possono partecipare a esposizioni concorrenti è stato ridotto corrispondentemente da nove a sei mesi, cioè la metà dell' intervallo tra due "[OSCURATO:PERSONA] ". In secondo luogo, gli espositori non ammessi o esclusi dall' "[OSCURATO:PERSONA]" possono presentare ricorso davanti a un collegio arbitrale . Questa procedura di ricorso era stata introdotta su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] ( nn . 4 e 6 della decisione impugnata ).
Nel chiedere l' annullamento della decisione impugnata, l' [OSCURATO:PERSONA] fa presente che la [OSCURATO:PERSONA] ha leso i diritti della difesa dell' [OSCURATO:PERSONA] violando l' art . 19 del regolamento n . 17 e gli artt . 1, 5 e 7 del regolamento n . 99/63 ( GU 127, pag . 2268 ) e che ha inesattamente applicato gli artt . 85 e 86 del trattato . In tale contesto, l' [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato erroneamente la rilevanza di entrambe le innovazioni nel nuovo regolamento "[OSCURATO:PERSONA] ".
[OSCURATO:PERSONA] ammette che il ricorso è ricevibile in quanto riguarda i diritti dell' [OSCURATO:PERSONA] come associazione ma, a mio parere giustamente, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosce, obietta che l' [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a sollevare questioni che riguardano solo i suoi membri .
Per quanto riguarda il procedimento, l' [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato un esame sufficientemente dettagliato delle circostanze nuove sulle quali la sua attenzione era stata richiamata dalla lettera dell' [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione ai sensi dell' art . 19, ed in particolare non aveva concesso un' audizione all' [OSCURATO:PERSONA] o ai suoi membri . [OSCURATO:PERSONA] cita il seguente punto della motivazione della sentenza nelle cause riunite da 100 a 103/80, Musique diffusion française, Racc . 1983, pag . 1825 ( causa Pioneer ): "Come la Corte ha ricordato nella sentenza del 13 febbraio 1979 ( [OSCURATO:PERSONA], causa 85/76, Racc . pag . 461 ) queste disposizioni" ossia l' art . 19, nn . 1 e 2 del regolamento n . 17 e l' art . 4 del regolamento n . 99/63 "sono informate ad un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento, anche di carattere amministrativo, ed implica in particolare che l' impresa interessata sia messa in grado, durante la procedura amministrativa, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l' asserita trasgressione del trattato ". Tuttavia è chiaro che ciò non è direttamente pertinente poiché il punto citato della sentenza Pioneer si riferisce alla posizione di un' impresa contro cui la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare una decisione sfavorevole .
L' art . 19 del regolamento n . 17 così recita :
"Audizione degli interessati e dei terzi
1 . Prima di ogni decisione prevista dagli artt . 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni d' imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa .
2 . [OSCURATO:PERSONA] o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica .
Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi interesse, la loro domanda deve essere accolta .
3 . Quando la [OSCURATO:PERSONA] intende rilasciare un' attestazione negativa a norma dell' art . 2 o una dichiarazione ai sensi dell' art . 85, n . 3, del trattato, pubblica il contenuto essenziale della domanda o della notificazione e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore a un mese . La pubblicazione deve tener conto dell' interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari ".
Il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n . 99/63, che tratta delle audizioni previste dall' art . 19 del regolamento n . 17, stabilisce quanto segue :
"Art . 4
[OSCURATO:PERSONA], nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni di imprese, contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista .
Art . 5
Qualora persone fisiche o giuridiche od associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano, in virtù dell' art . 19, n . 2, del regolamento n . 17, di essere sentite e dimostrino di avervi interesse, la [OSCURATO:PERSONA] dà loro modo di manifestare il proprio punto di vista, per iscritto, nel termine da essa fissato .
Art . 7
1 . [OSCURATO:PERSONA] dà la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l' abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi interesse, ovvero quando intende infliggere loro un' ammenda od una penalità di mora .
2 . [OSCURATO:PERSONA] può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il proprio punto di vista ".
