CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12234/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] BertoliniRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva condannatoDaniela [OSCURATO:PERSONA] per omicidio volontario aggravato, commesso in danno di BonaveraYlenia in data 9 dicembre 2020.La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza n. 20 del 2023, aveva confermatola condanna.Con sentenza del 17 aprile 2024 la Prima Sezione della Corte di cassazione avevarigettato il ricorso avverso tale sentenza, la quale diveniva definitiva in data 17 aprile 2024.1.1. Con apposita istanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisionedel processo, proponendo alla Corte di appello una nuova e diversa lettura delle emergenzeprobatorie.La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 22 ottobre 2025, ha dichiaratoinammissibile l’istanza, ritenendo che la medesima non si fondi su una «prova nuova», masu una mera rilettura delle prove già ampiamente e dettagliatamente valutate nel giudizio dimerito.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico di impugnazione,che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) e lett.e), il carattere carente eillogico della motivazione, nonché un errore di diritto con riferimento all’applicazione degliistituti di cui agli artt.630 lett.c) e 631 cod.proc.pen .In particolare, si sostiene che l’istanza di revisione del processo è fondata su una «provanuova», costituita da un filmato amatoriale già esaminato nel corso del giudizio di merito.Tale filmato, infatti, nel corso del processo, non era stato oggetto di una «valutazioneeffettiva, coerente e contestualizzata»; in relazione al medesimo, la difesa aveva propostoalla Corte di appello una «diversa prospettiva interpretativa e un nuovo significatoprobatorio», aveva «valorizzato alcuni passaggi fondamentali» che erano in grado di offrire«una diversa valutazione probatoria».La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza, ancorandosi ad unaconcezione meramente formale di «prova nuova», omettendo «di verificare se la diversainterpretazione proposta potesse incidere sull’accertamento della responsabilità».3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.2. In relazione al motivo dedotto si osserva che l’istituto della revisione, nel nostroordinamento, è preposto alla necessità di trovare un equilibrato bilanciamento tra icontrapposti valori in rilievo: assicurare prioritaria tutela all'innocente ingiustamentecondannato, senza sacrificare, oltre il necessario, la certezza e stabilità delle situazionigiuridiche (Sez. 5 n. 18064 del 25/03/2025, R.P.M., Rv. 288137 – 03).Come ha stabilito la Corte costituzionale con una pronuncia risalente ma ancora attualeper i principi espressi: «l'istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni penaliquale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione deglierrori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciuteingiuste posteriormente alla formazione del giudicato» (Corte cost. sent. n. 28 del 1969). LaConsulta ha avuto, altresì, cura di precisare che: «La revisione è necessariamentesubordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità conl'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazionigiuridiche ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passatein giudicato» (sent. n. 28 del 1969, cit.).Nell'ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU pone al centro il principio dellacertezza del diritto, che impone di non mettere più in discussione una sentenza definitiva(Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, Brumàrescu c. Romania, § 61; vedi anche CorteEDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] AstrAsson, c. Islanda, [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 238; CorteEdu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia, § 222 e ss.). Una deroga a tale principio è giustificatasolo dalla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario;solo in tali ipotesi le autorità nazionali devono avviare e condurre una procedura di revisioneassicurando, per quanto possibile, un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e lanecessità di garantire l'efficacia della giustizia penale (Corte Edu, 20/07/2004, Nikitinec.Russia).Nel nostro ordinamento, i casi di revisione, previsti dall'art. 630 cod. proc. pen.,rappresentano la tipizzazione legale di precise situazioni che siano indicative di unacondanna ingiusta e che possono essere azionate solo in presenza di nuovi elementi, rimastiestranei ai precedenti giudizi; gli stessi rilevano solo in quanto risultino idonei ad inficiarel'accertamento del fatto, ribaltando il precedente giudizio di condanna.Per prove nuove —rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai finidell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le provesopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente adessa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma nonvalutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv.220443 – 0). Tale orientamento è ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte,laddove per «prove nuove», ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersinon solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelleacquisite nel precedente giudizio, che però non siano state valutate neppure implicitamente.È invece inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata nonsull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove giàconosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 3 - n.34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046).Tale scrutinio deve essere operato in concreto, in relazione alla realtà processuale delcaso specifico; occorre dunque comparare le nuove prove, poste a fondamento dellarichiesta, con quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile.La difesa, quale «nuova prova», ha proposto la valorizzazione di alcuni passaggifondamentali di un filmato amatoriale, dalle cui immagini si sarebbe rilevato che l’imputata siera difesa da un’aggressione; tale filmato non sarebbe stato adeguatamente esaminato daigiudici del merito.L’ordinanza della Corte di appello di Messina dà atto del fatto che entrambi i giudici delmerito avevano preso diretta visione del filmato e ne avevano accuratamente esaminato leimmagini, sulla base delle quali avevano dettagliatamente ricostruito la condottadell’imputata. In particolare, avevano evidenziato che, dopo aver osservato nello specchiettoche era stata colpita ad un occhio, la [OSCURATO:PERSONA] era tornata indietro e, rabbiosamente e afreddo, aveva colpito la vittima con un coltello. Sulla base delle immagini restituite dal video,avevano dunque escluso che l’imputata avesse agito per difendersi da un’aggressione,come invece sostenuto dalla difesa. La presenza di una cesura temporale con il momento incui l’imputata era stata graffiata dalla p.o. e la circostanza che si fosse allontanata e fossepoi tornata indietro, avevano portato i giudici a ritenere che la sua azione fosse qualificabilequale mera aggressione.Con motivazione articolata e logica la Corte di appello di Messina ha dunque rilevatocome, quella proposta dalla Difesa, non possa costituire «prova nuova», in quanto nonfondata su elementi di fatto nuovi o mai valutati, ma invece su una diversa valutazione diprove già conosciute ed ampiamente esaminate nel giudizio di merito.La pronuncia, con motivazione compiuta e logica, dà corretta applicazione ai principi didiritto elaborati da questa Corte.Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso, meramente reiterativo, deve esseredichiarato inammissibile.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna altresì laricorrente ai sensi dell'art. 634 c.p.p. al pagamento della somma di euro 2.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]