CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto 'responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod, pen. ed i! vizio della carenza di motivazione. Considerato che la sentenza è sorretta da c:onferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego del beneficio, posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici. Rilevato che la doglianza espressa nel ricorso - nella quale si deduce assenza di motivazione in ordine al profilo dedotto - risulta del tutto destituita di fondamento, essendo la decisione sorretta da puntuale motivazione, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione dei regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino„ Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In terna di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 a