[OSCURATO:PERSONA] replica sostenendo essenzialmente di aver ottemperato a quanto disposto dall' art . 19, n . 3, circa la pubblicazione di una comunicazione in cui venivano forniti i motivi in base ai quali essa intendeva concedere un' esenzione e di aver tenuto conto delle osservazioni dell' [OSCURATO:PERSONA], benché queste fossero state confutate in modo soddisfacente dall' [OSCURATO:PERSONA] e non avessero quindi avuto alcuna influenza sul risultato . [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto un' audizione; in ogni caso essa non ne aveva diritto . Sia l' art . 19 del regolamento n . 17 che l' art . 7 del regolamento n . 99/63 fanno una distinzione tra le imprese i cui accordi o il cui comportamento formano oggetto di indagine e le altre parti interessate . Solo le prime hanno diritto ad essere sentite, mentre la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale circa l' audizione della seconda categoria . [OSCURATO:PERSONA] era stata data l' opportunità di presentare le sue osservazioni, cosa che essa faceva . Non sussisteva pertanto alcuna violazione di quegli articoli o di qualunque altra disposizione del regolamento n . 99/63 .
Benché non esista alcuna prova - in un modo o nell' altro - che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esaminato in profondità le osservazioni dell' [OSCURATO:PERSONA], a mio parere quest' ultima non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato queste norme . [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la comunicazione prescritta, ha ricevuto ed esaminato le osservazioni scritte e ad essa non era stato chiesto, né essa era tenuta motu proprio a farlo, di procedere ad una audizione .
Quanto al merito, il ricorso dell' [OSCURATO:PERSONA] poggia sull' affermazione che l' esenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] conferisce all' [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio artificioso sul mercato interessato ( il mercato per le esposizioni di materiale dentario, da tener distinto da quello del materiale dentario ) che si risolve in una posizione dominante . [OSCURATO:PERSONA] stessa interpreta l' esenzione come un "mandato" come risulta dalle copie del materiale pubblicitario allegato al ricorso dell' [OSCURATO:PERSONA] . Quest' ultima sostiene che ogni operatore del settore del materiale dentario è obbligato a partecipare all' "[OSCURATO:PERSONA]" dell' [OSCURATO:PERSONA] . Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], esiste qualche contraddizione nella posizione che assume l' [OSCURATO:PERSONA] . Nel sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare rilevante il distacco tra l' [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA], quest' ultima richiama l' attenzione sul fatto che la propria posizione sul mercato le consente ora di tenere esposizioni concorrenti, il che indebolisce alquanto l' argomento secondo cui per essa e per i suoi membri sarebbe impossibile sopravvivere senza partecipare alle "[OSCURATO:PERSONA]" e secondo cui, pertanto, l' [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe una posizione dominante . Per ammissione della stessa [OSCURATO:PERSONA], un gran numero dei membri dell' [OSCURATO:PERSONA] non partecipò alla "[OSCURATO:PERSONA]" del 1984 avendo essi preferito partecipare ad una esposizione organizzata dall' [OSCURATO:PERSONA] per celebrare il suo venticinquesimo anniversario .
D' altra parte sembra probabile che la concessione dell' esenzione darà all' [OSCURATO:PERSONA] più potere di quanto le sole forze del mercato avrebbero potuto conferirle . Il regolamento dell' [OSCURATO:PERSONA] possiede ora uno status privilegiato e i partecipanti possono essere senz' altro dissuasi dall' abbandonare la "[OSCURATO:PERSONA] ". Tuttavia, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che l' esenzione conferisca all' [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante, ciò non darebbe di per sé all' [OSCURATO:PERSONA] un motivo di ricorso . L' art . 86 vieta l' abuso di una posizione dominante e non la sua semplice detenzione . Il ricorso dell' [OSCURATO:PERSONA] non è rivolto contro la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 175 per una sua inazione a fronte di un asserito abuso di posizione dominante né l' [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] lamentando tale abuso . Ritengo pertanto che non si ponga direttamente la questione se si sia verificato un abuso di posizione dominante, benché sembri improbabile che l' [OSCURATO:PERSONA] detenga una posizione dominante, in considerazione della prova della capacità dell' [OSCURATO:PERSONA] di tenere una esposizione concorrente nel periodo immediatamente precedente ad una "[OSCURATO:PERSONA]" e in considerazione della forte posizione dei suoi membri sul mercato italiano .
