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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39592/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PEPE Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 11/6/2021 del Tribunale per il riesame di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Lecce, accoglieva l'istanza limitatamente al capo 10 (concorso in riciclaggio) e respingeva nel resto (associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti contro il patrimonio e concorso in furto aggravato di autovettura, capo 6) il riesame proposto, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal GIP del Tribunale di Brindisi, che aveva applicato anche al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Si procede per delitto associativo finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio, oltre che per numerosi reati scopo, uno dei quali, il concorso nel furto d'auto indicato al capo 6, contestato in cautela anche al Pepe.

La fattispecie concreta prospetta che il ricorrente, profittando del ruolo direttivo assunto all'interno del sodalizio, anche grazie alla esperienza maturata nel settore della collocazione sul mercato di vetture rubate e singoli pezzi delle stesse, avrebbe coordinato le attività associative di settore (vetture rubate da collocare sul mercato dei pezzi di ricambio usati), concorrendo altresì direttamente nella commissione di uno dei furti contestati (capo 6).

3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo:

3.1. vizio di legge processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, non potendo definirsi certa l'identificazione del ricorrente quale colloquiante e non potendo desumersi specifica gravità indiziaria dal contenuto dei colloqui intercettati soprattutto intra alios;

3.2. i medesimi vizi sono contestati con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non rinvenendosi negli atti specifici sintomi della attualità di tali esigenze, tutelabili peraltro solo con la più afflittiva delle misure.

4. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato, meramente ripetitivo delle doglianze espresse con i motivi di riesame e tendente a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei gravi indizi di colpevolezza; tutti aspetti che il tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato, in uno all'attuale concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale tutelabili solo con la misura di massima afflittività.4.1.

Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle ipotesi contestate (fatta eccezione per il delitto di riciclaggio di cui al capo 10) sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sulla specificità degli atti da questi compiuti) del molteplice, costituito dal coacervo delle conversazioni registrate tra altri indagati e tra costoro e l'istante; la voce dell'istante e la riferibilità a costui dell'utenza intercettata è stata confermata dal tribunale valorizzando elementi di fatto che neppure vengono posti in discussione dal ricorrente; né può convenirsi con la difesa sulla pretesa scissione euristica delle conversazioni in cui l'identità del colloquiante è ammessa e quelle (ad alto valore indiziante) in cui l'identificazione del colloquiante non è stata ammessa, attesa la medesimezza dei criteri utilizzati nel merito per riconoscere l'identità vocale e per la logica conseguenza tratta dalla certa identità rispetto a conversazioni in cui ricorrono i medesimi "indirizzi" vocali.

Del resto, per le conversazioni intercettate intra alios il tribunale ha valorizzato, a fini identificativi del soggetto cui i colloquianti si riferivano, elementi individualizzanti che appaiono logicamente condivisibili, sì da non prestare il fianco a censure spendibili nella sede di legittimità.

Tali indizi hanno consentito nel merito di delineare a carico del ricorrente un quadro di gravità indiziaria univoco e circostanziato, che non risulta affatto incrinato dalle generiche deduzioni proposte con i motivi di ricorso, che non trovano alcun conforto ed anzi trovano aperta smentita dalla lettura del contenuto motivazionale della ordinanza impugnata, in cui chiaro ed univoco è il ripetuto riferimento alle attività direttive ed organizzative svolte dal Pepe all'interno della sodalità investigata.

4.2. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi che:

4.2.1. denunciano la non corretta interpretazione offerta dal giudice del merito delle conversazioni intercettate, che rendono, da sé sole, univoca contezza delle ipotesi contestate,

4.2.2. propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez.

U.n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715); del resto il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova intercettiva, che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190); il tribunale ha sul punto anche valorizzato il contenuto di conversazioni registrate ed intercettate (tra il ricorrente ed altri indagati e tra indagati che indicano il nome del ricorrente) dalle quali univocamente si evince, a riscontro preciso di quanto già rappresentato, il ruolo professionale svolto dal ricorrente nel settore.

4.2.3. deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

4.3. Il tribunale della cautela ha viceversa specificamente e diffusamente argomentato, oltre che sulla compiuta identificazione del colloquiante, anche sulla univocità degli indizi di natura intercettiva, che rendono epifania dei traffici illeciti curati dal ricorrente.

4.4. Quanto ad attualità e concretezza delle ritenute esigenze di prevenzione speciale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente (Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177).

Correttamente il tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi di fatto, quali la professionalità manifestata dal ricorrente nello specifico settore dell'illecito, oltre alla messe di precedenti specifici che gravano la sua biografia criminale; mentre la scelta della misura è stata pure scrupolosamente argomentata sulla base, sia di precedenti penali che rendono palese la personalità trasgressiva, che della circostanza relativa alla consumazione dei fatti mentre il ricorrente era ristretto in regime domiciliare ad altro titolo.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.

Il tribunale della cautela ha spiegato, con motivazione logica e congrua, che anche una misura detentiva di natura domiciliare, quale quella richiesta in subordine dalla difesa, non avrebbe consentito di arginare i concreti pericoli di reiterazione e di inquinamento per la prova in formazione già riconosciuti.

