CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, tutti diretti a contestare il trattamento sanzionatorio finale, sono insuperabilmente generici, non confrontandosi minimamente con le piane argomentazioni in fatto e in diritto espresse nella sentenza impugnata (pp. 5-6), e risultano comunque manifestamente infondati; che la ricettazione di plurimi documenti identificativi e assegni in bianco, provento di due diversi furti, e utilizzati per il pagamento di articoli di telefonia per oltre euro 2.500 non è stata valutata dai giudici di merito come un fatto di ridotta offensività, per motivi soggettivi (l'intensità del dolo) e oggettivi (la natura dei beni ricettati), così correttamente escludendo, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'applicabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e di quella comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell'indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale; che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all'art. 648, primo comma, cod. peri. (due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, prima della diminuzione per il rito), con ampia illustrazione dei criteri seguiti per la dosimetria; che l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. è stata espressamente esclusa per la prognosi infausta, fondata sugli elementi sopra accennati, così da condurre a una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7