Nella presente controversia si tratta pertanto di stabilire se dagli argomenti sollevati dall' [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della concorrenza nel mercato interessato e dalle conclusioni che essa ha tratto da tale valutazione risulti un errore manifesto, un errore di diritto o una irragionevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] così da determinare l' annullamento della decisione .
I principali argomenti sono tre .
Il primo riguarda l' intervallo tra le "[OSCURATO:PERSONA] ". [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una cosa è il divieto di partecipare a esibizioni concorrenti per un periodo di nove mesi prima di una "[OSCURATO:PERSONA]" tenuta ogni diciotto mesi e altra cosa è il divieto di sei mesi se l' "[OSCURATO:PERSONA]" è tenuta annualmente, in particolare se essa deve tenersi d' ora in avanti ogni anno in giugno e a Milano . Ovviamente, se l' esposizione è tenuta ogni anno nello stesso mese, anche il divieto opererà tutti gli anni negli stessi mesi, il che non si verifica se l' esposizione si tiene ogni diciotto mesi . Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] replica che nessuna disposizione del regolamento dell' "[OSCURATO:PERSONA]" prescriveva che l' esposizione dovesse essere tenuta sempre in giugno, né che quest' ultima dovesse per il futuro aver luogo sempre a Milano, ma esisteva solo una dichiarazione successiva da parte dei membri nel senso che essi erano favorevoli all' idea di scegliere Milano come la sede dell' esposizione . Infatti, all' udienza è risultato che l' "[OSCURATO:PERSONA]" del 1986 era stata tenuta alla fine di settembre a Genova . Di conseguenza, l' [OSCURATO:PERSONA] sembra fare meno affidamento su questa parte dei suoi argomenti . Cionondimeno, rimane ancora la questione se un divieto di sei mesi su dodici, in opposizione ad uno di nove mesi su diciotto, possa agire in modo così restrittivo o sleale da inficiare la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] .
Il punto 10 della motivazione della decisione impugnata stabilisce che "continuano ad essere soddisfatte, per gli stessi motivi già esposti nella suddetta decisione, le condizioni d' applicazione dell' art . 85, n . 3; infatti, la concentrazione di manifestazioni realizzata in Italia grazie al regolamento "[OSCURATO:PERSONA]" permette di porre a confronto, a minor costo, la quasi totalità dei prodotti del settore dentale offerti sul mercato italiano ". I motivi forniti nella decisione 1975 su tale punto erano i seguenti :
La concentrazione di tali manifestazioni "favorisce la commercializzazione dei prodotti in oggetto, in quanto riduce, per nove mesi su diciotto, le spese sostenute dalle ditte espositrici e pertanto il costo di produzione dei relativi prodotti, pur lasciando nel contempo liberi, per gli altri nove mesi, i fabbricanti ed i loro distributori di esporre tali prodotti secondo i rispettivi interessi" (( sub III, n . 2, lett . b )*));
"(...) i fabbricanti ed i distributori di prodotti dentari, essendo dispensati, per un ragionevole periodo di tempo, da ogni genere di partecipazione ad altre manifestazioni, possono concentrare i propri sforzi sulle "[OSCURATO:PERSONA]"" ( sub III, n . 4 ).
