CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 45574/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 21 novembre 2023 in quanto non accompagnato dal deposito di una elezione di domicilio successiva alla sentenza si condanna. 2. Presentando ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione e violazione di legge (art.606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.) la Difesa dell'imputato evidenzia che questi era presente nel processo e che la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936 - 01) non richiede il rinnovo della formalità nel caso di imputato partecipe.3. Con memoria inviata via mali l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la richiesta di annullamento dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché basato su un motivo infondato. 2. Nell'arco dell'ultimo anno si è sviluppato tra alcune Sezioni della Corte un contrasto interpretativo in ordine all'art.581 cod. proc. pen., in particolare al comma 1-ter della disposizione. Senza la necessità di ripercorrere estensivamente le varie soluzioni formulate, è sufficiente, ai fini della presente decisione, ricordare che all'approccio più possibilista e flessibile adottato da questa Sezione, che riteneva adempiuto l'onere imposto dalla norma, ai fini della regolarità dell'atto di appello, dalla presenza di una anteriore elezione di domicilio in atti, debitamente indicata o quanto meno menzionata nell'atto di impugnazione, si contrapponevano interpretazioni più rigide, che richiedevano la effettiva allegazione dell'atto di elezione di domicilio, giungendosi in alcuni casi a richiedere che essa fosse successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, anche nell'ipotesi in cui l'imputato fosse stato presente al processo. 3. La questione, rimessa alle Sezioni Unite penali per la composizione del conflitto, è stata risolta dalla sentenza recentemente pronunciata (24 ottobre 2024) nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, in corso di pubblicazione, ha affermato il principio per cui la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 4. Alla luce di tale inquadramento di principio, è ora possibile verificare il merito del ricorso. Emerge allora che, sebbene l'elezione di domicilio fosse regolare e presente in atti, l'atto di appello non ne abbia fatto menzione. Infatti, non solo manca l'indicazione della sua specifica collocazione in atti, ma, più in generale, manca in radice nell'atto di appello un qualche riferimento alla sua stessa esistenza. L'elezione di domicilio, infatti, non viene menzionata né nell'intestazione dell'atto, né nel corpo motivazionale.A fronte dell'omissione defensionale, che costituisce uno specifico onere di legge, non possono essere considerate equipollenti o idonee a soddisfare il requisito di legge la allegazione dell'elezione di domicilio all'odierno ricorso (ma non all'atto di appello) o la presenza dell'imputato nel processo di primo grado. Tali circostanze non possono svolgere funzione supplettiva o integrativa dell'adempimento richiesto alla parte al momento della presentazione dell'atto di appello. D'altronde, la recente giurisprudenza sopra menzionata ha semplificato, a favore dell'imputato, l'assolvimento dell'onere di parte, assimilando all'allegazione dell'elezione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata, la semplice indicazione della presenza della stessa in atti, ma non ne ha esclusa la necessità, per la evidente ragione che ciò avrebbe significato andare contra legem. 6. E', altresì, irrilevante che il provvedimento impugnato sia fondato sulla mancata presentazione di una elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, principio non avvallato dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite che ha regolato il contrasto sopra indicato. Infatti, secondo una regola ermeneutica consolidata, cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene, in tema di questioni di diritto, è indifferente il ragionamento giuridico, eventualmente anche errato, adottato per giungere alla soluzione della questione stessa, non avendo il giudice l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia corretta Sez. U, n. 29541 de/ 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04), come nel presente caso rivelatasi, all'esito della decisione delle Sezioni Unite. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dic