5. Deve quindi conclusivamente ritenersi che l'ordinanza impugnata espone le ragioni giuridicamente significative che ne hanno determinato l'esito ed è congruente nell'argomentare rispetto alle censure prospettate nella sede riesame.5.1.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

6. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

6.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PEPE Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 11/6/2021 del Tribunale per il riesame di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Lecce, accoglieva l'istanza limitatamente al capo 10 (concorso in riciclaggio) e respingeva nel resto (associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti contro il patrimonio e concorso in furto aggravato di autovettura, capo 6) il riesame proposto, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal GIP del Tribunale di Brindisi, che aveva applicato anche al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Si procede per delitto associativo finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio, oltre che per numerosi reati scopo, uno dei quali, il concorso nel furto d'auto indicato al capo 6, contestato in cautela anche al Pepe. La fattispecie concreta prospetta che il ricorrente, profittando del ruolo direttivo assunto all'interno del sodalizio, anche grazie alla esperienza maturata nel settore della collocazione sul mercato di vetture rubate e singoli pezzi delle stesse, avrebbe coordinato le attività associative di settore (vetture rubate da collocare sul mercato dei pezzi di ricambio usati), concorrendo altresì direttamente nella commissione di uno dei furti contestati (capo 6). 3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: 3.1. vizio di legge processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, non potendo definirsi certa l'identificazione del ricorrente quale colloquiante e non potendo desumersi specifica gravità indiziaria dal contenuto dei colloqui intercettati soprattutto intra alios; 3.2. i medesimi vizi sono contestati con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non rinvenendosi negli atti specifici sintomi della attualità di tali esigenze, tutelabili peraltro solo con la più afflittiva delle misure. 4. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato, meramente ripetitivo delle doglianze espresse con i motivi di riesame e tendente a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei gravi indizi di colpevolezza; tutti aspetti che il tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato, in uno all'attuale concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale tutelabili solo con la misura di massima afflittività.4.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle ipotesi contestate (fatta eccezione per il delitto di riciclaggio di cui al capo 10) sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sulla specificità degli atti da questi compiuti) del molteplice, costituito dal coacervo delle conversazioni registrate tra altri indagati e tra costoro e l'istante; la voce dell'istante e la riferibilità a costui dell'utenza intercettata è stata confermata dal tribunale valorizzando elementi di fatto che neppure vengono posti in discussione dal ricorrente; né può convenirsi con la difesa sulla pretesa scissione euristica delle conversazioni in cui l'identità del colloquiante è ammessa e quelle (ad alto valore indiziante) in cui l'identificazione del colloquiante non è stata ammessa, attesa la medesimezza dei criteri utilizzati nel merito per riconoscere l'identità vocale e per la logica conseguenza tratta dalla certa identità rispetto a conversazioni in cui ricorrono i medesimi "indirizzi" vocali. Del resto, per le conversazioni intercettate intra alios il tribunale ha valorizzato, a fini identificativi del soggetto cui i colloquianti si riferivano, elementi individualizzanti che appaiono logicamente condivisibili, sì da non prestare il fianco a censure spendibili nella sede di legittimità. Tali indizi hanno consentito nel merito di delineare a carico del ricorrente un quadro di gravità indiziaria univoco e circostanziato, che non risulta affatto incrinato dalle generiche deduzioni proposte con i motivi di ricorso, che non trovano alcun conforto ed anzi trovano aperta smentita dalla lettura del contenuto motivazionale della ordinanza impugnata, in cui chiaro ed univoco è il ripetuto riferimento alle attività direttive ed organizzative svolte dal Pepe all'interno della sodalità investigata. 4.2. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi che: 4.2.1. denunciano la non corretta interpretazione offerta dal giudice del merito delle conversazioni intercettate, che rendono, da sé sole, univoca contezza delle ipotesi contestate, 4.2.2. propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U.n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715); del resto il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova intercettiva, che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190); il tribunale ha sul punto anche valorizzato il contenuto di conversazioni registrate ed intercettate (tra il ricorrente ed altri indagati e tra indagati che indicano il nome del ricorrente) dalle quali univocamente si evince, a riscontro preciso di quanto già rappresentato, il ruolo professionale svolto dal ricorrente nel settore. 4.2.3. deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 4.3. Il tribunale della cautela ha viceversa specificamente e diffusamente argomentato, oltre che sulla compiuta identificazione del colloquiante, anche sulla univocità degli indizi di natura intercettiva, che rendono epifania dei traffici illeciti curati dal ricorrente. 4.4. Quanto ad attualità e concretezza delle ritenute esigenze di prevenzione speciale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente (Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). Correttamente il tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi di fatto, quali la professionalità manifestata dal ricorrente nello specifico settore dell'illecito, oltre alla messe di precedenti specifici che gravano la sua biografia criminale; mentre la scelta della misura è stata pure scrupolosamente argomentata sulla base, sia di precedenti penali che rendono palese la personalità trasgressiva, che della circostanza relativa alla consumazione dei fatti mentre il ricorrente era ristretto in regime domiciliare ad altro titolo. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede. Il tribunale della cautela ha spiegato, con motivazione logica e congrua, che anche una misura detentiva di natura domiciliare, quale quella richiesta in subordine dalla difesa, non avrebbe consentito di arginare i concreti pericoli di reiterazione e di inquinamento per la prova in formazione già riconosciuti. 5. Deve quindi conclusivamente ritenersi che l'ordinanza impugnata espone le ragioni giuridicamente significative che ne hanno determinato l'esito ed è congruente nell'argomentare rispetto alle censure prospettate nella sede riesame.5.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 6. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 6.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/10
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