"(...) per quanto riguarda gli organizzatori di altre esposizioni che l' "[OSCURATO:PERSONA]", essi hanno la possibilità di organizzare, per nove mesi su diciotto, manifestazioni alle quali tutti gli interessati sono liberi di partecipare, e possono eventualmente contare, per gli altri mesi, sulla partecipazione dei fabbricanti che non desiderano esporre i propri prodotti alle "[OSCURATO:PERSONA]" (...) Per quanto riguarda la concorrenza tra fabbricanti e distributori di prodotti dentari, la partecipazione ad esposizioni 'settoriali' è soltanto (...) un mezzo di commercializzazione fra i tanti; (...) il fatto che essi siano obbligati, nove mesi su diciotto, ad una scelta in questa materia non ha come conseguenza la soppressione della concorrenza fra loro" ( sub III, n . 5 ).
Per quanto ritenessi in un primo momento di un certo peso l' argomento dell' [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, supponendo che l' esposizione dovesse tenersi ogni anno in giugno, la durata del periodo delle vacanze estive in Italia è tale che i concorrenti dell' [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto verosimilmente solo tre mesi per tenere le proprie esposizioni, una volta dimostrato che non è assolutamente sicuro che le esposizioni "[OSCURATO:PERSONA]" si svolgano sempre in giugno e sempre a Milano, l' [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che non fosse pertinente da parte della [OSCURATO:PERSONA] applicare la motivazione contenuta nella decisione del 1975 all' intervallo tra due "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, benché ridotto da nove a sei mesi, è in ogni caso proporzionalmente lo stesso se le "[OSCURATO:PERSONA]" sono tenute ogni dodici invece di ogni diciotto mesi .
In secondo luogo, le doglianze dell' [OSCURATO:PERSONA] riguardano il collegio arbitrale per gli espositori esclusi . Secondo l' [OSCURATO:PERSONA], il collegio arbitrale è di minima rilevanza ma la sua forma, più della sua probabile efficacia, avrebbe fuorviato la [OSCURATO:PERSONA] inducendola ad omettere di esaminare se esistessero realmente gli asseriti effetti benefici del regolamento [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della concorrenza .
All' udienza l' [OSCURATO:PERSONA] ha presentato documenti relativi alla sua tentata esclusione dalle "[OSCURATO:PERSONA]" del 1985 e del 1986, a quella di uno dei suoi membri dalla "[OSCURATO:PERSONA]" del 1986 ed alla conseguente controversia tra quella società e l' [OSCURATO:PERSONA] . Sembra che l' azione dell' [OSCURATO:PERSONA] sia stata intrapresa così tardi che non vi era tempo né per convocare il collegio arbitrale né per poter ottenere un provvedimento di urgenza dai giudici italiani, a quanto pare ai sensi dell' art . 700 del codice di procedura civile italiano . La Corte ha permesso all' [OSCURATO:PERSONA] di depositare questi documenti e ha acconsentito a considerarli "de bene esse ". [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato obiezioni al fatto che essi venissero presi in considerazione dalla Corte, ma ha sostenuto che essi non avevano alcun valore per stabilire se la decisione impugnata fosse viziata dall' omessa valutazione della situazione in essere all' atto dell' esame relativo all' esenzione .
Quei documenti forse rivelano un modo insoddisfacente di trattare le domande dell' [OSCURATO:PERSONA] . Essi tuttavia a mio parere non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 si sarebbe dovuta rendere conto del fatto che il collegio arbitrale ( che la [OSCURATO:PERSONA] stessa aveva proposto ) sarebbe stato, o che esso di fatto era, una mera facciata . Era ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA], a quell' epoca, considerare l' introduzione del diritto di ricorrere ad un collegio arbitrale contro l' esclusione come un considerevole miglioramento del regolamento [OSCURATO:PERSONA] .
Per quanto riguarda il terzo argomento, secondo cui le condizioni nelle esposizioni dentarie erano cambiate tra il 1975 ed il 1984 al punto che la precedente motivazione, a cui fa riferimento la decisione impugnata, non sarebbe più pertinente, l' [OSCURATO:PERSONA], come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], si trova nello stesso tipo di contraddizione di quando sostiene che l' [OSCURATO:PERSONA] detiene una posizione dominante . Dalle osservazioni dell' [OSCURATO:PERSONA] sembra risultare che tecniche promozionali diverse dalle grosse esposizioni ( quali "open houses" presso fabbricanti ed esposizioni in occasione di congressi specializzati ) stiano acquisendo sempre più rilevanza e che l' importanza pratica dell' esenzione concessa al regolamento [OSCURATO:PERSONA] stia diminuendo . Produttori e distributori di attrezzature dentarie dovranno confrontare : a ) i relativi vantaggi di una totale libertà di esporre come, quando e dove essi vogliono al di fuori delle "[OSCURATO:PERSONA]" e b ) una libertà limitata così da poter essere ammessi ad esporre presso "[OSCURATO:PERSONA] ". Uno dei fattori determinanti in questa valutazione sarà la forza di attrazione di manifestazioni concorrenti controllate dall' [OSCURATO:PERSONA] e da altri organismi alla luce di nuovi progressi nella scienza e nella tecnica dentarie .
Non mi sembra che l' [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito del suo ricorso, possa fondarsi sul fatto che l' [OSCURATO:PERSONA] promuove gli interessi dei suoi membri italiani a danno dei membri non italiani dell' [OSCURATO:PERSONA], finché esposizioni concorrenti possono essere tenute dall' [OSCURATO:PERSONA] . Questa ultima è libera di promuovere gli interessi dei propri membri anche se i divieti relativi alla partecipazione ad altre esposizioni le impongono dei limiti . Nemmeno il fatto che l' [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] non erano più in buoni rapporti all' epoca della decisione impugnata vizia tale decisione, poiché anche all' epoca della decisione del 1975 l' [OSCURATO:PERSONA] era responsabile in primo luogo .
Il compito della [OSCURATO:PERSONA] nell' esame relativo al rinnovo dell' esenzione era di soppesare, da un lato, l' esigenza che non fossero soffocate le possibilità di concorrenza e, dall' altro, le restrizioni necessarie per il successo di un' esposizione completa quale "[OSCURATO:PERSONA]" con gli evidenti vantaggi che essa comporta . [OSCURATO:PERSONA] riscontra nei fatti che queste restrizioni sono giustificate dai vantaggi derivanti da una esposizione periodica, su larga scala e concentrata, quale quella organizzata dall' [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, nella presente controversia, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto, o sia pervenuta ad una decisione alla quale nessun organismo potrebbe ragionevolmente pervenire, nel considerare le limitazioni idonee a conseguire gli asseriti benefici; questo, salvo errore di diritto, vizio di forma o irragionevolezza, è essenzialmente un problema della [OSCURATO:PERSONA] e, a mio parere, esistevano elementi in base ai quali essa poteva raggiungere la conclusione che di fatto ha raggiunto . Inoltre, l' esistenza e la proliferazione di altri tipi di manifestazioni promozionali, cui fa riferimento la lettera dell' [OSCURATO:PERSONA] in data 7 giugno 1984 e confermate nella lettera dell' [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 1984 nella quale l' [OSCURATO:PERSONA] tentava di controbattere le critiche dell' [OSCURATO:PERSONA], potrebbero ragionevolmente essere state considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] come un indizio del fatto che la concorrenza non veniva soffocata dallo status privilegiato del regolamento "[OSCURATO:PERSONA] ".
Le asserzioni fatte dall' [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione da parte dell' [OSCURATO:PERSONA] dell' esposizione "[OSCURATO:PERSONA]" soggetta alla decisione del 1984, possono naturalmente essere fatte valere dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell' art . 8, n . 3, del regolamento n . 17, può revocare o modificare la sua decisione o vietare determinati comportamenti, se sussiste una violazione dell' obbligo di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] ogni rifiuto di ammettere o ogni decisione di escludere un espositore da un' esposizione, ovvero in caso di modifica della situazione di fatto alla base della decisione, ovvero in caso di abuso della esenzione .
Ritengo comunque che il presente ricorso debba essere respinto e che la ricorrente debba essere condannata alle spese, ivi comprese quelle della [OSCURATO:PERSONA] .
(*) Traduzione dall' inglese .